Inammissibile l'impugnazione che reca la sottoscrizione digitale non dell'Avvocato nominato, incorso in imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica nell'ultimo giorno utile al deposito dell'appello, bensì di altro Avvocato, collega di studio.
| Venerdi 23 Gennaio 2026 |
In tal senso ha deciso la Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 2338/2026.
Il caso: La Corte d'appello di Salerno, visto l'art. 87-bis, comma 7, lett. a) d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, dichiarava inammissibile l'appello proposto nell'interesse di Caio avverso la sentenza con cui il Tribunale lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cod. pen.); Caio presentava ricorso deducendo, con un unico motivo, violazione degli artt. 177 e 591 cod. proc. pen., nonché dell'art. 87-bis, comma 7, d.lgs. n. 150 del 2022 cit.
La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'impugnazione, poiché recava la sottoscrizione digitale non dell'Avvocato nominato bensì di altro Avvocato, che avrebbe agito in assenza di legittimazione, non essendo stata rinvenuta in atti la sua formale investitura fiduciaria da parte dell'imputato:
Nello specifico era successo che il difensore nominato, a seguito di un imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica manifestatosi nell'ultimo giorno utile al deposito dell'appello, aveva dovuto sottoscrivere l'atto di gravame avvalendosi del dispositivo elettronico del sostituto collega di studio, peraltro già più volte delegato in numerose attività processuali.
Caio ricorre in Cassazione, rilevando che l'art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 si riferisce esclusivamente alla mancanza della sottoscrizione digitale che invece, nel caso di specie, c'è.
La Suprema Corte, nel dichiarare inammsisibile il ricorso, osserva che:
a) correttamente la Corte distrettuale ha dichiarato inammissibile l'appello in quanto l'atto era stato sottoscritto da un difensore diverso da quello legittimato: peraltro non sopperisce a tale deficit la circostanza che l'atto di nomina in favore del suddetto difensore fosse stato autenticato da quello nominato o che il primo avesse sostituito il secondo durante le udienze di trattazione, l'ultima delle quali - si trova specificato nella sentenza impugnata - fu differita proprio per consentire la partecipazione del difensore titolare;
b) tale motivazione mira a sottolineare l'importanza del ruolo del difensore di fiducia, unico soggetto cui è riconosciuto il diritto di esprimere la volontà dell'imputato vieppiù in tema di impugnazioni, e risulta esente da vizi, facendo piana applicazione dell'art. 87-bis, comma 7, lett. a), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 2 150 che, quale prima ipotesi di inammissibilità (Iett. a), prevede appunto la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del difensore;
c) pertanto la mancata o errata sottoscrizione dell'atto di impugnazione non dà luogo all'inammissibilità dell'impugnazione stessa soltanto se il difensore dimostra che essa non è imputabile a sua negligenza: nel caso di specie, il ricorrente si è limitato ad eccepire, in modo generico e senza alcuna allegazione, di essere ricorso al dispositivo del collega per far fronte ad un “imprevedibile malfunzionamento della chiavetta elettronica manifestatosi nell'ultimo giorno utile al deposito dell'appello”.