Nuovo Tasso di Interesse Legale 2015

Nuovo Tasso di Interesse Legale 2015

Decreto ministeriale 11/12/2014 pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/2014

Martedi 16 Dicembre 2014

Nuovo tasso dal 2015.

Con decreto ministeriale pubblicato nella G.U. n. 290 del 15/12/2014 il tasso di interesse legale è stato fissato nella misura dello 0,50%, il valore più basso dal 1942 (v. tabella storica dei tassi).

Il nuovo tasso entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Ricordiamo che le modalità di aggiornamento del tasso di interesse legale sono disciplinate dall' Art. 1284 del Codice Civile che stabilisce tempi e metodi per il suo adeguamento. A partire dal 1999 le variazioni sono stabilite con decreti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Applicazioni di calcolo.

Le applicazioni del nostro sito che fanno uso del tasso di interesse legale sono state aggiornate con il nuovo valore che, come detto, entrerà in vigore a partire dal primo gennaio 2015.

Di seguito il testo del decreto ministeriale.


Decreto 11 dicembre 2014

Modifica del saggio di interesse legale.

(GU Serie Generale n.290 del 15-12-2014)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 2, comma 185, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica» che, nel fissare al 5 per cento il saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284, primo comma, del codice civile, prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze puo' modificare detta misura sulla base del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e tenuto conto del tasso di inflazione registrato nell'anno;
Visto il proprio decreto 12 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 dicembre 2013, n. 292, con il quale la misura del saggio degli interessi legali e' stata fissata all'1 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2014;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei predetti titoli di Stato e del tasso d'inflazione annuo registrato;
Ravvisata l'esigenza, sussistendone i presupposti, di modificare l'attuale saggio degli interessi;

Decreta:

Art. 1


La misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile e' fissata allo 0,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 2015.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2014

Il Ministro: Padoan

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