Mantenimento del figlio e foro del creditore: presupposti.

Mantenimento del figlio e foro del creditore: presupposti.

Sentenza n. 23419/2016 della Corte di Cassazione in tema di competenza territoriale e diritto all'assegno di mantenimento figli.

Mercoledi 23 Novembre 2016

Nel caso in esame, la Corte di Appello di Bari dichiarava la esecutività in Italia della sentenza del Tribunale di Minsk che aveva riconosciuto a titolo di contributo al mantenimento del figlio l'obbligo del padre di corrispondere alla madre una somma pari al 25% dello stipendio o di altro suo reddito.

Sulla base della predetta sentenza, il difensore della madre del bambino chiedeva al Tribunale di Orvieto un decreto ingiuntivo per l'importo di oltre 300.000,00 euro; il Tribunale rigettava l'opposizione al D.I. proposta dal padre, che impugnava la sentenza.

La Corte di appello di Perugia dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale di Orvieto, ritenendo competente il Tribunale di Bari, luogo di ultima residenza del padre, e quindi revocava il decreto ingiuntivo.

La donna propone ricorso per Cassazione deducendo, in particolare, violazione e falsa applicazione dell'art. 20 c.p.c. e dell'art. 1182 comma 3 c.c. , in relazione alla valutazione circa la facile determinabilità del credito ingiunto.

Per la ricorrente la Corte di Appello di Perugia ha errato nell'attribuire la competenza al Tribunale di Bari quale foro del domicilio del debitore, in quanto non ha tenuto conto della facile liquidabilità del credito sulla base della sentenza straniera e del contenuto della richiesta di ingiunzione, che ha quantificato la somma dovuta dal debitore sulla base del criterio in percentuale stabilito nella predetta sentenza (una somma pari al 25% dello stipendio o di altro suo reddito).

La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura e nel cassare la sentenza impugnata, in tema di competenza territoriale, ribadisce il principio di diritto per cui “ai fini della determinazione della competenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c. e 1182 c.c., il "forum destinatae solutionis", previsto dal terzo comma di tale ultima disposizione, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora, facendo riferimento alla domanda formulata dall'attore, questi abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, la quale attiene esclusivamente alla successiva fase di merito.

Sentenza n. 23419/2016

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