La Cassazione stabilisce che le fotografie tratte da internet — incluse quelle da Google Earth e Street View — hanno piena valenza probatoria ai sensi dell'art. 2712 c.c. e non possono essere escluse dal giudice solo perché provenienti dalla rete. Il disconoscimento è ammesso, ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, con allegazione della non corrispondenza tra immagine e realtà.
| Giovedi 11 Giugno 2026 |
Il passaggio di maggiore interesse riguarda la forza probatoria delle fotografie tratte dalla rete — in particolare da applicazioni come Google Earth e Google Street View — nel processo tributario. La Cassazione chiarisce che il giudice non può escluderne la valenza semplicemente perché provenienti da internet: deve valutarne l'efficacia in concreto, tenendo conto della natura delle contestazioni sollevate dalla controparte. La pronuncia ha ricadute immediate sulla strategia processuale: chi voglia neutralizzare queste prove non può limitarsi a una contestazione generica, ma è tenuto a un disconoscimento puntuale e motivato.
Alfa srl, concessionaria per la riscossione dell'imposta sulla pubblicità per conto del Comune di Cremona, aveva emesso avvisi di accertamento nei confronti di Beta spa — gestore di stazioni di rifornimento carburante — per le annualità 2011,2012 e 2013. Gli accertamenti riguardavano scritte esposte presso gli impianti (recanti diciture quali "self", "servito", "autolavaggio", "officina"), ritenute assoggettabili all'imposta sulla pubblicità. A sostegno della propria pretesa impositiva, Alfa srl aveva prodotto in primo grado, tra gli altri documenti, fotografie degli impianti estratte da internet.
La Commissione Tributaria Provinciale aveva confermato la legittimità degli accertamenti. In appello, la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva accolto il ricorso di Beta spa, escludendo tra l'altro la valenza probatoria delle immagini prodotte, ritenute insufficienti in quanto "prese da internet" e, in ogni caso, tardivamente depositate.
Alfa srl ha censurato la sentenza di appello per violazione degli artt. 32, comma 1, e 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nonché degli artt. 115 c.p.c. e 2697 e 2712 c.c., contestando sia la dichiarata tardività dei documenti sia la negazione della loro efficacia probatoria.
La Cassazione ha accolto entrambe le censure.
Sul primo punto, la Corte ha ricordato che nel processo tributario i documenti prodotti in primo grado restano acquisiti definitivamente al fascicolo d'ufficio fino al passaggio in giudicato della sentenza, senza possibilità di ritiro. Ne consegue che tali documenti sono automaticamente disponibili anche nel giudizio d'appello e non possono essere considerati tardivi o inutilizzabili.
Sul secondo punto — e qui si concentra il principio di maggiore interesse — la Cassazione ha affermato che le fotografie tratte da internet, comprese quelle estratte da Google Earth e Google Street View, non sono prive di efficacia probatoria. La fotografia, anche se proveniente dalla rete, costituisce prova precostituita della corrispondenza tra la realtà e quanto in essa rappresentato, ai sensi dell'art. 2712 c.c. Chi intenda inficiarne l'efficacia non può limitarsi a contestare i fatti che la parte intende provare con essa, ma ha l'onere di disconoscerne la conformità attraverso un'allegazione chiara, circostanziata ed esplicita, che attesti in concreto la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
In assenza di tale disconoscimento qualificato, le fotografie degradano a semplici presunzioni solo se la contestazione è adeguata; altrimenti mantengono piena efficacia probatoria.
La Corte ha quindi censurato l'approccio della commissione territoriale, che aveva escluso le immagini tout court per la sola provenienza da internet. Il giudice del rinvio dovrà invece valutarne l'efficacia in concreto — piena, parziale o meramente indiziaria — alla luce di tutti gli elementi acquisiti nel giudizio e delle specifiche contestazioni sollevate dalla contribuente.
La Cassazione ha altresì accolto il motivo relativo alla violazione del divieto di domande nuove in appello (art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992): la questione dell'esenzione per avvisi al pubblico non era mai stata sollevata in primo grado e, pertanto, non poteva essere introdotta nel giudizio di secondo grado, nemmeno attraverso le fotografie prodotte dalla controparte.
Le fotografie tratte da internet — incluse quelle estratte da applicazioni come Google Earth e Google Street View — costituiscono riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c. e hanno piena efficacia probatoria. Il giudice non può escluderle per la sola provenienza dalla rete, ma deve valutarne l'efficacia in concreto. Il disconoscimento idoneo a degradarle a presunzioni semplici deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, concretizzandosi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta; la mera contestazione dei fatti che si intendono provare non è sufficiente.