Entro il 31 marzo 2024, è possibile inoltrare la domanda all'Inps per ricevere il bonus a favore di genitori separati, divorziati e/o non conviventi.
Mercoledi 21 Febbraio 2024 |
Il bonus, istituito dall'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, prevede un fondo di 10 milioni di euro per assicurare a genitori separati o divorziati, a basso reddito, la continuità dell’assegno di mantenimento che sia stato ridotto o non versato dall’altro genitore a causa dell’emergenza Covid, nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022 ( laddove il genitore, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbia cessato, ridotto o sospeso oppure abbia subito una riduzione del reddito di almeno il 30% rispetto al reddito percepito nel 2019).
Per ottenere la predetta agevolazione, occorre che il reddito dell' eventuale beneficiario, per l'anno in cui si richiede il sostegno, sia al di sotto o pari ad € 8.174,00.
L'Inps, con il messaggio n. 614 del 9 febbraio scorso, ha fornito le istruzioni contabili ed i parametri e le modalità per la verifica dei presupposti ai fini dell'erogazione del contributo, specificando che l'importo massimo èdi 800 euro mensili, per un massimo di 12 mensilità, fino ad esaurimento delle risorse stanziate.
Il contributo spetta al genitore in stato di bisogno che deve provvedere al mantenimento proprio e dei figli conviventi minorenni o portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992, il cui reddito, relativo all’anno di mancata o ridotta corresponsione del mantenimento, deve essere inferiore o uguale a 8.174,00 euro. Il bonus sarà erogato dall’Istituto sulla base dei criteri, delle disposizioni e delle indicazioni fornite dal Dipartimento per le politiche della famiglia, definiti con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022.
Per quanto riguarda le modalità di erogazione della domanda, l'Inps ha istituito l’apposito servizio, disponibile sul portale istituzionale dell’Istituto nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS).
Nella compilazione della domanda, vengono richieste alcune informazioni: nello specifico:
l'indicazione degli anni (ricompresi in quelli dell’emergenza COVID) in cui il reddito complessivo annuo del genitore richiedente è stato inferiore o uguale a 8.174 euro;
l'indicazione dei dati relativi all'altro genitore e ai figli conviventi nel periodo di riferimento;
l' allegazione della documentazione che attesti il diritto all'assegno di mantenimento;
per l'ipotesi di figlio maggiorenne e disabile, è necessario presentare anche l'attestazione della disabilità, qualora questa sia stata accertata prima del 2010 o provenga da un contenzioso o, ancora, risulti essere stata accertata dalle Province autonome di Trento o di Bolzano o dalla regione autonoma della Valle d'Aosta;
Terminato il periodo di presentazione delle domande da parte degli interessati, seguirà la fase istruttoria da parte del Dipartimento per le politiche della famiglia e la corresponsione del contributo economico da parte dell'Inps.