Assegno divorzile: la Cassazione ha stabilito che il giudice di merito può desumere in via presuntiva il sacrificio professionale del coniuge che ha lasciato il lavoro per la cura dei figli, ritenendo condivisa la scelta in assenza di elementi contrari; tale ragionamento, se fondato su fatti acquisiti, non integra motivazione apparente.
| Martedi 6 Ottobre 2026 |
La sentenza aggiunge un tassello ulteriore alla giurisprudenza consolidata sull'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, chiarendo come possa essere provato il contributo dato dal coniuge alla vita familiare.
Il sacrificio delle aspettative professionali non richiede necessariamente una prova documentale diretta: il giudice può inferirlo da elementi indiziari, come la coincidenza temporale tra la nascita di un figlio e l'abbandono del lavoro, presumendo che la scelta sia stata condivisa dai coniugi in assenza di elementi contrari.
Nel giudizio di divorzio tra Tizio, avvocato e docente universitario con redditi molto elevati, e Mevia, rientrata al lavoro solo da poco con un modesto reddito mensile, il Tribunale aveva riconosciuto alla ex moglie un assegno divorzile di 3.700 euro mensili, attribuito esclusivamente sotto il profilo perequativo-compensativo. Aveva infatti valorizzato l'apporto della donna alla cura della famiglia e dei figli, che aveva consentito al marito di dedicarsi proficuamente alla professione e di contribuire alla formazione di un apprezzabile patrimonio familiare.
La Corte d'appello ha respinto il gravame di Tizio, il quale non contestava il diritto all'assegno ma ne considerava eccessivo l'importo, chiedendone la riduzione a 1.500 euro mensili o a una somma comunque inferiore. I giudici di secondo grado hanno ritenuto che, dopo la nascita della terza figlia, la moglie avesse lasciato il proprio impiego d'intesa con il marito, sacrificando ulteriori possibilità lavorative e di incremento dell'anzianità contributiva. Hanno inoltre considerato l'onere da lei sostenuto per le esigenze abitative proprie e dei figli, in particolare la rata di mutuo per la nuova abitazione, e il notevole divario economico tra gli ex coniugi.
Tizio ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, dichiarando di non voler ottenere una diversa lettura delle risultanze probatorie.
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il punto è che il diritto all'assegno non era in discussione: il ricorrente contestava solo il quantum, e dunque la misura del contributo offerto dalla moglie alla vita familiare e al successo professionale del marito. Su questo terreno la Corte ha svolto i seguenti rilievi.
Quanto agli oneri abitativi, la Corte d'appello aveva autonomamente valutato il complesso degli elementi acquisiti: il reddito e il patrimonio delle parti, modesti quelli di lei e considerevoli quelli di lui, e gli esborsi sostenuti dalla ex moglie per sé e per i due figli maggiorenni conviventi, concludendo per un enorme divario a favore dell'ex marito. È risultato irrilevante che il rilascio della casa familiare fosse avvenuto per accordo tra gli ex coniugi o per iniziativa autonoma della moglie, essendo stata considerata la situazione obiettiva.
Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non correlato alla ratio decidendi e per carenza di interesse, avendo la Corte d'appello deciso prescindendo dalle testimonianze assunte in primo grado. Il ricorrente è stato condannato alle spese.
Ai fini dell'assegno divorzile con funzione perequativo-compensativa, il giudice di merito può desumere in via presuntiva il sacrificio delle prospettive professionali del coniuge, correlando la cessazione dell'attività lavorativa alla nascita di un figlio e ritenendo, in assenza di elementi contrari, che la scelta sia stata condivisa dai coniugi; la relativa motivazione, anche se sintetica, non è apparente quando poggia su circostanze di fatto acquisite agli atti e consente il controllo sulla logicità dell'iter decisorio.