Comunicazione del decreto di esecutività dello stato passivo e termine per proporre opposizione

Secondo quanto disposto dall’articolo 98 della legge fallimentare, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili possono contestare l’accoglimento parziale o l’esclusione della propria domanda di ammissione al passivo di un fallimento entro il termine di trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione ex art. 97 legge fallimentare con il decreto che rende esecutivo il passivo che il curatore deve inviare a tutti i creditori.

Martedi 16 Novembre 2021

Nel caso in cui tale comunicazione è priva dell’informazione circa il diritto dei creditori di proporre l’opposizione allo stato passivo, essa è idonea a far decorrere il predetto termine?

Sulla questione si è pronunciata di recente la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 33622/2021, pubblicata l’11 novembre 2021.

IL CASO: Un creditore che si era visto rigettare la domanda di ammissione allo stato passivo del suo credito, proponeva opposizione contro il decreto di esecutività comunicatole dal curatore.

La comunicazione ex art. 97 della legge fallimentare ricevuta dalla curatela era incompleta in quanto priva dell’informativa circa il diritto del creditore di proporre l’opposizione entro il termine perentorio dei trenta giorni dal suo ricevimento.

L’opposizione veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva tardiva l’impugnazione avendo il creditore depositato l’opposizione oltre il termine dei trenta giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione del curatore del decreto di esecutività dello stato passivo.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, pronunciandosi sul ricorso promosso dal creditore avverso il decreto del Tribunale, dopo aver chiarito che la verifica dello stato passivo è un procedimento con natura contenziosa, nel quale si istaura un contraddittorio collettivo, esteso a tutti i creditori partecipanti, che hanno interesse a conoscere l'esito sia della propria domanda, che di quelle dei concorrenti, che sono portatori di un diritto potenzialmente alternativo o limitativo del proprio, ha ritenuto infondato il ricorso e nel rigettarlo ha osservato che:

- l’articolo 97 della legge fallimentare non obbliga espressamente il curatore a comunicare anche i termini processuali per proporre opposizione allo stato passivo, né, soprattutto, prevede alcuna nullità nel caso in cui la comunicazione del curatore è priva della predetta informazione, anche perché nella norma viene utilizzata l’espressione - "informandoli" - che è molto meno stringente di altre, utilizzate aliunde, che rimandano ad un vero e proprio "avvertimento", la cui mancanza è, invece, espressamente sanzionata con la nullità dell'atto;

- se è vero che l'art. 97 della legge fallimentare obbliga il curatore fallimentare ad informare i ricorrenti ex art. 93 I.fall. del diritto di proporre opposizione allo stato passivo in caso di mancato accoglimento, anche solo parziale, della loro domanda, è parimenti innegabile che, mancando una disciplina espressa delle conseguenze della omissione della informazione predetta, la violazione di quell'obbligo non modifica in alcun modo la rigorosa disciplina dei termini processuali;

- il mancato o l'erroneo adempimento dell'obbligo informativo suddetto può trovare unicamente rimedio, in relazione alla tempestività, o meno, dei giudizi di opposizione ex art. 98, comma 2, legge fallimentare, attraverso l'istituto dell'errore scusabile dell'opponente e nei limiti della sua concreta applicabilità ai singoli casi di specie.

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