Assegno Unico Universale: l'accordo di separazione vincola l'INPS nell'erogazione

Tribunale di Napoli Nord: ordinanza del 21/07/2026.

In tema di assegno unico universale, il Tribunale di Napoli Nord ha affermato che l'accordo tra i coniugi recepito nella sentenza di separazione, con cui un genitore rinuncia alla propria quota, vincola l'ente previdenziale, tenuto a conformare l'erogazione al titolo giudiziale senza necessità di ulteriore rinuncia telematica.

Martedi 22 Settembre 2026

La pronuncia aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sull'attribuzione dell'assegno unico e universale al genitore collocatario, chiarendo un profilo sinora rimasto implicito: l'accordo tra i coniugi recepito nel provvedimento di separazione è di per sé sufficiente a vincolare l'ente previdenziale, senza che sia necessaria un'ulteriore rinuncia telematica del genitore non convivente.

Le ragioni del ricorso

Tizia, madre collocataria dei figli minori nati dal matrimonio con Caio, ha adito il Tribunale di Napoli Nord con ricorso ex art. 700 c.p.c. per ottenere l'erogazione integrale dell'assegno unico e universale (AUU) in proprio favore.

La ricorrente ha dedotto che:

  • la sentenza di separazione emessa dallo stesso Tribunale aveva posto a carico di Caio un contributo mensile per il mantenimento dei figli, con espressa rinuncia da parte sua alla metà dell'assegno unico universale, già di fatto percepito integralmente dalla madre;
  • l'INPS si era tuttavia rifiutato di erogare l'intero importo, richiedendo una formale rinuncia tramite procedura telematica da parte del padre, in assenza della quale continuava a corrispondere la prestazione in misura ripartita al 50%;
  • tale condotta determinava un pregiudizio economico concreto per i figli minori, privati di somme destinate al mantenimento ordinario;
  • sussistevano sia il fumus boni iuris, fondato sul titolo giudiziale già formato, sia il periculum in mora, stante la funzione essenzialmente alimentare della prestazione e le difficoltà economiche del nucleo familiare.

L'INPS si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso ed eccependo, in particolare, l'improponibilità della domanda per assenza di una valida istanza amministrativa da parte della ricorrente.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha accolto il ricorso nei limiti della domanda cautelare, riconoscendo a Tizia il diritto a percepire l'intero assegno unico e universale.

Il giudice ha ricostruito la disciplina dell'AUU, introdotto dal D.Lgs. n. 230 del 2021, evidenziando che, ai sensi dell'art. 2 del decreto, l'assegno spetta in parti uguali a chi esercita la responsabilità genitoriale, "salvo quanto previsto dall'articolo 6, commi 4 e 5", che a sua volta prevede l'erogazione al richiedente ovvero, su richiesta, in pari misura tra i genitori. Si tratta, ha precisato il Tribunale, di una misura con natura assistenziale, destinata al sostegno dei bisogni della prole e non configurabile come attribuzione patrimoniale tra i genitori.

Su questa base, richiamando l'orientamento di legittimità secondo cui l'assegno può essere riconosciuto per intero al genitore collocatario in ragione di un mandato ex lege tacito nell'interesse dei figli, il Tribunale ha ritenuto che l'accordo tra i coniugi - recepito nella sentenza di separazione e mai venuto meno - fosse pienamente valido ed efficace. Ne ha fatto discendere che l'INPS era tenuto a conformare le proprie modalità di erogazione al titolo giudiziale, senza poter subordinare l'integrale pagamento a una rinuncia formale ulteriore da parte del genitore non collocatario.

Il giudice ha inoltre respinto l'eccezione di improponibilità sollevata dall'ente, chiarendo che l'oggetto del giudizio non investiva il riconoscimento della prestazione, già pacificamente concessa, ma unicamente l'individuazione del soggetto legittimato a percepirla e le corrette modalità di erogazione alla luce degli effetti della sentenza di separazione. Quanto al periculum in mora, è stato richiamato l'orientamento per cui il rimedio cautelare ex art. 700 c.p.c. è utilizzabile a tutela di crediti pecuniari quando i relativi proventi siano necessari a garantire l'esistenza libera e dignitosa presidiata dall'art. 36 Cost., condizione ravvisata nella situazione reddituale della ricorrente.

Il Tribunale ha quindi affermato il seguente principio: l'accordo tra i coniugi in ordine alla ripartizione dell'assegno unico e universale, recepito nella sentenza di separazione, vincola l'ente previdenziale erogatore, tenuto a conformarsi al titolo giudiziale senza che sia necessaria un'ulteriore rinuncia telematica del genitore non collocatario.

Sono state invece dichiarate estranee all'oggetto del procedimento cautelare, e per questo non esaminate, le ulteriori domande relative agli arretrati non corrisposti, alla responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c. e alla trasmissione degli atti alla Corte dei Conti. Le spese di lite sono state poste a carico dell'INPS, con liquidazione in favore dello Stato in ragione dell'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

Pagina generata in 0.004 secondi