Nel corso della seduta del 22/04/2015 la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva la proposta di legge C. 831 relativa alla disciplina dello scioglimento del matrimonio ( c.d. “divorzio breve”); l'iter legislativo si concluderà con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Il testo approvato alla Camera ricalca sostanzialmente quello approvato in Senato in data 18/03/2015:
1) In caso di separazione giudiziale, il periodo di separazione ininterrotta che consente ai coniugi di depositare il ricorso per il divorzio passa da tre anni a un anno (dodici mesi),che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice per l'udienza presidenziale di separazione
2) In caso di separazione consensuale, il periodo di separazione ininterrotta è ulteriormente ridotto a sei mesi, che decorrono dalla data di comparizione dei coniugi dinnanzi al giudice per l'udienza presidenziale di separazione; tale termine si applica anche alle separazioni che, nate come giudiziali, si trasformano successivamente in consensuali, per intervenuto accordo tra i coniugi.
Ricordiamo che le nuove disposizioni si applicano a prescindere che vi siano figli minori o maggiorenni non autosufficienti.
Sono state introdotte delle novità anche in materia di scioglimento della comunione legale dei coniugi: infatti, mentre fino ad oggi la comunione legale si scioglieva solo al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell'omologa delle condizioni di separazione ad opera del tribunale, senza efficacia retroattiva, la normativa appena approvata stabilisce che la comunione legale si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dinanzi al presidente.
E' previsto inoltre che l'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati debba essere comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.
Le nuove disposizioni si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla stessa data.