Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul rafforzamento della sicurezza e delle libertą fondamentali su Internet

Raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 sul rafforzamento della sicurezza e delle libertą fondamentali su Internet
Lunedi 4 Maggio 2009

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta di raccomandazione destinata al Consiglio, presentata da Stavros Lambrinidis a nome del gruppo PSE, sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet (B6-0302/2008),

- viste la Convenzione internazionale sui diritti civili e politici, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente le disposizioni relative alla protezione dei dati di carattere personali, alla libertà di espressione, al rispetto della vita privata e familiare nonché al diritto alla libertà e alla sicurezza,

- viste la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati(1) , la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale(2) , la direttiva 2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(3) , la proposta della Commissione del 13 novembre 2007 di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione per la tutela dei consumatori (COM(2007)0698), la direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione(4) e la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 10 febbraio 2009 nella causa C-301/06 Irlanda contro Parlamento e Consiglio,

- viste la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione(5) , la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti(6) , la decisione quadro 2008/919/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, che modifica la decisione quadro 2002/475/GAI sulla lotta contro il terrorismo(7) , la comunicazione della Commissione del 22 maggio 2007 intitolata "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità" (COM(2007)0267), nonché le recenti iniziative per individuare la criminalità grave e il terrorismo (come il progetto "Check the web"),

- visti i lavori avviati in seno al Consiglio d'Europa, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e alle Nazioni Unite nel settore sia della lotta contro la criminalità e la cibercriminalità sia della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, anche su Internet(8) ,

- viste le recenti sentenze delle corti europee e delle corti costituzionali nazionali in materia, segnatamente la sentenza della Corte costituzionale federale tedesca che riconosce un diritto distinto alla protezione della confidenzialità e dell'integrità dei sistemi informatici(9) ,

- visti l'articolo 114, paragrafo 3, e l'articolo 94 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A6-0103/2009),

A. considerando che l'evoluzione di Internet dimostra che esso sta diventando uno strumento indispensabile per promuovere iniziative democratiche, un nuovo foro per il dibattito politico (ad esempio, per campagne elettroniche e il voto elettronico), uno strumento fondamentale a livello mondiale per esercitare la libertà di espressione (ad esempio il blog) e per sviluppare attività commerciali, nonché uno strumento per promuovere l'acquisizione di competenze informatiche e la diffusione della conoscenza (e-learning); considerando che Internet ha anche apportato un numero crescente di vantaggi per persone di ogni età, per esempio quello di poter comunicare con altri individui in ogni parte del mondo, estendendo in tal modo la possibilità di acquisire familiarità con altre culture e aumentare la comprensione di popoli e culture diversi; considerando che Internet ha anche ampliato la gamma delle fonti di notizie a disposizione dei singoli, che possono ora attingere a un flusso di informazioni proveniente da diverse parti del mondo,

B. considerando che i governi e le organizzazioni ed istituzioni di interesse pubblico dovrebbero fornire un idoneo quadro normativo e mezzi tecnici adeguati per consentire ai cittadini di partecipare attivamente ed efficacemente ai processi amministrativi tramite le applicazioni dell'e-government (amministrazione digitale),

C. considerando che Internet dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nella sua dimensione "senza limiti di frontiera",

D. considerando che la trasparenza, il rispetto della vita privata e un clima di fiducia fra gli utilizzatori di Internet dovrebbero essere considerati elementi indispensabili per conseguire una visione della sicurezza sostenibile per Internet,

E. considerando che su Internet la libertà di espressione e la via privata possono al contempo risultare potenziate e maggiormente esposte a intrusioni e limitazioni da parte di soggetti privati e pubblici,

F. considerando che Internet, grazie alla libertà che offre, è stato anche utilizzato come piattaforma per messaggi violenti come quelli che incitano intenzionalmente a compiere attacchi terroristici, nonché per siti web che possono incitare a compiere crimini motivati dall'odio; che più in generale le minacce della cibercriminalità sono aumentate a livello mondiale e mettono in pericolo gli individui (bambini compresi) e le reti,

G. considerando che questi crimini devono essere combattuti con efficacia e determinazione, senza alterare la natura fondamentalmente libera e aperta di Internet,

H. considerando che in una società democratica i cittadini hanno il diritto di osservare e giudicare quotidianamente le azioni e le convinzioni dei propri governi e delle società private che forniscono loro servizi; considerando che tecniche di sorveglianza tecnologicamente avanzate, talvolta in assenza di sufficienti garanzie legali che fissino i limiti della loro applicazione, minacciano sempre più questo principio,

I. considerando che gli individui hanno il diritto di esprimersi liberamente su Internet (come nel caso del contenuto generato dagli utenti, dei blog e delle reti sociali) e che i motori di ricerca e i fornitori di servizi Internet hanno agevolato notevolmente l'ottenimento di informazioni, ad esempio su altri individui, da parte dei singoli; considerando tuttavia che esistono situazioni in cui le persone desiderano cancellare le informazioni contenute in tali banche dati e che pertanto le imprese devono poter garantire che gli individui possano veder cancellati i dati personali da tali archivi;

J. considerando che i progressi tecnologici consentono sempre più di sorvegliare le attività dei cittadini su Internet in modo segreto e praticamente inintelligibile per il singolo; che la mera esistenza di tecnologie di sorveglianza non giustifica automaticamente il loro uso, bensì l'interesse preponderante della protezione dei diritti fondamentali dei cittadini dovrebbe determinare i limiti e precisare le condizioni in base alle quali tali tecnologie possono essere utilizzate dai poteri pubblici o da società; considerando che il fatto che gli Stati membri si arroghino il diritto di intercettare e controllare tutto il traffico dati su Internet che si svolge sul loro territorio, a prescindere dal fatto che si tratti dei loro stessi cittadini o di traffico dati proveniente dall'estero, non può essere giustificato dalla lotta al crimine su Internet e dalle minacce che alcune persone e organizzazioni rappresentano per una società democratica aperta quando usano Internet per ledere i diritti dei cittadini; considerando che la lotta al crimine deve essere proporzionata alla natura del crimine stesso;

K. considerando che la truffa e l'usurpazione di identità rappresentano un problema crescente che le autorità, i singoli cittadini e le imprese stanno solo iniziando a riconoscere, lasciando peraltro irrisolte gravi problematiche di sicurezza in relazione all'uso più esteso di Internet per una vasta gamma di scopi, compreso il commercio e lo scambio di informazioni riservate,

L. considerando che giova ricordare che, trattandosi di diritti come la libertà di espressione o il rispetto della vita privata, limitazioni all'esercizio di tali diritti possono essere imposte dalle autorità pubbliche solo se conformi alla legge, necessarie, proporzionate e appropriate in una società democratica,

M. considerando che su Internet esiste un grave divario di potere e di conoscenza tra, entità aziendali e governative da un lato, e i singoli utenti dall'altro; considerando pertanto che occorre avviare un dibattito sulle necessarie limitazioni al "consenso", per determinare ciò che le aziende e i governi possono chiedere a un utente di divulgare e fino a che punto è lecito chiedere a un individuo di rinunciare alla propria vita privata e ad altri diritti fondamentali per ricevere in cambio determinati servizi Internet o altri privilegi,

N. considerando che Internet, dato il suo carattere globale, aperto e partecipativo, gode di norma di libertà ma che ciò non esclude la necessità di riflettere (a livello nazionale e internazionale, in ambito pubblico e privato) sulla maniera in cui le libertà fondamentali degli utenti di Internet, nonché la loro sicurezza, sono rispettate e protette,

O. considerando che la maggior parte dei diritti fondamentali coinvolti nel mondo di Internet comprendono, ma non in via esclusiva, il rispetto per la vita privata (compreso il diritto di cancellare in modo permanente la propria impronta digitale), la protezione dei dati, la libertà di espressione, di parola e di associazione, la libertà di stampa, di espressione politica e di partecipazione, il divieto di discriminazione e l'educazione; considerando che il contenuto di questi diritti, compreso il loro ambito e campo di applicazione, il livello di protezione che forniscono, nonché il divieto di violazione degli stessi, dovrebbe essere disciplinato dalle regole sulla protezione dei diritti dell'uomo e fondamentali garantiti dalle costituzioni degli Stati membri, dai trattati internazionali sui diritti dell'uomo, compresa la CEDU, dai principi generali del diritto comunitario e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e/o da altre pertinenti norme della legislazione nazionale, internazionale e comunitaria, nei rispettivi ambiti d'applicazione,

P. considerando che tutti i soggetti coinvolti e attivi su Internet dovrebbero assumersi le proprie responsabilità e prendere parte a dibattiti in cui si discutano questioni importanti e urgenti riguardo l'attività su Internet, allo scopo di identificare e promuovere soluzioni comuni,

Q. considerando che l'analfabetismo elettronico sarà il nuovo analfabetismo del 21° secolo; che il fatto di assicurare a tutti i cittadini l'accesso a Internet equivale pertanto ad assicurare che tutti i cittadini abbiano accesso alla formazione; che tale accesso non dovrebbe essere rifiutato come sanzione dai governi o dalle società private; considerando che tale accesso non dovrebbe essere impiegato abusivamente per perseguire attività illegali; che è importante affrontare questioni emergenti come quella della neutralità delle reti, dell'interoperabilità, dell'accessibilità globale a tutti i nodi di Internet e dell'uso di formati e standard aperti,

R. considerando che il carattere internazionale, multiculturale e in particolare multilingue di Internet non è ancora pienamente supportato dall'infrastruttura tecnica e dai protocolli del World Wide Web,

S. considerando che nel processo in corso della "Carta dei diritti di Internet" è importante tener conto di tutte le ricerche e le iniziative in quest'ambito, inclusi i recenti studi dell'Unione europea sull'argomento(10) ,

T. considerando che l'attività economica è importante per l'ulteriore dinamica evolutiva di Internet, e che la sua efficienza economica andrebbe al contempo salvaguardata tramite una concorrenza leale e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale, per quanto sia necessario, proporzionato e adeguato,

U. considerando che è opportuno mantenere il giusto equilibrio fra la riutilizzazione delle informazioni del settore pubblico, che schiude possibilità senza precedenti di sperimentazione e scambi creativi e culturali, e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale,

V. considerando che nel mondo le imprese del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni (TIC) si trovano a fronteggiare crescenti pressioni da parte degli Stati per conformarsi alle leggi e alle politiche nazionali, con modalità che possono confliggere con i diritti umani di libertà di espressione e di riservatezza riconosciuti a livello internazionale; considerando che sono stati compiuti passi positivi come nel caso di un gruppo multilaterale di aziende, organizzazioni della società civile (comprendenti associazioni per i diritti umani e per la libertà di stampa), investitori e accademici che ha creato un approccio fondato sulla collaborazione allo scopo di proteggere e far progredire la libertà di espressione e la vita privata nel settore delle TIC e ha dato vita alla Global Network Initiative (GNI)(11) ,

W. considerando che la rigorosità delle norme in materia di protezione dei dati è una delle maggiori preoccupazioni per l'Unione europea e per i suoi cittadini, e che il considerando 2 della direttiva 95/46/CE sulla protezione dei dati stabilisce chiaramente che la tecnologia (ovvero i sistemi del trattamento dei dati) è "al servizio dell'uomo" e deve rispettare "le libertà e i diritti fondamentali [...], in particolare la vita privata" e "contribuire al progresso economico e sociale, allo sviluppo degli scambi nonché al benessere degli individui",

1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:


Pieno e sicuro accesso a Internet per tutti

a) partecipare agli sforzi volti a fare di Internet un importante strumento di emancipazione degli utilizzatori, un contesto che consente l'evoluzione di approcci "dal basso verso l'alto" e della democrazia elettronica, assicurando nel contempo che siano previste misure di salvaguardia significative dato che in questo settore possono svilupparsi nuove forme di controllo e di censura; la libertà e la protezione della vita privata di cui godono gli utilizzatori su Internet dovrebbero essere reali e non illusorie;
b) riconoscere che Internet può rappresentare una straordinaria opportunità per rafforzare la cittadinanza attiva e che, a tale proposito, l'accesso alle reti e ai contenuti costituisce uno degli elementi chiave; raccomandare che la questione sia ulteriormente sviluppata sulla base del principio che ogni individuo ha il diritto di partecipare alla società dell'informazione e che le istituzioni e le parti interessate a tutti i livelli detengono la responsabilità generale di partecipare a questo sviluppo, lottando contro le due nuove sfide dell'analfabetismo elettronico e dell'esclusione democratica nell'era elettronica(12) ;
c) sollecitare gli Stati membri a fornire risposte a una società sempre più consapevole dell'importanza delle informazioni e a trovare la maniera per assicurare maggiore trasparenza nel processo decisionale attraverso un maggiore accesso dei cittadini alle informazioni archiviate dei governi così da consentire loro di approfittare di dette informazioni; applicare il medesimo principio alle proprie informazioni;
d) garantire, insieme alle altre parti interessate, che sicurezza, libertà di espressione e tutela della vita privata, nonché l'apertura su Internet, siano considerate non come obiettivi contrapposti bensì rientrino simultaneamente in una visione globale che risponde adeguatamente a tutti questi imperativi;
e) garantire che i diritti legali del minore ad essere protetto, così come prescritto dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo e come sancito dalla normativa dell'Unione europea, si rispecchino pienamente in ogni pertinente azione, strumento o decisione che riguardi il rafforzamento della sicurezza e della libertà su Internet;

Risoluto impegno a combattere la cibercriminalità

f) invitare la Presidenza del Consiglio e la Commissione a esaminare e sviluppare una strategia globale di lotta contro la cibercriminalità, ai sensi, fra l'altro, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla cibercriminalità, compresi i modi di affrontare la questione del "furto d'identità" e frode a livello dell'Unione europea in collaborazione con i fornitori di Internet e le organizzazioni degli utenti, come pure con le autorità di polizia che si occupano della cibercriminalità e a presentare proposte su come lanciare campagne di sensibilizzazione e di prevenzione garantendo nel contempo un uso di Internet sicuro e libero per tutti; chiedere la creazione di uno sportello dell'Unione europea per l'assistenza alle vittime di furto e di usurpazione di identità;
g) incoraggiare la riflessione sulla cooperazione necessaria fra gli esponenti del settore pubblico e privato del settore e sul rafforzamento della cooperazione ai fini dell'applicazione della legge e prevedere un'adeguata formazione per le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie, compresa la formazione su questioni inerenti alla protezione dei diritti fondamentali; riconoscere la necessità di condividere le responsabilità e i vantaggi della coregolamentazione e dell'autoregolamentazione come alternative efficaci o strumenti complementari alla legislazione tradizionale;
h) garantire che i lavori intrapresi nell'ambito del progetto "Check the web" e le recenti iniziative volte a migliorare la circolazione delle informazioni sulla cibercriminalità, tra cui la creazione di piattaforme nazionali di allarme e di una piattaforma di allarme europea per segnalare i reati commessi su Internet (creazione di una piattaforma europea per la cibercriminalità da parte di Europol) siano necessarie, proporzionate e adeguate, e provviste delle garanzie necessarie;
i) esortare gli Stati membri ad aggiornare la legislazione a tutela dei minori che utilizzano Internet, in particolare introducendo il reato di grooming (adescamento online dei minori a scopo sessuale), come definito nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali del 25 ottobre 2007;
j) promuovere programmi volti a proteggere i bambini e a educare i genitori, come previsto dalla normativa dell'Unione europea in relazione ai nuovi pericoli legati a Internet, e fornire uno studio d'impatto sull'efficacia dei programmi esistenti, tenendo conto in particolare dei giochi online che hanno come principali destinatari i bambini e i giovani;
k) spronare tutti i fabbricanti di computer dell'Unione europea a preinstallare software per la protezione dei bambini facile da attivare;
l) procedere all'adozione della direttiva sulle misure penali finalizzate al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dopo aver valutato, alla luce delle attuali ricerche sull'innovazione, fino a che punto sia necessario e proporzionato e vietando nel contempo, in vista di questo obiettivo, in vista di quest'obiettivo, il controllo e la sorveglianza sistematici di tutte le attività degli utilizzatori su Internet e garantendo che le sanzioni siano proporzionate alle infrazioni commesse; al riguardo rispettare anche la libertà di espressione e di associazione dei singoli utilizzatori e combattere l'incitamento alla ciber-violazione dei diritti di proprietà intellettuale, comprese talune eccessive restrizioni di accesso instaurate dagli stessi titolari di diritti di proprietà intellettuale;
m) garantire che l'espressione di convinzioni politiche controverse su Internet non sia perseguita penalmente;
n) garantire che nessuna legge o prassi possa limitare o criminalizzare il diritto dei giornalisti e dei mezzi di comunicazione di raccogliere e distribuire informazioni a scopo di cronaca;
Attenzione costante alla protezione assoluta e a una maggiore promozione delle libertà fondamentali su Internet
o) considerare che l'identità digitale" sta sempre più diventando parte integrante di noi stessi e che pertanto merita di essere adeguatamente ed efficacemente protetta da intrusioni di operatori pubblici e privati, per cui il particolare insieme di dati organicamente collegati all''identità digitale" di un individuo andrebbe definito e protetto e ogni suo elemento considerato come un diritto personale inalienabile, di natura non economica e non negoziabile; tenere adeguatamente conto dell'importanza per la vita privata dell'anonimato, degli pseudonimi e del controllo dei flussi di informazioni nonché del fatto che gli utenti dovrebbero poter disporre, dei mezzi per proteggersi efficacemente, ed essere educati al loro utilizzo, ad esempio attraverso le varie tecnologie per il rafforzamento della tutela della vita privata (PET) disponibili;
p) fare in modo che gli Stati membri che intercettano o controllano il traffico di dati, a prescindere dal fatto che si tratti dei propri cittadini o di traffico di dati provenienti dall'estero, lo facciano nel rigoroso rispetto delle condizioni e delle garanzie previste dalla legge; invitare gli Stati membri a garantire che le ricerche remote, se previste dalle leggi nazionali, siano condotte sulla base di un valido mandato emesso dalle competenti autorità giudiziarie; ritenere inaccettabili le procedure semplificate per condurre le ricerche remote rispetto alle ricerche dirette, poiché violano il principio dello stato dirititto ed il diritto alla riservatezza;
q) riconoscere il pericolo di alcune forme di sorveglianza e di controllo su Internet destinate anche a seguire ciascun passo "digitale" di un individuo allo scopo di fornire un profilo dell'utilizzatore e di attribuire dei "punti"; precisare che tali tecniche andrebbero sempre valutate in termini di necessità e proporzionalità alla luce degli obiettivi che intendono conseguire; sottolineare anche la necessità di una consapevolezza maggiore e di un consenso informato degli utilizzatori in relazione alle loro attività su Internet che comportano la condivisione di dati personali (come nel caso delle reti sociali);
r) sollecitare gli Stati membri a individuare tutte le entità che utilizzano la sorveglianza della rete e a redigere relazioni annuali, accessibili al pubblico, sulla sorveglianza della rete, garantendo legalità, proporzionalità e trasparenza;
s) esaminare e fissare limiti al "consenso" che può essere richiesto ed estorto agli utilizzatori, sia da parte di governi che di società private, a rinunciare a parte della loro vita privata, dal momento che vi è un chiaro squilibrio di potere negoziale e di conoscenze fra i singoli utilizzatori e tali istituzioni;
t) limitare, definire e disciplinare in maniera rigorosa i casi in cui una società di Internet privata può essere sollecitata a divulgare dati alle autorità governative e garantire che l'uso di questi dati da parte di governi sia soggetto alle norme più severe sulla protezione dei dati; stabilire un controllo e una valutazione efficaci di tale processo;
u) sottolineare l'importanza del riconoscimento del diritto degli utenti di Internet di ottenere la cancellazione permanente dei propri dati personali che si trovano sui siti Internet o su qualsiasi supporto di memorizzazione di terzi; garantire che i fornitori di servizi Internet, gli operatori del commercio elettronico e i servizi della società dell'informazione rispettino la decisione degli utenti; assicurare che gli Stati membri garantiscano l'esercizio effettivo del diritto dei cittadini di accedere ai propri dati personali, inclusi, se del caso, la soppressione di tali dati o il loro ritiro dai siti web;
v) condannare la censura imposta dai governi al contenuto che può essere ricercato sui siti Internet, soprattutto quando tali restrizioni possono avere un effetto dissuasivo sul discorso politico;
w) invitare gli Stati membri a garantire che la libertà di espressione non sia soggetta a restrizioni arbitrarie da parte della sfera pubblica e/o privata e ad evitare tutte le misure legislative o amministrative che possono avere un effetto dissuasivo su ogni aspetto della libertà di espressione;
x) ricordare che il trasferimento di dati personali a paesi terzi deve avvenire in linea con le disposizioni contenute, fra l'altro, nella direttiva 95/46/CE e nella decisione quadro 2008/977/GAI;
y) richiamare l'attenzione sul fatto che lo sviluppo dell'Internet delle cose" e l'impiego di sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) non dovrebbero avvenire a detrimento della protezione dei dati e dei diritti dei cittadini;
z) invitare gli Stati membri ad applicare correttamente la direttiva 95/46/CE sui dati personali in relazione a Internet; ricordare agli Stati membri che tale direttiva, in particolare l'articolo 8, si applica indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per il trattamento dei dati personali e che le sue disposizioni fanno obbligo agli Stati membri di prevedere il diritto di riparazione e di risarcimento in sede giudiziale in caso di loro violazione (articoli 22, 23 e 24);
aa) incoraggiare l'inclusione dei principi fondamentali della "Carta dei diritti di Internet" nel processo di ricerca e sviluppo di strumenti e applicazioni riguardanti Internet e la promozione del principio "privacy by design", secondo cui la protezione dei dati e della vita privata dovrebbe essere introdotta al più presto nel ciclo di vita dei nuovi progressi tecnologici, garantendo ai cittadini un ambiente conviviale;
ab) sostenere e richiedere il coinvolgimento attivo del Garante europeo della protezione dei dati e del Gruppo dell'articolo 29 nello sviluppo di una legislazione europea per le attività Internet che hanno potenziali effetti sulla protezione dei dati;
Iniziative a livello internazionale
ac) esortare tutti gli attori di Internet a impegnarsi nel processo in corso della "Carta dei diritti di Internet", che si basa sui diritti fondamentali esistenti, promuove il loro rispetto e incoraggia il riconoscimento dei principi emergenti; al riguardo, un ruolo di primo piano incombe alla coalizione dinamica sulla Carta dei diritti di Internet;
ad) garantire che, in tale contesto, si prendano in considerazione un'iniziativa che riunisca le varie parti interessate, condotta a vari livelli e orientata al processo nonché una combinazione di iniziative globali e locali, al fine di precisare e proteggere i diritti degli utilizzatori di Internet e di garantire così la legittimità, la responsabilità e l'accettazione del processo;
ae) riconoscere che la natura universale e aperta di Internet richiede norme globali per la protezione dei dati, la sicurezza e la libertà di espressione; in tale contesto invitare gli Stati membri e la Commissione a prendere l'iniziativa di redigere tali norme; accogliere con favore la risoluzione sull'urgenza di tutelare la vita privata in un mondo senza frontiere e di pervenire ad una proposta congiunta finalizzata alla definizione di standard internazionali in materia di vita privata e protezione dei dati personali adottata dalla 30a Conferenza internazionale delle autorità di protezione dei dati e della vita privata tenutasi a Strasburgo dal 15 al 17 ottobre 2008; esortare tutte le parti interessate a livello dell'Unione europea (sia pubbliche che private) a partecipare a queste riflessioni;
af) sottolineare l'importanza di sviluppare una vera e propria piazza telematica dove i cittadini dell'Unione possano discutere in maniera più interattiva con i responsabili politici e altri attori istituzionali;
ag) incoraggiare la partecipazione attiva dell'Unione europea nei vari consessi internazionali che si occupano degli aspetti globali e localizzati di Internet, come l'Internet Governance Forum (IGF);
ah) partecipare, insieme a tutti gli attori dell'Unione europea, alla creazione di un IGF europeo che faccia un bilancio dell'esperienza acquisita dagli IGF nazionali, funzioni come polo regionale e riferisca in maniera più efficiente sulle questioni, le posizioni e le preoccupazioni di carattere europeo nei futuri IGF internazionali;

2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, alla Commissione.

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