Avvocati: quando il diritto di difesa deve prevalere sul rapporto di colleganza

Con la sentenza n. 181/2022 il Consiglio Nazionale Forense ha chiarito entro quali limiti l'avvocato è tenuto a informare il collega prima di intraprendere un'azione nell'interesse del proprio cliente.

Giovedi 30 Marzo 2023

Il caso: L'avv. Tizia citava in giudizio disciplinare il collega avv. Caio “per avere omesso in una lettera di risposta di informare la stessa avv. Tizia– la quale in vista di un procedimento per ricorso per scioglimento del matrimonio richiedeva per conto della sua cliente se vi fosse la possibilità di procedere in via consensuale – di avere già depositato il ricorso per scioglimento del matrimonio giudiziale con ciò rendendosi responsabile della violazione dei principi di probità, dignità e decoro di cui all’art. 9 nuovo codice deontologico forense e del principio di cui all’art. 19 nuovo codice deontologico forense che pone a carico dell’avvocato il dovere di mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà”.

In particolare, l'avv. Tizia esponeva:

- di aver inviato in data 18/01/2016 una missiva racc. a.r. al marito della sua cliente, il quale la ritirava in data 15.2.2016;

- in data 18.2.2016 il nuovo difensore del marito, l' avv. Caio riscontrava la missiva con una lunga ed articolata mail alla quale, in data 1.3.2016 ella dava riscontro manifestando la disponibilità della cliente al deposito del ricorso di divorzio in forma congiunta;

- nonostante ciò, in data 31.3.2016 la propria cliente riceveva la notifica del ricorso per lo scioglimento del matrimonio civile da parte dell’avv. Caio e per conto del marito, senza mai aver ricevuto dal collega alcuna risposta alla proposta formulata.

All'esito dell'istruttoria, il Consiglio Distrettuale di Disciplina di Firenze dichiarava di non luogo procedere disciplinarmente in relazione al capo di incolpazione così come formulato nei confronti dell’avv. Caio.

Il COA di Firenze proponeva impugnazione avanti al CNF, rilevando, in particolare, che, come era emerso dai fatti, che l’avv. Caio in occasione dell’invio della mail all’avv. Tizia del 18.2.2016 sapeva perfettamente di avere assunto la difesa del suo cliente e di avere depositato il ricorso già da una settimana; era, quindi, suo onere, informare di tale deposito, nel rispetto del rapporto di colleganza, la collega avv. Tizia.

Per il CNF il ricorso del COA di Firenze non può esseree accolto per i seguenti motivi:

a) non si desume dagli atti del procedimento la sussistenza di una illecita condotta a carico dell’incolpato individuata nella circostanza di non avere “informato la collega del deposito del predetto ricorso assumendo che la stessa avrebbe peraltro manifestato la volontà della sua assistita di un deposito in forma congiunta”;

b) il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio era stato depositato in data 10.2.2016 prima di venire a conoscenza della lettera dell’avv.Tizia indirizzata al marito della sua cliente e ritirata da quest’ultimo in data 15.2.2016; in tale comunicazione non vi era alcun riferimento alla disponibilità della moglie di depositare un ricorso congiunto;

c) la suddetta intenzione risultava solamente nella lettera del 1.3.2016 di cui è provata la ricezione quale allegato alla lettera di risposta dell’avv. Tizia solo in data 6.4.2016; in ogni caso tutte le lettere dell’avv. Tizia risultavano ricevute dall’avv. Caio in epoca successiva al deposito del ricorso;

d) in definitiva, non sussisteva pertanto uno specifico dovere dell’incolpato di informare la controparte dell’avvenuto deposito del ricorso, non vertendosi in tema di una trattativa interrotta senza preventiva comunicazione, disciplinarmente sanzionato ex art. 46 CDF;

e) la norma deontologica impone all’avvocato di tenere con i colleghi un comportamento improntato a correttezza e lealtà, ma non esige che l’avvocato sia tenuto a mettere al corrente il collega avversario delle iniziative che si intende adottare a tutela degli interessi del proprio assistito, né tanto meno di tenerlo al corrente comunque dello svolgimento dell’azione intrapresa dovendo ritenersi prevalente il diritto di difesa del proprio assistito sul rapporto di colleganza;

f) eccezione a questo principio è che siano in corso trattative stragiudiziali di bonario componimento della controversia.

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