Cassazione Penale Sez. VI, Sentenza n. 43293 del 23/10/2013

Cassazione Penale Sez. VI, Sentenza n. 43293 del 23/10/2013
Lunedi 11 Novembre 2013

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

T.L. ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 12 giugno 2012 della Corte di appello di Reggio Calabria, che ha confermato la sentenza 18 giugno 2008 del Tribunale monocratico di Reggio Calabria, per violazione dell'art. 388 c.p., comma 2, perchè, quale affidataria dei figli minori, impediva al coniuge separato, C.C., di tenere con sè i figli nei giorni e nelle ore stabilite all'atto della separazione consensuale omologata.

La responsabilità dell'imputata, in ordine all'impedimento della esecuzione del diritto di visita del padre dei minori, è stata desunta dalle dichiarazioni della parti offese, riscontrate dalle affermazioni conformi dei testi N.A., cognata della ricorrente e di D.B.M..

Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonchè vizio di motivazione sotto il profilo che il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 cod. pen. non può costituire un comportamento elusivo penalmente rilevante.

Con un secondo motivo si lamenta mancata applicazione della regola del ragionevole dubbio fissata dall'art. 533 cod. proc. pen. non essendo stata rigorosamente valutata la testimonianza della persona offesa.

I motivi sono inammissibili.

Per risalente giurisprudenza, cui il Collegio intende aderire, integra il delitto di cui all'art. 388 c.p, comma 2 la condotta del coniuge il quale (anche in pendenza del giudizio di separazione personale), rifiuta, senza giustificato e plausibile motivo, di affidare il figlio all'altro coniuge per il periodo stabilito col provvedimento del giudice (cass. pen. sez. 3, 1311/1968 Rv. 109614).

Inoltre, quando, come nella specie, la natura personale delle prestazioni imposte dal provvedimento esclude che l'esecuzione possa prescindere dal contributo dell'obbligato affidatario (consentire all'altro genitore di prelevare e tenere con sè i figli minori in certi periodi) l'inadempimento contraddice di per sè la decisione giudiziale, senza la necessità di speciali condotte fraudolente (cass. pen. sez. 6, u.p. 25 settembre 2012 Longo), qui peraltro rilevandosi che nella fattispecie "l'atteggiamento ostruzionistico" della ricorrente, caratterizzato dall'impedire i contatti telefonici con il coniuge, finalizzati alla determinazione e all'accordo sui tempi di consegna dei figli, realizzava ex se la condotta impeditiva che da causa alla tutela penale garantita dal legislatore.

Radicalmente infondata e comunque inammissibile è poi la doglianza circa il mancato vaglio di attendibilità intrinseca ed estrinseca della persona offesa tenuto conto che le valutazioni e gli apprezzamenti in proposito dei giudici di merito non sono limitati alla mera "ricezione e valorizzazione" del dictum del coniuge C.C., ma hanno cercato e trovato ampi e conformi riscontri nelle dichiarazioni dei testi indicati dal P.M., N. A. e D.B.M..

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla decisa inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo determinare in Euro 1000,00 (mille).

 

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2013.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2013

 

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