Obbligo di mantenimento figlio maggiorenne - precetto per somme non versate sulla base della sentenza di divorzio - legittimazione attiva in capo al genitore convivente - esclusione legittimazione figlio maggiorenne

Tribunale di Massa. Sentenza n. 309/2009.
Obbligo di mantenimento figlio maggiorenne - precetto per somme non versate sulla base della sentenza di divorzio - legittimazione attiva in capo al genitore convivente - esclusione legittimazione figlio maggiorenne
In caso di separazione dei coniugi o di divorzio l'assegno di mantenimento per il figlio costituisce un credito del genitore in favore del quale è stato disposto, con la conseguenza che il figlio divenuto maggiorenne, se pure ha diritto a chiedere l'attribuzione diretta dell'assegno con la procedura di cui all'art. 9 L. 898/70, non si può automaticamente sostituire al genitore beneficiario dell'assegno – nel caso di specie, alla madre – nell'esperire quelle azioni volte alla tutela del diritto di credito, che rimane in capo al genitore beneficiario in via esclusiva.
Lunedi 16 Novembre 2009

TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II  Tribunale  di Massa,  in  composizione monocratica,  nella persona del dott. Paolo Puzone,  ha pronunciato all'odierna udienza ................. ai sensi dell'arte 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n..................... R.G. promossa da
sig.ra XXX
- Avv.......................
contro
sig. YYY
- Avv......................
sig.ra JJJ

- Avv.......................

Svolgimento del processo e motivi della decisione.

Con  atto  di  citazione  ritualmente  notificato la sig.ra XXX svolgeva azione di simulazione e azione revocatoria in relazione all'atto con il quale il padre, sig. YYY, aveva ceduto (per la sola nuda proprietà) un immobile di sua proprietà a tale sig.ra ZZZ.
Asseriva l'attrice che la vendita sarebbe stata fatta al fine di eludere le obbligazioni di pagamento gravanti su YYY ed a favore della stessa attrice: costei infatti allegava di essere creditrice nei confronti del padre per la somma di circa €...............per ratei non pagati del contributo dovuto per il mantenimento  della  figlia.  Allegava  quindi  di  aver notificato atto di precetto al padre appunto per tale importo e per tale titolo.
Si costituivano entrambi i convenuti e chiedevano il rigetto delle  avverse  domande.  Affermavano  entrambi  che  sarebbero carenti  i presupposti  sia  dell'azione  di  simulazione,  sia dell'azione  revocatoria;  il sig. YYY  inoltre offriva  banco judicis la somma di €.......... e affermava che comunque la vendita  dell'immobile  non  influiva  in  alcun  modo  sulla possibilità  per  la  figlia  di  ottenere  soddisfazione  del preteso  credito, essendo egli percettore  di  trattamento pensionistico.
La domanda risulta infondata e deve essere rigettata.
Presupposto  essenziale  sia  dell'azione  di  simulazione che dell'azione revocatoria è resistenza di un credito in capo all'attore (art. 1416 comma 2 cod. civ. e art. 2901 comma 1 cod.  civ.);  credito  che  deve  essere  reso  di  difficile soddisfazione per  effetto  dell'atto  di  cui  si  afferma  la simulazione (o di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex  art.  2901  cod.  civ.),  che  deve  essere  conosciuto  dal soggetto che ha posto in essere l'atto impugnato e - nel caso di atto a titolo oneroso - anche dal terzo contraente.
Nel  caso  in  esame  la sig.ra XXX afferma  di  essere creditrice dei padre per la somma di €............. circa e produce l'atto  di  precetto  notificato  per  tale  somma.  Ma  dalla produzione risulta che il creditore non è XXX, bensì la madre di questa, sig.ra KKK; il titolo sulla base del quale l'atto di precetto è stato formulato,  poi, conferma  tale  inequivocabile  circostanza,  perché  si  tratta della  sentenza  di  cessazione  degli  effetti  civili  del matrimonio che - riproducendo le condizioni approvate in sede di separazione dei coniugi - stabiliva l'obbligo in capo a YYY  di  versare  l'assegno  quale  contributo  al mantenimento della figlia XXX nelle mani di KKK (cfr. documenti citati nell'atto  di precetto prodotto da XXX e ricorso congiunto ex Art. L. 898/70 prodotto da YYY - doc. 3) .
E' noto, infatti, che nel caso di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio l'assegno di mantenimento per il figlio costituisca un credito del genitore a favore del quale è stato disposto. Nel caso in esame, il raggiungimento della maggiore  età  da  parte  della  figlia  XXX avrebbe legittimato  quest'ultima  a  chiedere  l'attribuzione  diretta dell'assegno con la procedura di cui all'ari. 9 L. 898/70, ma non ha ovviamente determinato l'automatico trasferimento del diritto dal genitore beneficiario alla figlia, restando quindi il credito in capo alla madre.
Anche  a  prescindere  dalla  problematica  in  ordine  alla legittimazione  attiva,  della  odierna  attrice,  quindi,  ne discende  comunque  che  essa  non  può  qualificarsi  come creditrice  di YYY  ai  fini  dell'esperimento dell'azione di simulazione o dell'azione revocatoria, facendo così venir meno il presupposto essenziale di tali azioni.
Al rigetto della domanda consegue l'imputazione all'attrice delie  spese  di  lite,  liquidate  come  in  dispositivo,  in osservanza dei principio di cui all'art. 91, c.p.c.


P.Q.M.
il  Tribunale  di  Massa,  in  composizione  monocratica,  così provvede :

respinge le domande di XXX

condanna XXX a rifondere ai convenuti le spese di lite da questi sostenute............ omissis

La  presente  sentenza,  pronunciata  ai  sensi  dell''art.  281 sexies  c.p.c.,  viene  allegata  al  verbale  di causa  della odierna  udienza .........,  dopo  che  ne  è  stata data lettura alle parti.

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