Assegno di mantenimento al figlio maggiorenne: fino a quando è dovuto?

Mercoledi 6 Settembre 2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 18531/2017 si pronuncia in merito al diritto del figlio maggiorene studente e lavoratore precario di continuare a percepire l'assegno di mantenimento.

Nel caso in esame, Tizio, deducendo un peggioramento della propria situazione economica rispetto all'epoca in cui furono raggiunti gli accordi relativi al mantenimento della figlia T. e deducendo altresì una raggiunta indipendenza economica della stessa chiedeva al Tribunale di disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della figlia e, in subordine, una riduzione sensibile dell'assegno di mantenimento per le ragioni succitate.

Il Tribunale disponeva la rideterminazione del contributo del padre al mantenimento della figlia in Euro 500 mensili in luogo di Euro 650 precedentemente concordati.

Avverso il suddetto decreto Tizio proponeva reclamo deducendo la raggiunta indipendenza della figlia T. ventisettenne fuori corso all'università, nonchè una drastica riduzione dei propri redditi rispetto all'epoca in cui fu raggiunto l'accordo per il mantenimento della figlia.

La Corte d'Appello rigettava il reclamo e quindi T. propone ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonché omesso esame circa un fatto decisivo della controversia.

Gli Ermellini rigettato il ricorso evidenziando che:

  • la Corte d'appello ha correttamente ritenuto l'attività lavorativa retribuita della T. meramente precaria;

  • al tempo stesso La Corte territoriale ha correttamente ritenuto legittimo il completamento degli studi universitari per poter ottenere una collocazione sul mercato del lavoro adeguata alle aspettative della T. in relazione alla opportunità di terminare il percorso formativo e compatibilità delle spese che ne derivano con la sua condizione sociale.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 26/07/2017 n.18531

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