Cassazione civile Sez. VI - 1, Ordinanza n. 14175 del 12/07/2016

Mercoledi 20 Luglio 2016

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Segue un'anteprima del testo:

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Presidente -

Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere -

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Consigliere -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. ACIERNO Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

M.F. e L.E., elettivamente domiciliate in Roma, via Carlo Mirabello, presso lo studio dell'avv. Valerio Femia, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Mari per procura speciale in calce al ricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo al fax n. 06/39737030;

- ricorrente -

nei confronti di:

L.G., elett.te domiciliato in Roma, piazza B. Guastaldi 1, presso l'avv. Gianfranco Barrella, dal quale è rappresentato e difeso, per procura a margine del controricorso che dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative al processo alla p.e.c. gianfranco.barrella.pecavvocatifrosinone.it;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7036/14 della Corte di appello di Roma, emessa il 10 luglio 2014 e depositata il 17 novembre 2014, n. R.G. 3264/2013;

Rilevato che in data 8 febbraio 2016 è stata depositata relazione ex art. 380 bis c.p.c. che qui si riporta.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, a seguito del riconoscimento in Italia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario di M.F. e L.G., ha dichiarato cessata la materia del contendere sulla domanda di separazione e ha posto a carico di L.G. una indennità ex art. 129 bis c.c. di 300 Euro mensili e un contributo mensile al mantenimento della figlia L.E. di 500 Euro comprensivo delle spese straordinarie.

2. Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. del 6 marzo 2012 il Tribunale di Roma ha respinto la domanda di L.G. di riduzione del contributo al mantenimento della figlia sulla base delle sopravvenute circostanze, relative al suo nuovo matrimonio, intervenuto nel 2011, e alla nascita di due figli gemelli, circostanze che, incidendo fortemente sulle sue disponibilità economiche, renderebbero a giudizio del L. insufficiente il suo stipendio a fronteggiare il contributo mensile in favore della figlia E. nella misura fissata di 500 Euro mensili. ...

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