La prescrizione del diritto del legale ad ottenere i compensi maturati per l’attività resa in favore di un cliente sia in primo grado che in secondo grado inizia a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza di appello.
Lunedi 9 Ottobre 2023 |
Lo ha precisato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27613/2023, pubblicata il 29 settembre 2023.
IL CASO: un avvocato agiva in giudizio nei confronti di due ex clienti chiedendo al Tribunale la condanna di questi ultimi al pagamento in suo favore dei compensi professionali per l’attività resa nell’ambito di un giudizio svoltosi innanzi al Tribunale e alla Corte di Appello e nel conseguente procedimento innanzi alla Corte di Cassazione.
I convenuti si difendevano eccependo l’intervenuta prescrizione ordinaria e presuntiva del diritto del legale ad ottenere il compenso richiesto e più precisamente deducevano che:
il diritto al compenso relativo al giudizio svoltosi innanzi al Tribunale si era estinto per intervenuta prescrizione ordinaria decennale;
il diritto al compenso per il giudizio svoltosi innanzi alla Corte di Appello si era estinto per intervenuta prescrizione presuntiva triennale;
nessuna somma spettava al legale in merito al giudizio di Cassazione, stante l’accordo intervenuto in tal senso.
Il Tribunale, dopo aver evidenziato che il compenso del legale deve essere richiesto dal momento della conclusione di ogni fase processuale, riteneva prescritto il diritto dell’avvocato al compenso relativo al giudizio di primo grado e condannava i convenuti al pagamento degli onorari relativi al giudizio di appello e a quello di cassazione.
Il legale, ritenendo non corretta la decisione del Tribunale, proponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2946, 2935, 2957 comma 2 Codice civile, sotto il profilo dell'erronea individuazione del dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione.
LA DECISIONE: La Cassazione ha dato ragione al legale ed ha accolto il ricorso con rinvio della causa al Tribunale di provenienza per un nuovo esame.
Gli Ermellini hanno ricordato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale la prescrizione del diritto dell'avvocato al compenso maturato per l’attività professionale svolta in favore di un cliente decorre dal momento dell'esaurimento dell'affare per il cui svolgimento fu conferito l'incarico che, nel caso di prestazioni rese in due gradi di giudizio, coincide con la pubblicazione della sentenza di appello, poiché l'ultima prestazione", ex art. 2957, comma 2, c.c., va individuata con riferimento all'espletamento del contratto di patrocinio, regolato dalle norme del mandato di diritto sostanziale, e non al rilascio della procura ad litem, che è finalizzata soltanto a consentire la rappresentanza processuale della parte.
È solo per gli affari non terminati, hanno concluso, che il termine di prescrizione triennale di cui all’art. 2956 c.c. decorre dall’ultima prestazione, come previsto nell’’ultima parte del secondo comma dell’art. 2957 del Codice civile.