Lunedi 16 Novembre 2009 |
TRIBUNALE DI MASSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II Tribunale di Massa, in composizione monocratica, nella persona del dott. Paolo Puzone, ha pronunciato all'odierna udienza ................. ai sensi dell'arte 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa n..................... R.G. promossa da
sig.ra XXX
- Avv.......................
contro
sig. YYY
- Avv......................
sig.ra JJJ
- Avv.......................
Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig.ra XXX svolgeva azione di simulazione e azione revocatoria in relazione all'atto con il quale il padre, sig. YYY, aveva ceduto (per la sola nuda proprietà) un immobile di sua proprietà a tale sig.ra ZZZ.
Asseriva l'attrice che la vendita sarebbe stata fatta al fine di eludere le obbligazioni di pagamento gravanti su YYY ed a favore della stessa attrice: costei infatti allegava di essere creditrice nei confronti del padre per la somma di circa €...............per ratei non pagati del contributo dovuto per il mantenimento della figlia. Allegava quindi di aver notificato atto di precetto al padre appunto per tale importo e per tale titolo.
Si costituivano entrambi i convenuti e chiedevano il rigetto delle avverse domande. Affermavano entrambi che sarebbero carenti i presupposti sia dell'azione di simulazione, sia dell'azione revocatoria; il sig. YYY inoltre offriva banco judicis la somma di €.......... e affermava che comunque la vendita dell'immobile non influiva in alcun modo sulla possibilità per la figlia di ottenere soddisfazione del preteso credito, essendo egli percettore di trattamento pensionistico.
La domanda risulta infondata e deve essere rigettata.
Presupposto essenziale sia dell'azione di simulazione che dell'azione revocatoria è resistenza di un credito in capo all'attore (art. 1416 comma 2 cod. civ. e art. 2901 comma 1 cod. civ.); credito che deve essere reso di difficile soddisfazione per effetto dell'atto di cui si afferma la simulazione (o di cui si chiede la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 cod. civ.), che deve essere conosciuto dal soggetto che ha posto in essere l'atto impugnato e - nel caso di atto a titolo oneroso - anche dal terzo contraente.
Nel caso in esame la sig.ra XXX afferma di essere creditrice dei padre per la somma di €............. circa e produce l'atto di precetto notificato per tale somma. Ma dalla produzione risulta che il creditore non è XXX, bensì la madre di questa, sig.ra KKK; il titolo sulla base del quale l'atto di precetto è stato formulato, poi, conferma tale inequivocabile circostanza, perché si tratta della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio che - riproducendo le condizioni approvate in sede di separazione dei coniugi - stabiliva l'obbligo in capo a YYY di versare l'assegno quale contributo al mantenimento della figlia XXX nelle mani di KKK (cfr. documenti citati nell'atto di precetto prodotto da XXX e ricorso congiunto ex Art. L. 898/70 prodotto da YYY - doc. 3) .
E' noto, infatti, che nel caso di separazione dei coniugi o di scioglimento del matrimonio l'assegno di mantenimento per il figlio costituisca un credito del genitore a favore del quale è stato disposto. Nel caso in esame, il raggiungimento della maggiore età da parte della figlia XXX avrebbe legittimato quest'ultima a chiedere l'attribuzione diretta dell'assegno con la procedura di cui all'ari. 9 L. 898/70, ma non ha ovviamente determinato l'automatico trasferimento del diritto dal genitore beneficiario alla figlia, restando quindi il credito in capo alla madre.
Anche a prescindere dalla problematica in ordine alla legittimazione attiva, della odierna attrice, quindi, ne discende comunque che essa non può qualificarsi come creditrice di YYY ai fini dell'esperimento dell'azione di simulazione o dell'azione revocatoria, facendo così venir meno il presupposto essenziale di tali azioni.
Al rigetto della domanda consegue l'imputazione all'attrice delie spese di lite, liquidate come in dispositivo, in osservanza dei principio di cui all'art. 91, c.p.c.
P.Q.M.
il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, così provvede :
respinge le domande di XXX
condanna XXX a rifondere ai convenuti le spese di lite da questi sostenute............ omissis
La presente sentenza, pronunciata ai sensi dell''art. 281 sexies c.p.c., viene allegata al verbale di causa della odierna udienza ........., dopo che ne è stata data lettura alle parti.