Avvocati: i criteri di liquidazione delle spese legali

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 23875/2025 ribadsice il principio per cui le spese legali devono essere liquidate sulla base del decisum e non su quanto richiesto.

Giovedi 11 Settembre 2025

Il caso: L'avv. Tizio, che aveva assistito Caio in questioni legali, lo citava in giudizio per il pagamento del suo compenso professionale, che l'avvocato quantificava in 5 mila euro.

Caio si costituiva e proponeva domanda riconvenzionale, volta ad ottenere la condanna dell'avvocato invece alla somma di 200 euro, quale differenza tra quanto da lui dovuto al professionista (cioè i 5 mila Euro da costui rivendicati) e quanto invece da lui versato, vale a dire la consegna di una vettura del valore di 5.200 euro.

Il Giudice di Pace intendeva la domanda riconvenzionale come una domanda di compensazione e la riteneva inammissibile; accoglieva la domanda principale dell'avvocato di vedersi corrisposti i 5 mila Euro della parcella.

Il Tribunale di Cassino qualificava diversamente la riconvenzionale nei termini di datio in solutum e riteneva, quindi, il cliente ancora tenuto a versare 1.800 Euro al difensore.

L'avv. Tizio ricorre in Cassazione, lamentando, per quel che qui interessa, la violazione del DM 585 del 1994 e successivi in tema di onorari dell'avvocato; per il ricorrente il giudice di appello aveva liquidato le spese di lite a suo favore in misura inferiore al minimo atteso lo scaglione.

La Cassazione, nel ritenere infondata la censura, ribadisce che:

a) Il ricorrente prospetta di avere diritto a maggiori onorari e competenze, in ragione dello scaglione della lite, ma non tiene conto del fatto che il giudice di appello ha liquidato gli onorari (e con essi quelli del primo grado) in ragione dell'esito complessivo della lite (che e stato di parziale accoglimento) ed in ragione dell'effettivo valore della causa, in base al decisum, e non a quanto richiesto;

b) la regola è che le spese vanno liquidate secondo il decisum, salvo che, ottenuta una somma in primo grado, sia fatto appello per conseguirne una maggiore e l'appello venga rigettato; non è il caso presente, in cui l'appello è stato proposto dalla parte soccombente, ed è stato parzialmente accolto.

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