Cancelliere notifica ordinanza senza la firma: conseguenze ai fini dell'appello

Lunedi 13 Gennaio 2020

Con l’ordinanza n. 93/2020, pubblicata il 7 gennaio 2020, la Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata in merito alla validità o meno, ai fini della decorrenza del termine breve per proporre appello, della ordinanza comunicata a mezzo pec dalla Cancelleria priva della firma digitale del cancelliere.

IL CASO: La vicenda nasce dall’ordinanza con la quale il Tribunale aveva rigettato la domanda proposta da un cittadino straniero tesa ad ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria.

L’ordinanza di rigetto veniva comunicata dalla cancelleria a mezzo pec.

Avverso la suddetta ordinanza veniva proposto appello da parte dell’originario ricorrente, che veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello per tardività, in quanto proposto dopo 42 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza e, quindi, oltre il termine breve di trenta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. per l’impugnazione.

Pertanto, l’originario ricorrente, rimasto soccombente, interponeva ricorso per Cassazione, deducendo, fra l’altro, la nullità dell’ordinanza del Tribunale in quanto la stessa era priva della firma digitale del cancelliere e di conseguenza l’appello era proponibile entro il termine di sei mesi ai sensi dell’art. 327 c.p.c. non essendo applicabile il termine breve di trenta giorni dalla comunicazione.

LA DECISIONE: Ritenendo valida l’ordinanza emessa dal Tribunale e comunicata a mezzo pec priva della firma del cancelliere, la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ribadendo quanto affermato con la sentenza n. 26479/2017 secondo la quale: ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo “ratione temporis” vigente, le copie informatiche del fascicolo digitale equivalgono all’originale, anche se prive della firma del cancelliere, ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9 bis, del d.l. n. 179 del 2012, conv. in l. n. 221 del 2012, nel testo “ratione temporis” vigente, disposizione applicabile a tutti gli atti digitalizzati, come si desume dal tenore letterale della norma, riferito all’intero contenuto del fascicolo informatico”.

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