Cassazione civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 22867 del 09/11/2016

Martedi 15 Novembre 2016

Per accedere agli allegati è richiesta l'iscrizione alla newsletter:

ISCRIVITI

L'iscrizione è gratuita e puoi cancellarti in qualsiasi momento.


Per ricevere la newsletter puoi anche registrarti sul sito.

Avrai accesso ai testi integrali delle sentenze e potrai utilizzare molte altre funzionalità gratuite.

Scopri tutti i vantaggi

Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. ARMANO Uliana - Consigliere -

Dott. FRASCA Raffaele - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13546-2015 proposto da:

L.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato CESARE CARDONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUIDO CONTICELLI giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

V.G.;

- intimato -

avverso la sentenza n. 4859/2014 della CORTE D'APPELLO di ROMA del 17/07/2014, depositata il 04/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LINA RUBINO.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

" L.T. propone ricorso per la cassazione della sentenza n. 4859/2014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma in data 17.7.2014, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla medesima contro la sentenza del Tribunale di Viterbo, nei confronti di V.G. con condanna della stessa al raddoppio del contributo unificato.

Fa presente di aver proposto appello contro la sentenza di primo grado, per il quale veniva fissata l'udienza di discussione al 6.3.2014 nella contumacia dell'appellato, e che in data 4.3.2014 aveva depositato istanza di estinzione del giudizio per rinuncia (avendo nel frattempo raggiunto un accordo con la controparte). Lamenta che l'istanza in questione non sia stata presa in considerazione dalla corte d'appello che, constatata la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, rinviava ad udienza successiva e quindi, non essendo comparso nessuno anche in seconda udienza, dichiarava improcedibile, ex art. 348 c.p.c., u.c., l'appello proposto dalla L., nulla disponendo sulle spese e condannando la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato. ...

Per leggere il testo integrale iscriviti alla newsletter

Pagina generata in 0.009 secondi