Avvocati: per l'iscrizione all'Albo è sufficiente avere un cellulare

A cura della Redazione.

Per l'iscrizione all'Albo degli avvocati è sufficiente l'indicazione di un recapito di telefonia mobile anche se coincidente con quello adibito a uso personale.

Giovedi 16 Aprile 2026

Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 11 del 27 gennaio 2026, su quesito del COA di Ferrara.

Il caso.

Il COA di Ferrara sottoponeva al CNF il seguente quesito: “Se se sia obbligatorio per l’iscritto indicare – anche ai fini di cui al d.m. n. 47/2016 – un recapito di utenza telefonica fissa destinata allo svolgimento dell’attività professionale o se possa ritenersi sufficiente l’indicazione di un recapito di telefonia mobile, anche se coincidente con quello adibito a uso personale”.

Il Consiglio Nazionale Forense, con il parere n. 11/2026 ha evidenziato che:

  • nel dare attuazione – in parte qua – all’articolo 17 della legge n. 247/12, l’articolo 2, comma 1, lettera c) del d.m. n. 178/2016 (relativo alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri) prevede che nell’albo degli avvocati debba essere indicato, genericamente, un “recapito telefonico” dell’iscritto.
    parimenti, l’articolo 2, comma 2, lettera b) del d.m. n. 47/2016 (relativo all’accertamento dell’esercizio della professione) si riferisce in modo generico alla disponibilità, da parte dell’iscritto, di una “utenza telefonica”, senza ulteriori specificazioni.
  • per questi motivi, in mancanza di una disposizione che esplicitamente prescriva il possesso di una utenza telefonica fissa, si ritiene che ben possa l’iscritto possedere unicamente una utenza di telefonia mobile destinata all’esercizio della professione, pure quando coincidente con quella destinata a uso personale.

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