La Cassazione, Sezione Lavoro, nell'ordinanza n. 17089/2026 ha confermato che quando il lavoratore non si limita a disconoscere la propria firma sulla lettera di licenziamento, ma contesta l'intera formazione dell'atto e la propria effettiva conoscenza del suo contenuto, la contestazione non rientra nel procedimento di verificazione ex artt. 214 e ss. c.p.c., bensì deve essere veicolata attraverso la querela di falso, il cui onere di proposizione grava sul lavoratore medesimo.
| Giovedi 25 Giugno 2026 |
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra disconoscimento della sottoscrizione e querela di falso nel contenzioso lavoristico. Il passaggio di maggiore interesse riguarda la distinzione tra la contestazione della mera autenticità della firma — che attiva il procedimento di verificazione a carico di chi intende avvalersi del documento — e la contestazione dell'intera formazione dell'atto, che invece impone al firmatario di proporre querela di falso. La pronuncia delimita con precisione i presupposti applicativi dei due rimedi: quando il lavoratore allega di non aver saputo cosa stesse firmando, la strada è quella della querela di falso, e il suo mancato esperimento consolida la validità processuale del documento prodotto dal datore. Ne deriva un onere difensivo rilevante per i lavoratori che intendano contestare una lettera di licenziamento firmata in circostanze anomale.
Tizio, lavoratore dipendente della società Alfa s.r.l., aveva adito il Tribunale di Salerno sostenendo di essere stato licenziato oralmente nel maggio 2017. La società, nel costituirsi in giudizio, aveva eccepito di aver invece comunicato il recesso in forma scritta, producendo la copia scansionata della lettera di licenziamento recante la firma del lavoratore "per ricevuta".
Il Tribunale aveva accolto la tesi del ricorrente: rilevato che la società non aveva depositato l'originale della lettera né aveva formulato istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. a fronte del disconoscimento opposto dal lavoratore, aveva dichiarato inefficace il licenziamento orale, ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro e condannato la datrice al pagamento di un'indennità risarcitoria pari a dodici mensilità, oltre al versamento dei contributi previdenziali.
La Corte d'appello di Salerno ha riformato integralmente la decisione, dichiarando improponibile l'impugnativa di licenziamento. I giudici di secondo grado hanno qualificato diversamente la condotta processuale del lavoratore: nelle note di trattazione scritta, Tizio aveva riferito di aver sottoscritto varie "carte" davanti al datore di lavoro all'indomani del sequestro del cantiere edile, senza rendersi conto del loro contenuto e senza essere stato informato che tra di esse figurasse anche la lettera di recesso. La Corte territoriale ha ritenuto che tale deduzione non configurasse un mero disconoscimento della sottoscrizione — idoneo ad attivare il procedimento ex artt. 214 ss. c.p.c. a carico di chi vuole valersi del documento — ma una contestazione ben più radicale, investente la formazione stessa dell'atto e l'effettiva conoscenza del suo contenuto da parte del firmatario. Come tale, essa avrebbe dovuto essere fatta valere tramite querela di falso, il cui onere gravava sul lavoratore: onere rimasto inadempiuto. Accolta quindi l'eccezione di decadenza dall'impugnativa del licenziamento sollevata dalla società, la Corte ha dichiarato assorbito l'appello incidentale di Tizio e ha compensato le spese del doppio grado.
Tizio ha proposto ricorso per cassazione articolato in otto motivi, tutti sostanzialmente riconducibili a una critica comune: la Corte d'appello avrebbe erroneamente qualificato le sue deduzioni difensive come espressive di una contestazione da veicolare tramite querela di falso. In sintesi, il ricorrente sosteneva che:
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando in ogni sua parte la sentenza della Corte d'appello.
Sul primo motivo, la Cassazione ha chiarito che il vizio di omessa pronuncia è configurabile solo rispetto a domande o eccezioni di merito, non a eccezioni processuali: il mancato esame di una questione processuale può integrare violazione di norme diverse dall'art. 112 c.p.c., ma non dà luogo all'omissione di pronuncia lamentata dal ricorrente. Quanto all'asserito giudicato interno, esso presupponeva la fondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, che la Cassazione ha escluso: il motivo di impugnazione proposto dalla società investiva argomentatamente il capo della sentenza relativo all'utilizzabilità del documento, e dunque era pienamente ammissibile ai sensi dell'art. 434, comma primo, c.p.c.
I motivi dal secondo al sesto — tutti riconducibili a una critica dell'interpretazione che la Corte d'appello aveva dato delle note difensive dell'8 gennaio 2021 — sono stati dichiarati inammissibili. La Cassazione ha ribadito il principio consolidato secondo cui la parte che censuri l'interpretazione di un atto processuale da parte del giudice di merito deve dedurre la specifica violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c., indicando le considerazioni del giudice in contrasto con tali criteri. Il ricorrente, invece, si era limitato a contrapporre una propria lettura delle note difensive a quella dei giudici di appello, senza addurre alcun vizio ermeneutico specifico. La Cassazione ha inoltre precisato che la Corte d'appello non aveva mai affermato che Tizio avesse dichiarato di aver firmato un foglio in bianco: aveva invece ritenuto che egli avesse addotto un riempimento del foglio da parte del datore di lavoro a sua insaputa — situazione qualificabile come absque pactis o sine pactis — contestando così l'intera genesi e il contenuto dell'atto, non la sola autenticità della firma.
Il settimo e l'ottavo motivo, oltre a riproporre la medesima critica interpretativa già esaminata, erano affetti da inammissibilità autonoma: il settimo per la promiscua sovrapposizione, in relazione alla stessa questione, dei motivi di cui ai nn. 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. — strutturalmente incompatibili, poiché il primo presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo la impugna — secondo un orientamento costante della Corte (tra le altre, Cass. n. 1859/2021, n. 14634/2020). L'ottavo, infine, era privo di pertinenza rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva mai ravvisato nel preteso meccanismo del foglio in bianco una forma di licenziamento valido ed efficace.
Il principio di diritto che emerge dalla pronuncia può essere così sintetizzato: quando il lavoratore non si limita a disconoscere la sottoscrizione apposta sulla lettera di licenziamento, ma contesta la formazione stessa dell'atto e l'effettiva conoscenza del suo contenuto al momento della firma, la contestazione travalica l'ambito del disconoscimento ex artt. 214 ss. c.p.c. e deve essere proposta nelle forme della querela di falso; l'onere di promuovere tale rimedio grava sul soggetto firmatario che intenda inficiare la validità processuale del documento, indipendentemente dalla produzione in originale dello stesso.