Responsabilità e caso fortuito: danneggiato disattento? No al risarcimento

Responsabilità e caso fortuito: danneggiato disattento? No al risarcimento

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 12895 del 22 giugno 2016 si pronuncia in tema di caso fortuito in relazione al comportamento del danneggiato.

Mercoledi 29 Giugno 2016

L.P., proponeva domanda di risarcimento nei confronti di un Condominio per il danno patito in conseguenza di una rovinosa caduta mentre usciva dall’ascensore, determinata dal malfunzionamento dello stesso, che si era arrestato più in basso, con un dislivello di circa 20 centimetri rispetto al piano di uscita.

Il Tribunale in primo grado accoglieva la domanda attorea, mentre la Corte di Appello, in totale riforma della sentenza di primo grado, rigettava le istanze risarcitorie, avendo ravvisato nella condotta disattenta e negligente della danneggiata un fattore interruttivo del nesso causale tra l'evento e il danno: per la Corte di merito infatti lo stato di illuminazione dei luoghi, le caratteristiche di apertura a doppia porta dell'ascensore e il dislivello stesso non avrebbero di per sé determinato l'evento se la danneggiata avesse prestato maggiore attenzione.

La danneggiata propone quindi ricorso per Cassazione, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 2051 c.c.

La Suprema Corte rigetta il ricorso, ravvisando nella decisione della Corte territoriale la corretta applicazione di principi di diritto già sanciti:

a) ai sensi dell'art. 2051 c.c allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento normalmente cauto da parte del danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento;

b) nel caso in esame, il dislivello di circa 20 centimetri avrebbe potuto essere intrinsecamente pericoloso; però le condizioni di illuminazione e la presenza della doppia porta avrebbero reso superabile il pericolo se la danneggiata avesse tenuto un comportamento ordinariamente prudente e attento.

Testo della sentenza n. 12895

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