Sì al rimborso delle spese sostenute dal convivente more uxorio per l'immobile comune

A cura della Redazione.

Il Tribunale di Genova con la sentenza n. 1761/2026 ha stabilito che le spese sostenute da un convivente more uxorio per l'acquisto e la ristrutturazione dell'immobile intestato al partner sono recuperabili ex art. 2041 c.c., quando eccedono la normale contribuzione alla vita comune e non sono animate da spirito di liberalità, bensì finalizzate a un progetto di vita condiviso poi naufragato.

Mercoledi 10 Giugno 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di tutela patrimoniale del convivente more uxorio che abbia contribuito in misura sproporzionata all'acquisto o al miglioramento di un immobile intestato al partner.

La sentenza offre un'applicazione concreta dei criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità per distinguere le prestazioni rientranti nell'ordinaria contribuzione alla vita familiare — tendenzialmente irripetibili — da quelle che, per entità e finalità, ne esulano e giustificano il ricorso all'azione generale di arricchimento.

Merita attenzione il passaggio in cui il Tribunale esclude la compensazione con il canone locatizio, riconoscendo nella coabitazione fondata sulla convivenza e sul regime di alternanza genitoriale una giusta causa autonoma che legittima l'utilizzo dell'immobile.

La vicenda

Mevia e Caio avevano instaurato una convivenza more uxorio a Genova a partire dal 2016, dalla quale era nato un figlio nel 2017. Nel 2019, in esecuzione di un preliminare sottoscritto l'anno precedente, le parti acquistarono una quota dell'immobile di proprietà della famiglia di Caio: a quest'ultimo venne intestata la quota di 29/100, a Mevia quella di 1/100. L'intero prezzo di acquisto (Euro 75.000,00) e le spese notarili (Euro 4.550,00) furono tuttavia sostenuti integralmente da Mevia, che si fece carico anche della gran parte degli esborsi per la ristrutturazione e l'arredamento dell'appartamento, destinato ad abitazione comune della coppia e del figlio.

La scelta di intestare la quota prevalente a Caio era dettata, secondo quanto emerso in giudizio, da ragioni di natura fiscale, come attestato dalle comunicazioni con il notaio rogante. Cessata la relazione, l'immobile venne assegnato a Caio nell'ambito del procedimento per la regolamentazione dell'affido del minore, anche in ragione dell'assetto proprietario. Mevia agì quindi in giudizio per il recupero delle somme versate.

Le ragioni della domanda

Mevia fondò le proprie pretese su una pluralità di titoli, prospettati in via alternativa e subordinata:

  • ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., per assenza di causa dei pagamenti effettuati;
  • restituzione di prestiti concessi al convivente;
  • indennizzo ex artt. 1150 e 939 c.c. per le opere eseguite sull'immobile altrui;
  • in subordine, arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c.

Caio contestò tutte le domande, sostenendo che i pagamenti fossero irripetibili in quanto adempimento di obbligazioni naturali o, in subordine, donazioni indirette, e chiese in ogni caso la compensazione con i canoni locatizi che Mevia non aveva corrisposto durante il periodo di godimento dell'immobile.

La decisione

Il Tribunale ha accolto la domanda nei limiti dell'arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., richiamando i principi consolidati in materia di convivenza di fatto.

Il giudice ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui l'azione generale di arricchimento è esperibile nei confronti del convivente che abbia tratto vantaggio da prestazioni del partner eccedenti il mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza — il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto — e che travalicano i limiti di proporzionalità e adeguatezza. In particolare, per le opere eseguite sull'immobile del partner, non trova applicazione l'art. 936 c.c. (riservato a chi non abbia alcun rapporto giuridico con il proprietario), bensì l'art. 2041 c.c., a condizione che:

  • le spese non siano state sostenute con spirito di liberalità;
  • siano state affrontate in vista di un progetto di vita comune;
  • il convivente non intendesse adempiere a un'obbligazione naturale.

Nella specie, il Tribunale ha ritenuto provata l'assenza di spirito di liberalità — risultando documentalmente che l'intestazione della quota prevalente a Caio aveva esclusiva finalità fiscale e che il convenuto aveva in precedenza già restituito somme alla compagna — e ha giudicato sproporzionato il sacrificio economico di Mevia rispetto al vantaggio da lei ritratto (quota dell'1/100 su un immobile storicamente appartenente alla famiglia dell'ex compagno). Ha quindi condannato Caio a corrispondere:

  • Euro 76.898,34 per le spese relative all'acquisto, con interessi legali dalla domanda;
  • Euro 19.500,00 per l'incremento di valore conseguente alla ristrutturazione, già liquidato all'attualità.

Il Tribunale ha invece respinto la richiesta di compensazione con il canone locatizio. L'utilizzo dell'immobile da parte di Mevia ha trovato giustificazione, prima, nell'esistenza stessa della convivenza more uxorio e, successivamente, nel regime di alternanza concordato dai genitori per la gestione del figlio: si tratta, in entrambi i casi, di cause autonome che legittimano il godimento dell'immobile, impedendo di assimilare la situazione a un'occupazione senza titolo.

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