Il Tribunale di Cagliari nella sentenza n. 753/2026 ha stabilito che l'installazione di una struttura metallica destinata ad ascensore, realizzata in aderenza alla facciata condominiale in violazione delle distanze ex art. 907 c.c., lede il diritto del condomino che abbia preesistentemente aperto una finestra con regolare titolo abilitativo. La necessità di abbattere le barriere architettoniche non deroga alle norme sulle distanze dalle vedute.
| Lunedi 8 Giugno 2026 |
La decisione offre un chiarimento utile sul rapporto tra la disciplina delle distanze legali dalle vedute (art. 907 c.c.) e le opere condominiali finalizzate all'abbattimento delle barriere architettoniche.
Il Tribunale esclude che la destinazione funzionale dell'opera — nella specie un ascensore — valga a derogare alle distanze imposte dalla legge a tutela delle aperture preesistenti. Sul versante processuale, la pronuncia conferma che la preesistenza temporale del titolo abilitativo rileva come criterio dirimente: chi ha aperto la finestra prima, e con regolare autorizzazione, mantiene la priorità anche rispetto a interventi successivi giustificati da esigenze di accessibilità.
Resta altresì delimitato il perimetro dell'art. 1102 c.c.: il richiamo all'uso della cosa comune non è invocabile quando l'opera impedisce al condomino il godimento di una veduta già legittimamente acquisita.
Tizio e Mevia, coniugi comproprietari di un'unità immobiliare in un condominio di Cagliari, convenivano in giudizio Livia e Serena, comproprietarie di altro appartamento nel medesimo edificio. Gli attori esponevano che le convenute avevano installato, nel marzo 2015, una struttura metallica alta circa cinque metri sulla facciata condominiale, destinata a ospitare un ascensore dal piano terra al primo piano. Tale struttura, secondo la prospettazione attorea, occludeva completamente la finestra che Tizio e Mevia avevano aperto nel 2012 sulla base di regolare DIA.
Gli attori chiedevano quindi la condanna delle convenute alla rimozione della struttura e al ripristino dello stato dei luoghi, con riserva di azione risarcitoria separata; in subordine, l'autorizzazione a procedere personalmente alle opere di ripristino a spese delle convenute.
Le convenute, costituitesi tardivamente, non contestavano l'esecuzione dell'opera ma sostenevano:
Il Tribunale ha accolto integralmente la domanda attorea, ordinando la rimozione della struttura e il ripristino dello statu quo ante.
Il ragionamento del giudice si articola su più piani distinti:
Il Tribunale segnala, infine, che il titolo abilitativo in base al quale le convenute avevano realizzato la struttura era stato annullato dal giudice amministrativo. Tale circostanza, pur inidonea a spiegare effetti diretti nel rapporto tra privati — trattandosi di un giudizio avente a oggetto la sola legittimità del provvedimento amministrativo — confermava in via indiretta la piena validità del titolo degli attori e la correttezza dell'impianto accusatorio.
In applicazione di questi principi, il Tribunale ha condannato le convenute, in solido, alla rimozione della struttura e al pagamento delle spese processuali.