Avvocati: natura e elementi costitutivi del reato di patrocinio infedele

La Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 30567 dell'11 settembre 2025 chiarisce a quali condizioni può dirsi integrato il reato di patrocinio infedele a carico di un avvocato.

Lunedi 15 Settembre 2025

Il caso: La Corte di appello di Potenza, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lagonegro, assolveva Mevia dal reato di truffa in danno di Caio e Licinia perché il fatto non sussisteva, rideterminando la pena in relazione al residuo reato di patrocinio infedele in anni uno e mesi cinque di reclusione ed euro seicento di multa.

Si contesta alla imputata, in qualità di difensore, rendendosi infedele ai suoi impegni professionali, di avere arrecato nocumento agli interessi degli stessi, con danno per le persone offese: in particolare Mevia si era fatta consegnare la somma di 1.470,00 euro, a titolo di acconto su quanto a lei spettante per l’assistenza legale in diverse controversie (riconoscimento assegno di mantenimento per il figlio minore dall’ex convivente, instaurazione di una causa di lavoro per ingiusto licenziamento, ricorso al T.A.R. Basilicata), ma non aveva poi provveduto ad alcuna citazione giudiziaria e aveva trattenuto la somma ricevuta.

Mevia ricorre in Cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza degli elementi costitutivi del reato, in particolare, al concreto nocumento arrecato:

a) per la ricorrente non si è in presenza di alcun procedimento penale nell’ambito del quale si sia realizzata la violazione degli obblighi del difensore assunti con il mandato, mentre tale circostanza costituisce elemento essenziale del reato;

b) difetta anche la condotta volontariamente infedele all’obbligo di curare gli interessi della parte assistita: il Tribunale, a seguito del giudizio civile promosso da Licinia avente ad oggetto la responsabilità professionale dell’imputata, sottolineava che:

  • nel giudizio amministrativo e lavoristico, già al momento del conferimento dell'incarico, erano maturate le decadenze e prescrizioni per le relative iniziative giudiziarie, fatto che non veniva contestato dall'attrice;

  • mentre nel procedimento relativo al riconoscimento dell'assegno di mantenimento le parti non avevano fornito neanche un indizio di prova per iscritto o altro elemento documentale idoneo a una valutazione, anche solo sommaria, dello stesso, salvo avere avanzato tale domanda davanti al Tribunale dei minori che aveva dichiarato l’istanza inammissibile, essendo competente il Giudice ordinario.

c) pertanto, il danno non può consistere in una presunta mancata vittoria in una causa civilistica, né in una insussistente decadenza da una controversia giuslavoristica.

Gli Ermellini, nel ritenere fondato il ricorso, precisano quanto segue:

1) elemento costitutivo del delitto di patrocinio infedele è la previa instaurazione di un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, con conseguente irrilevanza dell'attività che risulta, o preliminare all'inizio di un procedimento in cui il difensore è parte o che è ad essa estranea in quanto connessa a fase non contenziosa;

2) infatti, detta disposizione sanziona, conformemente alla chiara lettera della norma, la condotta del patrocinatore infedele ai suoi doveri professionali che arrechi nocumento agli interessi della parte da lui difesa (assistita o rappresentata) dinanzi all'autorità giudiziaria, avendo il legislatore inteso riferirsi esclusivamente a quei comportamenti infedeli che hanno luogo nell'ambito di un procedimento giurisdizionale;

3) non integra, quindi, il reato di patrocinio infedele la condotta dell'avvocato che assuma l'incarico di dare inizio ad una controversia giudiziale e, ricevuta l'anticipazione sui compensi, non dia corso al contenzioso contravvenendo al dovere assunto con l'accettazione del mandato, in quanto, come si è detto, la condotta di infedeltà professionale assume tipicità a condizione che risulti pendente un procedimento;

4) inoltre, quanto al profilo del danno, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il delitto di patrocinio infedele non è integrato dalla sola violazione dei doveri professionali, occorrendo anche la verificazione di un nocumento agli interessi della parte, che può essere costituito dal mancato conseguimento di risultati favorevoli, ovvero da situazioni processuali pregiudizievoli, ancorché verificatesi in una fase intermedia del procedimento, che ne ritardino o impediscano la prosecuzione.

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