La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 9269 del 4 aprile 2023 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dalla costituzione, in forma telematica, dell'appellante senza il deposito dei files relativi alla notifica via pec né della copia analogica dell'atto di appello.
Giovedi 6 Aprile 2023 |
Il caso: la società Delta S.p.A. Otteneva un decreto ingiuntivo con cui intimava alla società Alfa s.a.s. ed al socio Tizio precetto per il pagamento della somma di euro 96.025,86, oltre interessi moratori e spese di procedura; avverso tale precetto, gli intimati proponevano opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.; il tribunale accoglieva l'opposizione.
La soc. Delta appellava la sentenza di primo grado, appello che veniva dichiarato improcedibile dalla Corte distrettuale in quanto:
a) all’atto della costituzione, avvenuta in forma telematica, la parte appellante non aveva dato prova della notificazione dell’atto di appello, non depositando né i files telematici della sua effettuazione con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa;
b) la nullità per inosservanza delle forme così verificatasi non era sanata per effetto della costituzione della parte appellata, avendo quest’ultima depositato la copia dell’atto di appello e della relata di notifica in files di formato pdf (diverso e non equipollente al prescritto file in formato xml) e mancando comunque - tanto nella produzione dell’appellante quanto in quella degli appellati - documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione.
La soc. Delta ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, osserva quanto segue:
a) la sanatoria della nullità della costituzione dell’appellante da inosservanza delle forme in conseguenza della costituzione dell’appellato incontri un limite: occorre che dagli atti presenti nel fascicolo risulti il momento della notifica dell’atto di appello;
b) a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione il giudice territoriale ha infatti posto la mancata prova, al momento di celebrazione della udienza di prima comparizione e trattazione, della notifica dell’atto di appello: parte appellante non ha depositato i files telematici della notifica dell’appello, effettuata con posta elettronica certificata, né copie analogiche della stessa; anche nella produzione degli appellati non è presente il file della notificazione loro indirizzata telematicamente;
c) inoltre gli appellati non hanno depositato al pari dell’appellante, documenti pdf riproducenti le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della notificazione.;
d) pertanto la Corte d’appello si è trovata, all’udienza ex art. 350 cod. proc. civ., nella impossibilità di riscontrare la tempestiva costituzione della parte appellante, mancando idoneo elemento attestante la data di notifica dell’atto di appello alla parte appellata: irrilevante peraltro è la mancata contestazione di quest’ultima sul punto (in materia sottratta alla disponibilità delle parti).