Procedura civile: La contumacia non salva dalla condanna alle spese

Procedura civile: La contumacia non salva dalla condanna alle spese
Lunedi 26 Gennaio 2015

La VI Sezione civile della  Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 373 del 13/01/2015, ha affrontato la questione della condanna alle spese in caso di soccombenza, in particolare nell'ipotesi in cui il convenuto rimanga contumace, enunciando un principio che può avere degli interessanti sviluppi applicativi.

In una controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso una cartella esattoriale per una sanzione amministrrativa, il Tribunale, quale giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado del Giudice di Pace, accoglieva l'impugnazione proposta dal contribuente, compensando tuttavia le spese di lite.

Il giudice del gravame giustificava la compensazione sul presupposto che il convenuto, che non si era costituito, implicitamente aveva aderito alle ragioni del ricorrente; peraltro, aggiungeva il giudice di appello, il ricorso veniva accolto "in difetto di idonea produzione documentale da parte dell'Amministrazione convenuta", dalla qual cosa era derivata "una oggettiva difficoltà di accertamento in fatto, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità delle rispettive ragioni delle parti".

Proposto ricorso per Cassazione, il ricorrente metteva in evidenza l' incongruenza, in violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., della decisione di secondo grado, laddove il tribunale aveva valorizzato la circostanza che “...la parte pubblica aveva omesso di costituirsi in giudizio”, e così facendo aveva “premiato” un comportamento neutro che di per sè non implica esclusione di dissenso rispetto alle ragioni di parte avversa;  in tal modo il giudice aveva riversato sul cittadino il costo dell'inefficienza della Pubblica Amministrazione, “tanto più in materia di riscossione coattiva di crediti per sanzioni amministrative in relazione alla quale l'applicazione rigorosa del criterio della soccombenza finisce per essere espressione primaria del diritto alla difesa che spetta ad ogni cittadino”

Gli Ermellini, nell'accogliere le ragioni del ricorrente, precisano molto chiaramente che   "Poichè, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale"  ed ancora: "L'individuazione del soccombente si fa in base al principio di causalità, con la conseguenza che parte obbligata a rimborsare alle altre le spese che hanno anticipato nel processo è quella che, col comportamento tenuto fuori del processo, ovvero col darvi inizio o resistervi in forme e con argomenti non rispondenti al diritto, ha dato causa al processo o al suo protrarsi" .

La circostanza, poi, che il convenuto non si sia costituito in giudizio, secondo la Cassazione,  non può essere valutata come segnificativa della volontà dello stesso di aderire alle ragioni dell'altra parte: tale condotta ha una valenza totalmente neutra, anzi, potrebbe anche essere giudicata negativamente come espressione di “mera indifferenza rispetto alle ragioni di economia che dovrebbero indurre le parti (specie quelle pubbliche) all'adozione di ogni cautela utile ad evitare inutili dispendi di energia processuale”.

Pertanto, alla luce di tali principi, la Cassazione, in accoglimento del ricorso, rinvia ad altro giudice, affinchè provveda ad una regolazione delle spese di lite nei termini indicati.

Leggi il testo dell'ordinanza


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