Cassazione: condanna alle spese per attivitą successive alla sentenza e obbligo di motivazione

Ordinanza n. 20188 del 03/09/2013.
Cassazione: condanna alle spese per attivitą successive alla sentenza e obbligo di motivazione
Domenica 22 Settembre 2013

Con ordinanza del 03/09/2013 n. 20188 la Corte di Cassazione chiarisce alcuni aspetti in materia di liquidazione delle spese processuali.

In particolare precisa che:

 

1) i diritti di "richiesta copia sentenza", "accesso ufficio e ritiro copia detta", "notifica sentenza", "accesso ufficio e ritiro atto notificato detto", "esame relazione notifica", "ritiro fascicolo" ecc. anche se relativi ad attività successive alla sentenza di primo grado sono ad essa necessariamente consequenziali e, quindi, devono essere liquidate dal giudice di prime cure o, in mancanza, da quello d'appello.
Invero, “la condanna al pagamento delle spese processuali comprende anche le spese conseguenti alla sentenza, la quale, pertanto, costituisce titolo esecutivo non soltanto per le somme liquidate, ma anche per le spese successive e necessarie per la realizzazione della volontà in essa espressa”.
D'altro canto sarebbe illogico un sistema che imponesse alla parte vittoriosa di appellare la sentenza di primo grado al solo fine di far liquidare dal giudice d'appello taluni diritti di procuratore che si supponga, in tesi, non liquidabili dal giudice di primo grado.

 

2) Il giudice di prime cure, laddove riduca della metà gli onorari dell'avvocato adducendo la natura semplice e ripetitiva della materia trattata nella controversia, ha l'obbligo di motivare espressamente la propria decisione, con riferimento alle circostanze di fatto del processo, e non può, per converso, limitarsi ad una pedissequa enunciazione del criterio legale.

 

3) Del pari il giudice, laddove adduca “giusti motivi” in presenza dei quali, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2), egli può compensare, in tutto o in parte, le spese del giudizio, non possono essere tratti dal tipo di procedimento contenzioso applicato nè dalle particolari disposizioni processuali che lo regolano o dalla semplicità della materia del contendere o, genericamente, dalla natura della lite, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa adeguatamente indicati.

 

Leggi il testo integrale dell'ordinanza.

 

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