Cassazione: famiglia, comunione tra coniugi, beni di sospetta provenienza illecita, esclusione

Sentenza n. 5424 del 5 marzo 2010.
Cassazione: famiglia, comunione tra coniugi, beni di sospetta provenienza illecita, esclusione
In relazione a beni oggetto di confisca ai sensi dell'art. 2-ter della legge n. 575 del 1965, il regime della comunione legale di cui all'art. 177, primo comma, lettera a), cod. civ., non si applica, salvo che il coniuge dimostri di aver contribuito all'acquisto con proprie disponibilitą frutto di attivitą lecite.
Giovedi 29 Aprile 2010

Testo Completo:
In data 10/11-1-1985 il Tribunale Penale di Salerno emetteva nei confronti di G.M. e di V.M. un provvedimento di confisca avente ad oggetto tra l'altro le partecipazioni azionarie di loro proprietà nella s.p.a. Immobiliare "Parca delle Querce" e nella s.p.a. Acqua Minerale Cantani.
A.B. ed A.P., coniugi in regime di comunione legale dei predetti M., proponevano dinanzi al suddetto giudice incidente di esecuzione facendo valere la loro qualità di comproprietarie dei beni confiscati e deducendo l'inefficacia nei loro confronti della impugnata misura.
A seguito di cassazione con rinvio dell'opposto provvedimento reso il 10/11-1-1985 il Tribunale Penale di Salerno con ordinanza del 23-8-1988, ritenendo che la controversia dovesse essere rimessa al giudice civile, sospendeva il procedimento penale.
Con atto di citazione notificato il 2-12-1988 la A.B. e la A.P. convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno il Ministero della Giustizia ed il Ministero delle Finanze chiedendo riconoscersi la loro comproprietà sulle azioni confiscate e, conseguentemente, dichiararsi l'irrilevanza nei loro confronti del decreto di confisca.
I convenuti costituendosi in giudizio eccepivano l'improponibilità della domanda proposta dalla A.B. in quanto le doglianze di quest'ultima avrebbero dovuto essere sollevate in sede penale; inoltre deducevano l'infondatezza delle domande attrici in quanto il diritto vantato dalle controparti - lungi dall'essere un diritto di proprietà - era solo un diritto di credito, come tale non tutelabile dinanzi al provvedimento di confisca.
Il Tribunale adito con sentenza del 25-9-2000 rigettava la domanda attrice.
Proposto gravame da parte della A.B. e della A.P. cui resistevano le suddette Pubbliche Amministrazioni la Corte di Appello di Salerno con sentenza del 19-11-2003 ha rigettato l'impugnazione.
Per la cassazione di tale sentenza la A.B. e la A.P. hanno proposto un ricorso articolato in tre motivi cui il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero della Giustizia e l'Agenzia del Territorio hanno resistito con controricorso.

Motivi della decisione

Con il primo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 384 c.p.c., della legge 31-5-1965 n. 575 e della legge 13-9-1982 n. 646, assumono che, mentre la Corte di Cassazione in sede penale -adita dalle esponenti con ricorso awerso l'ordinanza 2-6-1987 del Tribunale di Salerno che aveva a sua volta rigettato l'incidente di esecuzione sollevato sempre dalle predette in relazione al provvedimento di confisca sopra menzionato -aveva stabilito che le regole civilistiche disciplinanti la comunione legale dei coniugi dovessero essere dirimenti in ordine alla questione della titolarità dei titoli azionari e che tale accertamento fosse di esclusiva competenza del giudice civile, la sentenza impugnata si era invece dichiarata competente a giudicare sulla operatività o meno nella fattispecie delle suddette norme civili, ritenendo ad esse sostituibili opinabili valutazioni della normativa penale.
La censura è infondata.
Premessa l'erroneità del riferimento all'art. 384 c.p.c., che invero disciplina l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione civile, mentre nella specie l'eventuale principio di diritto affermato dalla Corte di cassazione penale poteva semmai vincolare il Tribunale penale di Salerno e non certo il giudice civile, è agevole osservare che il ritenuto difetto della giurisdizione penale in favore di quella civile circa l'accertamento dei diritti vantati dalla A.B. e dalla Paladino in ordine ai beni oggetto del suddetto provvedimento di confisca non comportava certo un vincolo per il giudice civile riguardo alla normativa applicabile per risolvere la questione ad esso devoluta.

Con il secondo motivo le ricorrenti, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 177 c.p.c. e contraddittoria motivazione, sostengono che i titoli di partecipazione azionaria acquistati in costanza di matrimonio da uno dei due coniugi rientrano nell'ambito della comunione legale ai sensi dell'art. 177 primo comma lettera al c.c., e che la Corte territoriale, dopo aver aderito a tale assunto, ha escluso l'operatività di tale normativa al caso in esame sulla base di un convincimento scaturito da un inspiegabile travisamento dei limiti del "petitum".
La censura è infondata.
Il giudice di appello, dopo aver richiamato l'orientamento consolidato di questa Corte in ordine alla configurazione della azioni di società quali incrementi patrimoniali rientranti tra gli acquisti di cui all'art. 177 c.c. e quindi ricompresi nell'oggetto della comunione legale tra i coniugi, ha escluso l'applicabilità di tale normativa nella fattispecie, dove era emerso che il patrimonio oggetto della controversia era costituito da partecipazioni sociali in attività imprenditoriale intestata a G.M. e V.M. per le quali era stata ritenuta la provenienza illecita in quanto provento o reimpiego di proventi illeciti.
In proposito la sentenza impugnata ha rilevato che la confisca disposta ai sensi degli artt. 2 bis e seguenti L. 21-5-1965 n. 575 come modificata dalla L. 13-9-1982 n. 646 nell'ambito del procedimento penale riguardante il delitto di associazione di tipo mafioso ha natura ben diversa da quella ordinaria di cui all'art. 240 c.p., assumendo per la prima rilievo determinante il nesso tra un patrimonio ingiustificato e la persona nei cui confronti sia stata disposta la condanna; pertanto la presunzione di illiceità della provenienza del bene, nella specie corroborata anche dalla identità soggettiva tra il condannato e l'intestatario delle azioni, determinava l'irrilevanza della presunzione di cui agli artt. 177 e seguenti c.c., che intendono garantire una solidarietà familiare a tutela della reciproca assistenza e dei doveri di mantenimento dei coniugi verso i figli, ma che non possono costituire riparo per le attività criminali svolte anche in regime di imprenditorialità.
La Corte territoriale ha quindi ritenuto che le appellanti, lungi dal limitarsi ad invocare a loro favore la normativa sulla comunione legale, avrebbero dovuto concretamente provare di aver contribuito ad acquistare le azioni societarìe in questione con proprio denaro frutto di attività lecite, onere che invece non era stato assolto.
Il convincimento espresso dal giudice di appello è condivisibile in quanto frutto di una corretta configurazione della finalità perseguita dal legislatore con la sopra menzionata normativa Id antimafia concernente le misure patrimoniali, costituita dalla eliminazione dal circuito economico, collegato ad attività e soggetti criminosi, di beni dei quali non sia fornita dimostrazione di lecita acquisizione.
Come invero rilevato da questa Corte in sede penale, l'art. 2 ter L. n. 575 del 1965 autorizza il sequestro e la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione risulta poter disporre direttamente od indirettamente, fra i quali rientrano, per presunzione di legge sia pure relativa, i beni del coniuge, dei figli e degli altri conviventi ( soggetti nei cui confronti devono essere sempre disposte le indagini ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 bis terzo comma della stessa legge); il legislatore presuppone infatti che !'indiziato di appartenere ad associazioni di tipo mafioso faccia in modo che i beni illecitamente ottenuti appaiano formalmente nella disponibilità giuridica delle persone di maggior fiducia, ossia i conviventi, sui quali grava pertanto l'onere di dimostrare l'esclusiva disponibilità del bene per sottrarlo alla confisca (Cass. Pen. Ord. 7-12-2005 n. 2960 dep. 25-1-2006).
L'evidenziata finalità di natura pubblicistica ora rilevata spiega la ragione per la quale il giudice di appello ha ritenuto inapplicabile la normativa prevista in materia di comunione legale dall'art. 177 lettera a) c.c., considerato del resto che tutta la disciplina dettata al riguardo è finalizzata alla tutela della famiglia attraverso particolari forme di protezione della posizione dei coniugi con speciale riferimento al regime degli acquisti, in relazione al quale la "ratio" della normativa è quella di attribuirli in comunione ad entrambi i coniugi.
Atteso quindi che tale finalità è del tutto assente nell'ipotesi in cui i beni astrattamente riconducibili al regime della comunione legale hanno una provenienza illecita in quanto provento o reimpiego di illeciti proventi, ne consegue logicamente in questo caso l'inapplicabilità di tale istituto, che non può costituire lo strumento giuridico per sottrarre determinati beni alle misure di prevenzione patrimoniale previste dalla menzionata normativa in materia di confisca nei confronti di soggetti indiziati di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso.
In tale contesto in cui in base a questa disciplina esiste una presunzione della provenienza illecita di tali beni comunque non assoluta, correttamente la Corte territoriale ha affermato che le appellanti avrebbero dovuto provare di essere divenute proprietarie delle azioni societarie suddette dimostrando di aver contribuito ad acquistarle con proprie disponibilità frutto di attività lecite, ed ha rilevato che invece le stesse si erano astenute dall'offrire in proposito alcun elemento probatorio (statuizione quest'ultima non oggetto di censure in questa sede).

Con il terzo motivo le ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 178 e 179 c.c., censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto che il riferimento all'art. 177 c.c. sia improprio e non conforme al diritto pur nella ipotesi, in quella sede esclusa, di operatività piena del regime privatistico, considerato che dalle certificazioni notarili acquisite agli atti era emerso che l'intero capitale sociale delle s.p.a. Immobiliare Parco delle Querce e Acqua Minerale Cantani facevano capo a V.M. e G.M., i quali erano quindi imprenditori a tutti gli effetti, effettuando sostanzialmente tutte le scelte produttive ed assumendosi completamente i rischi di impresa; da tale premessa il giudice di appello ha dedotto che, poiché tali beni servivano all'esercizio dell'impresa di cui V.M. e G.M. erano titolari, l'impresa stessa era di loro esclusiva spettanza, non essendovi prova di una compartecipazione effettiva ad essa da parte delle appellanti, onde un eventuale diritto di credito delle stesse avrebbe potuto essere fatto valere solo in quanto residuato al momento dello scioglimento della comunione.
Le ricorrenti rilevano che, attesa la "ratio" dell'art. 178 c.c., da ravvisarsi secondo alcuni nell'esigenza di non coinvolgere il coniuge non imprenditore nel rischio di impresa e, secondo altri, nella preoccupazione di garantire al coniuge imprenditore la piena disponibilità dell'azienda di cui egli appare unico gestore, entrambe tali finalità non ricorrono nell'ipotesi di acquisto di partecipazioni in società di capitali, avuto riguardo alla partecipazione solo indiretta ed impersonale del socio, alla limitazione della responsabilità al solo conferimento ed alla non appartenenza istituzionale della amministrazione al socio, elementi tutti che inducono a ritenere infondata la tesi sostenuta dalla sentenza impugnata in ordine alla comunione solo "de residuo" a favore dei coniugi non intestatari delle azioni.
La censura è infondata.
Preliminarmente occorre rilevare che la "ratio decidendi" della sentenza impugnata deve essere configurata in quella già evidenziata in sede di esame del secondo motivo di ricorso e ritenuta pienamente sufficiente a sostenere l'assunto della esclusione di ogni diritto della A.B. e della A.P. in ordine alla titolarità delle azioni societarie per cui è causa.
Soltanto quindi "ad abundantiam" la Corte territoriale ha negato in ogni caso l'operatività dell'art. 177 c.c. in quanto la comunione legale relativa alle suddette azioni era esclusa dalla applicazione nella specie degli artt. 177 e 178 c.c.; orbene tale convincimento è corretto e quindi immune dalle censure sollevate dalle ricorrenti, posto che, una volta accertato che la titolarità dell'intero capitale sociale delle due predette società era da ricondurre ai M., ai quali pertanto facevano capo tutte le iniziative imprenditoriali connesse allo svolgimento dell'attività sociale, e che d'altra parte non vi era alcuna prova di una compartecipazione effettiva delle appellanti all'esercizio dell'impresa relativo a tali società, ne consegue logicamente ai sensi dell'art. 178 c.c. che le azioni in questione potevano costituire oggetto soltanto della "camunione de residua".

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti in solido al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 2500,00 per onorari di avvocato.

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