Disciplina dell'ordinamento forense - Progetto di legge approvato dal CNF il 27 febbraio 2009

Mercoledi 4 Marzo 2009

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - DISEGNO DI LEGGE 27 febbraio 2009

Testo approvato nella seduta amministrativa del 27 febbraio 2009, sottoposto a revisione formale a cura del Comitato ristretto della Commissione legislativa del CNF.


TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. (Disciplina dell’ordinamento forense)

1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali e della normativa comunitaria, disciplina in modo autonomo la probessione di avvocato e le norme in essa contenute hanno carattere di specialità.

2. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l’ordinamento forense:

a) regolamenta l’organizzazione e l’esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali essa incide;

b) valorizza la rilevanza sociale ed economica della professione forense, favorendo la partecipazione dell’avvocatura all’organizzazione politica, sociale ed economica del Paese, al fine di garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona e dare attuazione agli articoli 3 e 24 della Costituzione;

c) garantisce l’indipendenza e l’autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell’effettività della difesa e della tutela dei diritti;

d) tutela l’affidamento della collettività e della clientela, favorendo correttezza dei comportamenti e qualità della prestazione professionale.

3. All’attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti adottati dal Consiglio nazionale forense (CNF). La potestà regolamentare del CNF prevista dalla presente legge, eccettuata quella relativa al suo funzionamento interno, è esercitata previa richiesta di parere dei consigli dell’ordine territoriali e sentite le associazioni forensi maggiormente rappresentative, come tali individuate dal Congresso nazionale forense di cui all’articolo 37, nonché la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse e, in quanto costituito, l’organismo previsto dallo statuto del Congresso nazionale forense.

4. Al fine della consultazione di cui al comma precedente il CNF trasmette ai soggetti ivi indicati lo schema di regolamento, fissando un termine per l’invio dei pareri non inferiore a trenta giorni.

5. Scaduto il termine di cui al comma precedente il CNF raccoglie il parere di una commissione composta da un delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali della stessa e da un delegato di ciascuno degli altri soggetti di cui al comma quinto.

6. Tale commissione viene costituita entro sessanta giorni dall’elezione del CNF e dura in carica quanto il CNF.

Art. 2. (Disciplina della professione di avvocato)

1. L’avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei princìpi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell’articolo 15 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

2. L’avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l’attuazione concreta della giustizia nella società e nell’esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l’effettività della tutela dei diritti in ogni sede.

3. L’iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l’esercizio della professione di avvocato.

L’avvocato può esercitare l’attività di difesa avanti tutti gli organi giurisdizionali della Repubblica;

per esercitarla avanti le giurisdizioni superiori deve essere iscritto all’albo speciale regolato dall’articolo 20.

4. Nell’esercizio delle loro funzioni ed attività, l’ordine forense e l’avvocato sono soggetti soltanto alla legge.

5. Sono attività esclusive dell’avvocato, in quanto necessarie e insostituibili per la tutela del diritto alla difesa costituzionalmente garantito: la rappresentanza, l’assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti e ad ogni altra amministrazione pubblica, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l’assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.

6. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l’assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare.

7. È riservata, altresì, agli avvocati in quanto soggetti necessari ed insostituibili per assicurare ai cittadini una tutela dei diritti competente e qualificata, l’attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri esercenti attività professionali, espressamente individuati con riguardo a specifici settori del diritto.

8. L’uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

9. L’uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

10. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, quando non costituiscano più grave reato, è punita, nel caso di usurpazione del titolo di avvocato, ai sensi dell’articolo 498 del codice penale e, nel caso di esercizio abusivo delle funzioni, ai sensi dell’articolo 348 dello stesso codice.

Art. 3. (Doveri e deontologia)

1. L’avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell’interesse pubblico al corretto esercizio della professione. L’esercizio dell’attività dell’avvocato deve essere fondato sull’autonomia e sulla indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica. È dovere dell’avvocato adempiere agli obblighi della difesa d’ufficio e del patrocinio in favore dei non abbienti.

2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

3. Le norme deontologiche, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, sono emanate dal CNF, sentiti gli Ordini forensi circondariali, con la finalità di tutelare l’interesse pubblico al corretto esercizio della professione, che deve essere esercitata per la prevalente tutela dell’interesse del cliente. Le norme di cui al presente comma sono aggiornate periodicamente e realizzano i princìpi etici della professione e quelli enunciati dalle leggi, nel rispetto del diritto comunitario, da attuare tenendo conto delle consuetudini e delle tradizioni italiane.

4. Il codice deontologico e i suoi aggiornamenti sono pubblicati e resi accessibili a chiunque secondo norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 4. (Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità solidale e illimitata dei soci, tutti necessariamente iscritti all’albo. Lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui l’incarico sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale. L’appartenenza a un’associazione o a una società non pregiudica l’autonomia o l’indipendenza intellettuale o di giudizio degli associati e dei soci. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni professionali si applicano l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815, e le norme della società semplice, in quanto compatibili.

2. È vietata la costituzione di società di capitali che abbiano nel proprio oggetto l’esecuzione delle prestazioni indicate nell’articolo 2.

3. Le associazioni e le società di cui al comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all’albo forense, altri professionisti iscritti in albi appartenenti a categorie individuate dal CNF con regolamento.

4. Le società o associazioni multidisciplinari possono comprendere nel loro oggetto l’esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all’albo. Solo gli iscritti nell’albo degli avvocati e i praticanti avvocati nel periodo di abilitazione al patrocinio, nei limiti della loro competenza, possono eseguire le prestazioni esclusive o riservate, indicate nell’art. 2. Le associazioni e le società hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale, non hanno natura di imprese commerciali e non sono assoggettate alle procedure fallimentari e concorsuali.

5. L’associato e il socio possono far parte di una sola associazione o società.

6. Le associazioni e le società sono iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense nel cui circondario hanno sede. La sede dell’associazione o della società è fissata nel circondario ove si trova il centro principale degli affari. I soci e gli associati hanno domicilio professionale nella sede della associazione o della società.

7. Alle società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le società tra avvocati indicate nel comma 1.

8. L’attività professionale svolta dagli associati o dai soci dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali.

9. I redditi delle associazioni e delle società sono determinati secondo i criteri di cassa, come per i professionisti che esercitano la professione in modo individuale.

10. Gli avvocati, le associazioni e le società di cui al presente articolo possono stipulare fra loro contratti di associazione in partecipazione ai sensi dell’articolo 2549 e seguenti del codice civile, nel rispetto delle disposizioni del regolamento emanato dal CNF al fine di adeguare le suindicate norme del codice civile alle previsioni della presente legge ed alle specificità della professione forense.

11. Il socio o l’associato deve essere escluso se cancellato dall’albo con provvedimento definitivo o sospeso con provvedimento disciplinare definitivo non inferiore ad un anno e può essere escluso secondo quanto previsto dall’art. 2286 c.c.

Art. 5. (Segreto professionale)

1. L’avvocato è tenuto nei confronti della parte assistita alla rigorosa osservanza del segreto professionale nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L’avvocato è altresì tenuto all’osservanza del massimo riserbo in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L’avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui al presente articolo anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. L’avvocato, i suoi collaboratori e dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

Art. 6. (Prescrizioni per il domicilio)

1. L’avvocato deve iscriversi nell’albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Il domicilio professionale è il luogo ove l’avvocato svolge la professione in modo prevalente. Ogni variazione è tempestivamente comunicata per iscritto all’ordine. In mancanza, ogni comunicazione del Consiglio dell’Ordine di appartenenza si intende validamente effettuata presso l’ultimo domicilio.

2. L’avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale ne dà immediata comunicazione scritta sia all’ordine di iscrizione, sia all’ordine del luogo ove si trova l’ufficio.

3. Presso ogni ordine è tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l’ordine.

4. La violazione degli obblighi prescritti ai commi 1 e 2 costituisce illecito disciplinare.

Art. 7. (Impegno solenne)

1. Per poter esercitare la professione, l’avvocato assume dinanzi al consiglio dell’ordine in pubblica seduta l’impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia».

Art. 8. (Specializzazioni)

1. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere e indicare il titolo di specialista, secondo modalità che sono stabilite con regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e acquisiti i pareri delle associazioni specialistiche costituite ai sensi del comma 8.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede in maniera da garantire libertà e pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale:

a) l’elenco delle specializzazioni riconosciute, tenuto anche conto delle specificità formative imposte dai differenti riti processuali, da aggiornarsi almeno ogni tre anni;

b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, ai quali possono accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianità di iscrizione all’albo avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno due anni;

c) le prescrizioni destinate agli ordini territoriali, alle associazioni forensi, ad altri enti ed istituzioni pubbliche o private per l’organizzazione, anche di intesa tra loro, di scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista;

d) le sanzioni per l’uso indebito dei titoli di specializzazione;

e) il regime transitorio.

3. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive.

All’esito della frequenza l’avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo è condizione necessaria per l’acquisizione del titolo. La commissione d’esame sarà designata dal Consiglio nazionale forense e composta da suoi membri, da avvocati indicati dagli ordini distrettuali, da docenti universitari, da magistrati, da componenti indicati delle associazioni forensi di cui al regolamento di cui al comma 1.

4. Il titolo di specialista è attribuito esclusivamente dal CNF.

5. I soggetti di cui al comma 3, lettera c), organizzano con cadenza annuale corsi di formazione continua nelle materie specialistiche conformemente al regolamento di cui al comma 1.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e coloro che abbiano conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

8. Tra avvocati iscritti agli albi possono essere costituite associazioni specialistiche nel rispetto dei seguenti requisiti:

a) l’associazione deve avere adeguata diffusione e rappresentanza territoriale, secondo quanto stabilito con regolamento da adottare ai sensi dell’art. 1, comma 5, per il riconoscimento e il mantenimento della qualifica di associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale per il relativo settore specialistico;

b) lo statuto dell’associazione prevede espressamente come scopo la promozione del profilo professionale, la formazione e l’aggiornamento specialistico dei suoi iscritti;

c) lo statuto esclude espressamente il rilascio da parte dell’associazione di attestati di competenza professionale;

d) lo statuto prevede una disciplina degli organi associativi su base democratica ed esclude espressamente ogni attività a fini di lucro;

e) l’associazione si dota di strutture, organizzative e tecnico-scientifiche, idonee ad assicurare la determinazione dei livelli di qualificazione professionale e il relativo aggiornamento professionale;

f) le associazioni professionali sono incluse in un elenco tenuto dal CNF.

9. Il CNF, anche per il tramite degli ordini circondariali, esercita la vigilanza sui requisiti e le condizioni per il riconoscimento delle associazioni di cui al presente articolo, ed il controllo sul rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2, lett. c).

Art. 9. (Pubblicità e informazioni sull’esercizio della professione)

1. È consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico.

Art. 10. (Formazione continua)

1. L’avvocato ha l’obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali e di contribuire al miglior esercizio della professione nell’interesse degli utenti.

2. Con apposito regolamento approvato dal CNF sono disciplinate, in maniera da garantire la libertà e il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale, le modalità e le condizioni per l’assolvimento dell’obbligo di formazione continua da parte degli iscritti e per la gestione e l’organizzazione dell’attività di formazione da parte degli ordini territoriali, delle associazioni forensi e di terzi.

3. L’attività di formazione svolta dagli ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

4. Le regioni, nell’ambito delle potestà ad esse attribuite dall’articolo 117 della Costituzione, disciplinano l’attribuzione di fondi per l’organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.

Art. 11. (Assicurazione per la responsabilità civile)

1. L’avvocato, l’associazione o la società fra professionisti stipulano polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L’avvocato, se richiesto, rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa.

2. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione è data comunicazione, se richiesta, al consiglio dell’ordine.

3. La mancata osservanza delle disposizioni previsti nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

4. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

5. Il presente articolo entra in vigore contestualmente e secondo i contenuti delle direttive comunitarie in corso di emanazione.

6. Sino al verificarsi della previsione di cui al comma 5 l’avvocato rende noto, se richiesto, se ha stipulato polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione indicandone gli estremi.

Art. 12. (Tariffe professionali)

1. Il compenso professionale è determinato tra cliente e avvocato in base alla natura, al valore e alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, nel rispetto del principio di libera determinazione di cui all’articolo 2233 del codice civile, fermi peraltro i limiti di cui al comma 5. I compensi sono determinati in modo da consentire all’avvocato, oltre al rimborso delle spese generali e particolari, un guadagno adeguato alla sua funzione sociale e al decoro della professione.

2. L’avvocato è tenuto a rendere nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili al momento del conferimento. In caso di mancata determinazione consensuale del compenso si applicano le tariffe professionali approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia su proposta del CNF, sentiti il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e il Consiglio di Stato.

3. Per ogni incarico professionale, l’avvocato ha diritto ad un giusto compenso e al rimborso delle spese documentate, ai sensi dell’articolo 2233 del codice civile. L’avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi. Sono fatte salve le norme per le difese d’ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi nonché i diritti e le indennità e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.

5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe 6. È consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di conciliazione della lite o di esito positivo della controversia, fermi i limiti previsti dal codice deontologico. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all’avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all’avvocato una quota del risultato della controversia. Deve essere redatto per iscritto, a pena di nullità, ogni accordo:

a) quando l’ammontare del compenso è predeterminato tra le parti;

b) in deroga ai minimi ed ai massimi di tariffa, quando consentiti dal comma 5;

c) con la previsione di un premio in caso di esito positivo della controversia o per il caso di conciliazione, come previsto nel comma 6.

7. Quando una controversia oggetto di procedimento giudiziale o arbitrale viene definita mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti, salvo diversi accordi, sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti che hanno prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni.

8. In mancanza di accordo tra avvocato e cliente, ciascuno di essi può rivolgersi al Consiglio del’Ordine affinché esperisca il tentativo di conciliazione e, se esso non è raggiunto, per determinare i compensi, secondo le voci ed i criteri della tariffa, ai sensi dell’art. 27, comma 1, lettera l).

9. Sono abrogate le disposizioni di cui all’art. 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 così come modificate dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Art. 13. (Sostituzioni e collaborazioni)

1. Salvo quanto stabilito per le difese d’ufficio ed il patrocinio dei meno abbienti, l’avvocato ha piena libertà di accettare o meno ogni incarico; il mandato professionale si perfeziona con l’accettazione. L’avvocato ha inoltre sempre la facoltà di recedere dal mandato, con le cautele necessarie per evitare pregiudizi al cliente.

2. L’incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell’ipotesi in cui sia conferito all’avvocato componente di un’associazione o società professionale; con l’accettazione dell’incarico l’avvocato ne assume la responsabilità personale illimitata, solidalmente con l’associazione o la società. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.

3. L’avvocato che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti rimane personalmente responsabile verso i clienti.

4. L’avvocato che si avvale della collaborazione continuativa di altri avvocati deve corrispondere loro adeguato compenso per l’attività svolta, commisurato all’effettivo apporto dato nella esecuzione delle prestazioni. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

5. L’avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l’ordine di appartenenza.

TITOLO II

ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 14. (Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell’ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

a) l’albo ordinario degli esercenti la libera professione; per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;

b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;

c) gli elenchi degli avvocati specialisti;

d) l’elenco speciale dei docenti e ricercatori universitari a tempo pieno;

e) l’elenco degli avvocati sospesi dall’esercizio professionale per qualsiasi causa, cha va indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell’esercizio continuativo della professione;

f) il registro dei praticanti;

g) l’elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro;

h) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;

i) l’elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l’indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;

l) l’elenco degli avvocati domiciliati nel circon-dario ai sensi del comma 2 dell’articolo 6;

m) ogni altro albo, registro, o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l’aggiornamento dell’albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti resi in materia dai consigli dell’ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF.

3. L’albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell’ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d’appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell’ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell’ordine, l’elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell’anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell’elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal CNF.

Art. 15. (Iscrizione e cancellazione)

1. Costituiscono requisiti per l’iscrizione all’albo:

a) avere superato l’esame di abilitazione non oltre i cinque anni antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione;

b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il consiglio dell’ordine;

c) godere del pieno esercizio dei diritti civili e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione;

d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 16;

e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;

f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell’ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili.

2. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti occorre il possesso dei requisiti di cui alle lettere b), c), d), e) e f).

3. È consentita l’iscrizione ad un solo albo circondariale.

4. La domanda di iscrizione è rivolta al consiglio dell’ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.

5. Il consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla presentazione della domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente nei modi e termini di cui al comma 9. La deliberazione è motivata ed è notificata in copia integrale entro quindici giorni all’interessato e al procuratore della Repubblica, al quale sono trasmessi altresì i documenti giustificativi. Nei dieci giorni successivi il procuratore della Repubblica riferisce con parere motivato al procuratore generale presso la Corte d’appello. Quest’ultimo e l’interessato possono presentare entro venti giorni dalla notificazione, ricorso al CNF. Il ricorso del pubblico ministero ha effetto sospensivo.

Qualora il consiglio non abbia provveduto sulla domanda nel termine di tre mesi stabilito nel presente comma l’interessato può entro dieci giorni dalla scadenza di tale termine presentare ricorso al CNF, il quale decide sul merito dell’iscrizione. La sentenza del CNF è immediatamente esecutiva.

6. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al consiglio dell’ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.

7. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è pronunciata dal consiglio dell’ordine a richiesta dell’iscritto, quando questi rinunci all’iscrizione, ovvero d’ufficio o su richiesta del pubblico ministero:

a) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;

b) quando l’iscritto non abbia prestato l’impegno solenne di cui all’articolo 7 senza giustificato motivo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di iscrizione;

c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell’esercizio continuativo della professione ai sensi dell’articolo 19;

d) per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, di cui all’articolo 22, quando sia cessata l’appartenenza all’ufficio legale dell’Ente, salva la possibilità di iscrizione all’albo ordinario, sulla base di apposita richiesta.

8. La cancellazione dal registro dei praticanti e dall’elenco allegato dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10, 11 e 12, nei casi seguenti:

a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l’interruzione per maternità;

b) al compimento del cinquantesimo anno di età; gli effetti del provvedimento sono sospesi se il praticante stia sostenendo o stia per sostenere l’esame di abilitazione, già indetto, e fino alla conclusione di questo;

c) dopo il rilascio del certificato di compiuta pratica, che non può essere richiesto trascorsi sei anni dall’inizio, per la prima volta, della pratica; l’iscrizione può tuttavia permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o poteva essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, fermo restando il limite di età stabilito nella lettera b);

d) nei casi previsti per la cancellazione dall’albo di avvocato, in quanto compatibili.

9. Gli effetti della cancellazione si hanno:

a) con effetto costitutivo dalla data della delibera per i casi di cui alle lettere a), c) e d) del comma 8;

b) con effetto di accertamento, dall’avverarsi di cui alla lettera b) del medesimo comma;

c) alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio sostitutivo.

10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l’iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l’iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a dieci giorni.

L’iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente.

11. Le deliberazioni del consiglio dell’ordine in materia di cancellazione sono notificate, entro quindici giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale.

12. L’interessato e il pubblico ministero possono presentare ricorso al CNF nel termine di quindici giorni dalla notificazione. Il ricorso proposto dall’interessato ha effetto sospensivo.

13. L’avvocato cancellato dall’albo a termini del presente articolo ha il diritto di esservi nuovamente iscritto qualora dimostri, se ne è il caso, la cessazione dei fatti che hanno determinato la cancellazione e l’effettiva sussistenza dei titoli in base ai quali fu originariamente iscritto e sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere da a) a f) del comma 1. Per le reiscrizioni sono applicabili le disposizioni dei commi da 1 a 5.

14. Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento disciplinare, fermo quanto previsto dall’articolo 60.

15. L’avvocato riammesso nell’albo ai termini del comma 13 è anche reiscritto nell’albo speciale di cui all’articolo 20 se ne sia stato cancellato in seguito alla cancellazione dall’albo del tribunale al quale era assegnato.

16. Qualora il consiglio abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l’interessato può proporre ricorso al CNF ai sensi dell’articolo 57. Il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il CNF può provvedere in via sostitutiva.

17. Divenuta esecutiva la pronuncia, il consiglio dell’ordine comunica immediatamente al CNF e a tutti i consigli degli ordini territoriali la cancellazione.

Art. 16. (Incompatibilità)

1. La professione di avvocato è incompatibile:

a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l’iscrizione, nell’elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;

b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui; è fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;

c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, o di amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri di gestione; l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, senza lo svolgimento di attività di impresa;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

e) con la qualità di ministro di culto;

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

2. Qualora l’esercizio di una attività incompatibile, ancorché non rilevato dal Consiglio dell’Ordine, abbia avuto carattere di prevalenza rispetto all’esercizio della professione di avvocato, la Cassa Nazionale di Previdenza forense può dichiarare, senza limiti temporali, l’inefficacia dell’iscrizione ai fini previdenziali, secondo quanto previsto nell’art. 2 della legge 22 luglio 1975 n. 319. La prevalenza è definita dal Comitato dei Delegati della Cassa nazionale di Previdenza forense con la delibera che determina i requisiti per l’esercizio continuativo della professione. La prevalenza sussiste sempre per il compimento di attività di lavoro subordinato. La Cassa da notizia della delibera di inefficacia al Consiglio dell’Ordine di iscrizione dell’avvocato.

Art. 17. (Eccezioni alle norme sull’incompatibilità)

1. In deroga a quanto stabilito nell’articolo 16, l’esercizio della professione di avvocato è compatibile con l’insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell’università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.

2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l’attività professionale nei limiti consentiti dall’ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale essi devono essere iscritti nell’elenco speciale, annesso all’albo ordinario.

3. È fatta salva l’iscrizione nell’elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall’articolo 21.

Art. 18. (Sospensione dall’esercizio professionale)

1. È sospeso dall’esercizio professionale durante il periodo della carica l’avvocato nominato presidente della Repubblica, presidente della Camera dei deputati, presidente del Senato, presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia o assessore provinciale di provincia con più di trecentomila residenti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila residenti.

2. L’avvocato iscritto all’albo può chiedere la sospensione dall’esercizio professionale.

3. Della sospensione è fatta annotazione dell’albo.

Art. 19. (Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)

1. La permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo e continuativo, salve le eccezioni previste per regolamento anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento del CNF che preveda anche eventuali criteri presuntivi, sentita la Cassa nazionale di assistenza e previdenza forense. Può costituire criterio presuntivo il livello minimo di reddito in vigore per la Cassa di previdenza e assistenza per l’accertamento dell’esercizio effettivo e continuativo della professione.

2. Il consiglio dell’ordine, almeno ogni due anni, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all’ente previdenziale.

3. Con la stessa periodicità, il consiglio dell’ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al CNF.

4. La mancanza della continuità ed effettività dell’esercizio professionale comporta la cancellazione dall’albo, con l’applicazione dei criteri dell’articolo 15, comma 8.

5. Qualora il consiglio dell’ordine non provveda alla revisione periodica dell’esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il CNF nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti presso altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal CNF. Spese e indennità sono a carico del consiglio dell’ordine inadempiente.

6. L’effettività e la continuità non sono richieste durante il periodo della carica, per gli avvocati sospesi di diritto dall’esercizio professionale, ai sensi dell’art. 18 e per gli avvocati che svolgono funzioni di membro del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo, consigliere regionale, membro di giunta regionale, presidente di provincia con numero di abitanti inferiore ad un milione, sindaco di comune con più di diecimila abitanti e meno di cinquecentomila, membro di giunta comunale di un comune con più di trentamila abitanti e che ricopre un incarico politico giudicato equivalente dal C.N.F..

Art. 20. (Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)

1. L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all’albo. A modificazione di quanto prescritto nell’articolo 4 della citata legge n. 1003 del 1936, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette. Alternativamente, l’iscrizione può essere richiesta anche da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di anni dodici, e successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell’Avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento del CNF. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l’accesso e per la verifica finale di idoneità. La verifica finale di idoneità sarà eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati addetti alla Corte di cassazione, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge sono iscritti nell’albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l’iscrizione; allo stesso modo possono chiedere l’iscrizione entro il limite massimo di tre anni coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la previgente normativa.

Art. 21. (Avvocati degli enti pubblici)

1. Fatti salvi i diritti quesiti alla data di entrata in vigore della presente legge, gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in persone giuridiche di diritto privato, sino a quando siano partecipati prevalentemente da enti pubblici ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'Ente, ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo. L’iscrizione nell’elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell’articolo 2. Nel contratto di lavoro è garantita l’autonomia e l’indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell’avvocato.

2. Per l’iscrizione nell’elenco gli interessati presentano la deliberazione dell’ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell’ente stesso e l’appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell’elenco sono sottoposti al potere disciplinare del consiglio dell’ordine.

TITOLO III

ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI

Capo I

L’ORDINE FORENSE E GLI ORDINI TERRITORIALI

Art. 22. (L’Ordine forense)

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l’Ordine forense.

2. L’Ordine forense si articola negli ordini circondariali e nel Consiglio nazionale forense.

3. Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei princìpi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all’esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.

4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e la legge 14 gennaio 1994, n. 20, né il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ed ogni norma concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici. In relazione all’attività svolta essi redigono scritture contabili cronologiche e sistematiche atte ad esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione e rappresentare adeguatamente in apposito documento annuale la loro situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, in conformità a regolamento emanato dal CNF.

Art. 23. (L’Ordine circondariale forense)

1. Presso ciascun tribunale è costituito l’ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L’ordine territoriale ha la rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura a livello locale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni.

2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell’ordine, con le modalità stabilite dall’articolo 29 e dal regolamento approvato dal CNF.

3. Presso ogni consiglio dell’ordine è costituito il Collegio dei revisori dei conti nominato dal presidente del Tribunale.

Art. 24. (Organi dell’ordine circondariale)

1. Sono organi dell’ordine circondariale:

a) l’assemblea degli iscritti;

b) il Consiglio;

c) il presidente;

d) il segretario;

e) il tesoriere;

f) il collegio dei revisori.

2. Il presidente rappresenta l’ordine circondariale.

Art. 25. (L’assemblea)

1. L’assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all’albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall’ordinamento professionale.

2. L’assemblea, previa delibera del consiglio, è convocata dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.

3. Le regole per il funzionamento dell’assemblea e per la sua convocazione, nonché per l’assunzione delle relative delibere, sono stabilite da apposito regolamento approvato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5.

4. L’assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno per l’approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.

5. Il consiglio delibera altresì la convocazione dell’assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell’albo.

Art. 26. (Il consiglio dell’ordine)

1. Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto mediante elezione:

a) da cinque membri, qualora l’ordine conti fino a cento iscritti;

b) da sette membri, qualora l’ordine conti fino a duecento iscritti;

c) da nove membri, qualora l’ordine conti fino a cinquecento iscritti;

d) da undici membri, qualora l’ordine conti fino a mille iscritti;

e) da quindici membri qualora l’ordine conti fino a duemila iscritti;

f) da ventuno membri, qualora l’ordine conti fino a cinquemila iscritti;

g) da venticinque membri, qualora l’ordine conti oltre cinquemila iscritti.

2. I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto con le modalità previste dal regolamento emanato dal CNF. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell’elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l’inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati per qualunque ragione sospesi dall’esercizio della professione.

3. Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.

4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una sanzione disciplinare esecutiva più grave dell’avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. I consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del consiglio se l’incarico è durato meno di un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione; e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all’integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell’evento.

7. Il consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.

8. L’intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

9. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all’albo, o in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.

10. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense . L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

11. Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

12. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell’ordine ciascun avvocato iscritto nell’albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione, tuttavia la presentazione del reclamo non sospende l’insediamento del nuovo consiglio.

Art. 27. (Compiti e prerogative del consiglio)

1. Il Consiglio:

a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, e secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l’abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l’organizzazione di eventi formativi ai fini dell’adempimento dell’obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;

e) organizza e promuove l’organizzazione di corsi e scuole di specializzazione;

f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall’articolo 50;

g) esegue il controllo della continuità ed effettività dell’esercizio professionale;

h) tutela l’indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

i) svolge i compiti indicati nell’articolo 10 per controllare la formazione continua degli avvocati;

l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal CNF;

o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell’esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l’apposizione della prescritta formula;

p) può costituire o aderire ad Unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell’autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le Unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna Unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF;

q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;

r) favorisce l’attuazione, nella professione forense, dell’articolo 51 della Costituzione;

s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l’amministrazione dei beni dell’ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all’assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal CNF, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, che devono garantire l’economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’Avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l’iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il consiglio provvede alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l’anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato, sono sospesi, previa contestazione dell’addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell’ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.

Art. 28. (Sportello per il cittadino)

1. Ciascun consiglio dell’ordine degli avvocati istituisce lo sportello per il cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di avvocato e per l’accesso alla giustizia.

2. L’accesso allo sportello per il cittadino è gratuito.

3. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino.

4. Per regolare l’accesso allo sportello per il cittadino il consiglio dell’ordine degli avvocati può stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali e con le Camere di commercio.

5. Lo sportello per il cittadino fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l’ordine degli avvocati, informazioni di indirizzo da valere in fase precontenziosa. L’accesso allo sportello per il cittadino per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi della legislazione vigente.

6. Il consiglio dell’ordine degli avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l’accesso allo sportello per il cittadino e per l’accertamento del requisito di reddito per l’accesso medesimo.

Art. 29. (Il collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente nominati dal presidente del Tribunale e scelti tra gli avvocati iscritti al registro dei revisori contabili.

2. Per gli ordini con meno di tremilacinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.

3. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati per non più di due volte consecutive.

4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.

5. Le competenze dovute ai revisori saranno liquidate tenendo conto degli onorari previsti dalle tariffe professionali ridotte al 50 per cento.

Art. 30. (Funzionamento dei Consigli dell’ordine per commissioni)

1. I consigli dell’ordine composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni.

2. Il funzionamento delle commissioni è disciplinato con regolamento interno di cui all’articolo 27, comma 1, lettera b). Il regolamento può prevedere che i componenti delle commissioni possano essere scelti, eccettuate le materie deontologiche o che trattino dati riservati, anche tra gli avvocati iscritti all’albo, anche se non consiglieri dell’ordine.

Art. 31. (Scioglimento del consiglio)

1. Il consiglio è sciolto:

a) se non è in grado di funzionare regolarmente;

b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;

c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.

2. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.

3. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l’assemblea per le elezioni in sostituzione.

4. Il commissario, per essere coadiuvato nell’esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all’albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Art. 32. (Durata e composizione)

1. Il CNF, previsto e disciplinato dagli articolo 52 e seguenti del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e 59 e seguenti del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di tre volte. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all’insediamento del consiglio neoeletto.

2. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all’articolo 36, , in numero di un componente per ciascun distretto di Corte d’appello. Il voto è espresso per un solo candidato;

risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del CNF devono svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo consiglio convocata dal presidente in carica.

3. A ciascun consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell’albo, e tra coloro che abbiano eguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

4. Il CNF elegge il presidente, due vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il consiglio di presidenza; nomina inoltre i compojenti delle commissioni, e degli altri organi previsti dal regolamento.

5. Si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 novembre 1944, n. 382, per quanto non espressamente previsto.

Art. 33. (Compiti e prerogative)

1. Il CNF:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell’avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;

b) adotta i regolamenti per l’attuazione dell’ordinamento professionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;

c) esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 n. 37;

d) emana e aggiorna periodicamente, il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza, sentiti i consigli degli ordini, anche mediante una propria commissione consultiva presieduta dal suo presidente o da altro consigliere da lui delegato, e formata da componenti del CNF, e da consiglieri designati dagli ordini in base al regolamento interno del CNF;

e) cura la tenuta e l’aggiornamento dell’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l’elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell’articolo 15;

f) promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli territoriali, al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e dell’accesso alla stessa;

g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;

h) collabora con i consigli dell’ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell’indipendenza e del decoro professionale;

i) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 41 e 42 per i rapporti con le università e dagli articoli 44 e 45 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;

l) esprime pareri in merito alla previdenza forense;

m) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;

n) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell’articolo 8, comma 5;

o) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i consigli dell’ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell’articolo 31;

p) cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’avvocatura;

q) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l’amministrazione della giustizia;

r) istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l’osservatorio permanente sull’esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;

s) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;

t) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;

u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti.

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il CNF è autorizzato:

a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;

b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;

c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall’iscritto nell’albo dei patrocinanti innanzi le giurisdizioni superiori.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal CNF ai sensi dell’articolo 1, comma 5.

Art. 34. (Competenza giurisdizionale)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; pronuncia sui ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell’ordine; risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali; esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri componenti. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del RD 22 gennaio 1934 nr. 37 2. Le udienze del CNF sono pubbliche; ad esse partecipa, con funzioni di pubblico ministero, un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione.

3. Le decisioni del CNF sono notificate, entro trenta giorni, all’interessato e al pubblico ministero presso la Corte d’appello e il tribunale della circoscrizione alla quale l’interessato appartiene. Nello stesso termine sono comunicate al consiglio dell’ordine della circoscrizione stessa.

4. Nei casi di cui al comma 1 la notificazione è fatta agli interessati e al pubblico ministero presso la Corte di cassazione.

5. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazioni, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.

6. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l’esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione in camera di consiglio su istanza del ricorrente.

7. Nel caso di annullamento con rinvio, il rinvio è fatto al CNF, il quale deve conformarsi alla decisione della Corte circa il punto di diritto sul quale essa ha pronunciato.

Art. 35. (Funzionamento)

1. Il CNF pronuncia sui ricorsi indicati nell’articolo 34 secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37, applicando, se necessario, le norme ed i principi del codice di procedura civile.

2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.

3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Primo presidente della Corte di cassazione, che li sceglie tra gli iscritti al registro dei revisori, nominando anche due revisori supplenti.

4. Per il compenso dei revisori si applica il criterio di cui all’articolo 29, comma 5.

5. Il CNF può svolgere la propria attività non giurisdizionale istituendo commissioni di lavoro, anche eventualmente con la partecipazione di membri esterni al Consiglio.

Art. 36. (Eleggibilità e incompatibilità)

1. Sono eleggibili al CNF gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell’avvertimento.

3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell’ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. L’eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall’incarico assunto in precedenza.

Capo III

CONGRESSO NAZIONALE FORENSE

Art. 37. (Congresso nazionale forense)

1. Il CNF convoca il congresso nazionale forense.

2. Il congresso nazionale forense è il momento di confluenza di tutte le sue componenti dell’Avvocatura italiana nel rispetto della loro autonomia; tratta e formula proposte sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense.

3. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, e, in quanto previsto dallo statuto, elegge l’organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati.

TITOLO IV

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

Capo I

RAPPORTI CON L’UNIVERSITÀ

Art. 38. (Corsi di laurea specialistici)

1. Ferma restando l’autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l’orientamento pratico e casistico degli studi.

Art. 39. (Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)

1. Ai fini di cui all’articolo 38, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l’università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all’articolo 38.

2. Previo parere favorevole del CNF e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei consigli dell’ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio della facoltà di giurisprudenza della università viciniore.

Art. 40. (Accordi tra università e ordini forensi)

1. Le università e i consigli dell’ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il CNF e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l’istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Capo II

IL TIROCINIO PROFESSIONALE

Art. 41 (Contenuti e modalità di svolgimento)

1. Il tirocinio professionale consiste nell’addestramento, a contenuto teorico e pratico, del praticante avvocato finalizzato a fargli conseguire le capacità necessarie per l’esercizio della professione di avvocato e per la gestione di uno studio legale nonché a fargli apprendere e rispettare i princìpi etici e le regole deontologiche.

2. Presso il consiglio dell’ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l’iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti è necessario il superamento di un test di ingresso, da svolgersi periodicamente con modelità informatiche presso la sede dei consigli degli ordini distrettuali, tendente ad accertare la preparazione di base del candidato sui princìpi generali degli ordinamenti e degli istituti giuridici fondamentali.

3. Il test di ingresso è disciplinato da regolamento emanato dal CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e tutto quanto attiene alla esecuzione e alla correzione della prova stessa. L’aspirante praticante avvocato è ammesso a sostenere il test di ingresso nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha la residenza. Ai fini dell’espletamento della prova informatica e della correzione della stessa viene istituita, per la durata massima di due anni, presso l’ordine distrettuale apposita commissione, formata da avvocati, magistrati e docenti universitari.

4. Per l’iscrizione nel registro dei praticanti avvocati e la cancellazione dallo stesso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 15.

5. Lo svolgimento del tirocinio è incompatibile con qualunque rapporto di impiego pubblico o privato, con il compimento di altri tirocini professionali e con l’esercizio di attività di impresa; al praticante avvocato si applica, inoltre il regime delle incompatibilità e delle relative eccezioni previsto per l’avvocato dagli articoli 16 e 17.

6. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi; la sua interruzione per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

7. Il tirocinio può essere svolto:

a) presso un avvocato, con anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni;

b) presso l’Avvocatura dello Stato o ufficio legale di ente pubblico;

c) per non più di sei mesi, in altro paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione;

8. L’avvocato è tenuto ad assicurare che il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per la finalità di cui al comma 1; pertanto, non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal competente consiglio dell’ordine previa valutazione dell’attività professionale del richiedente e dell’organizzazione del suo studio.

9. Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale; in ogni caso, al praticante avvocato, decorso il primo anno, è dovuto un adeguato compenso commisurato all’apporto dato per l’attività effettivamente svolta ovvero quello convenzionalmente pattuito.

10. Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorso un anno dall’iscrizione nel registro dei praticanti, può esercitare attività professionale solo in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, in ambito civile di fronte al Tribunale e ai giudici di pace, e in ambito penale, nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del Pretore 11. Il CNF disciplina con regolamento:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e le relative procedure di controllo da parte del competente consiglio dell’ordine;

b) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

c) le condizioni e le modalità di svolgimento del tirocinio in altro paese dell’Unione europea.

12. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso l’ordine del luogo ove intenda proseguire il tirocinio. Il consiglio dell’ordine autorizza il trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e gli rilascia un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulti regolarmente compiuto.

Art. 42. (Corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato)

1. Il tirocinio, oltre che nella pratica svolta presso uno studio professionale, consiste altresì nella frequenza obbligatoria e con profitto, per un periodo non inferiore a ventiquattro mesi di corsi di formazione a contenuto professionalizzante tenuti esclusivamente da ordini e associazioni forensi.

2. Il CNF disciplina con regolamento di cui all’art. 27, lett. c):

a) le modalità e le condizioni per l’istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 da parte degli ordini e delle associazioni forensi giudicate idonee, in maniera da garantire la libertà ed il pluralismo dell’offerta formativa e della relativa scelta individuale;

b) i contenuti formativi dei corsi di formazione in modo da ricomprendervi, in quanto essenziali, l’insegnamento del linguaggio giuridico, la redazione degli atti giudiziari, la tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, la tecnica di redazione del parere stragiudiziale e la tecnica di ricerca.

c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo un carico didattico non inferiore a duecentocinquanta ore per l’intero biennio;

d) le modalità e le condizioni per la frequenza dei corsi di formazione da parte del praticante avvocato nonché quelle per le verifiche intermedie e finale del profitto, che sono affidate ad una commissione composta da avvocati, magistrati e docenti universitari, in modo da garantire omogeneità di giudizio su tutto il territorio nazionale.

3. I costi per la istituzione e lo svolgimento dei corsi di formazione possono essere, in parte, a carico dei praticanti che le frequentano, ferma restando la possibilità per gli ordini e le associazioni forensi di accedere a finanziamenti resi disponibili dallo Stato, dalle regioni, da altri enti pubblici e da privati. I consigli dell’ordine possono istituire borse di studio o altre forme di agevolazione.

Art. 43. (Certificato di compiuto tirocinio)

1. Il consiglio dell’ordine presso il quale è compiuto il biennio di tirocinio rilascia il relativo certificato che consente di partecipare alla prova di preselezione informatica per l’ammissione all’esame di Stato per le tre sessioni immediatamente successive, salvo il diritto di ripetere il biennio di tirocinio al fine del conseguimento di un nuovo certificato di compiuta pratica. Si considera come sostenuta la sessione nella quale il candidato abbia consegnato l’elaborato di tutte le prove.

2. In caso di domanda di trasferimento del praticante avvocato presso il registro tenuto da altro consiglio dell’ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.

3. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di Corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio; nell’ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III

ESAME DI STATO PER L’ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Art. 44. (Disposizioni generali)

1. L’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere sostenuto soltanto dal praticante avvocato che abbia effettuato il tirocinio professionale, che non abbia compiuto cinquanta anni alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione e che abbia superato la prova di preselezione informatica di cui all’articolo 45.

2. La prova di preselezione informatica e l’esame di Stato si svolgono con periodicità annuale nelle date fissate e nelle sedi di Corte d’appello determinate con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il CNF. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 45. (Prova di preselezione informatica)

1. La prova di preselezione informatica è disciplinata da regolamento emanato dal Ministro della giustizia, acquisito il parere del CNF, con il quale sono determinati le caratteristiche ed il contenuto dell’archivio dei quesiti, i metodi per l’assegnazione degli stessi ai candidati, l’attribuzione dei punteggi, le caratteristiche dei sistemi informativi e dei relativi elaborati e quant’altro attiene all’esecuzione della prova stessa ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento dell’archivio dei quesiti. Il parere del CNF è reso entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il Ministro della giustizia adotta, comunque, il regolamento.

2. Nell’emanazione del regolamento di cui al comma 1, il Ministro della giustizia si attiene ai seguenti criteri:

a) predisposizione dell’archivio dei quesiti previa classificazione degli stessi in base a diversi livelli di difficoltà, al fine di consentire la effettuazione contemporanea di test diversi ai candidati; nelle materie codificate i quesiti devono concernere argomenti riferentisi a tutti i libri dei codici;

b) suddivisione dei quesiti in gruppi distinti per materia e per grado di difficoltà, affinché ogni quesito sia classificato in modo tale da consentirne il raggruppamento per materia e di distinguere le domande per grado di difficoltà, per assicurare la assegnazione a ciascun candidato di un numero di domande di pari difficoltà;

c) aggiornamento costante dell’archivio;

d) assegnazione dei quesiti in modo che essi risultino diversi per ogni candidato nell’ambito di ciascuno gruppo per il quale la prova si svolga congiuntamente;

e) raggruppamento dei quesiti da sottoporre a ciascun candidato, in modo da assicurare la parità di trattamento tra i candidati, sia per il numero dei quesiti, sia per le materie sulle quali essi vertono sia per il grado di difficoltà per ciascuna materia;

f) previsione del numero delle domande da assegnare, della loro ripartizione per materia e del tempo massimo entro il quale le risposte devono essere date;

g) previsione che, nell’attribuzione dei punteggi, le risposte siano valutate in modo differente a seconda della difficoltà del quesito;

h) determinazione dei meccanismi automatizzati e relativa gestione per l’espletamento della prova di preselezione.

3. La prova di preselezione informatica si intende superata con il conseguimento di un punteggio pari all’80 per cento di quello massimo conseguibile in caso di risposta esatta a tutti i quesiti, secondo la «tabella di punteggio» allegata al regolamento di cui al comma 1.

Art. 46. (Esame di Stato)

1. L’esame di Stato si articola:

a) in una prova scritta avente ad oggetto la redazione di un atto che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e di diritto processuale in materia di diritto e procedura civile o di diritto e procedura penale o di diritto e giustizia amministrativa;

b) in una prova orale in forma di discussione con la commissione esaminatrice, durante la quale il candidato illustra la prova scritta, e dimostra la conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie, scelte preventivamente dal candidato, tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

2. Per la valutazione della prova scritta, ogni componente della commissione d’esame dispone di dieci punti di merito.

3. La Commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti dell’elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione delle prove scritte tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta.

4. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a trenta punti nella prova scritta.

5. Il Ministro della giustizia, sentito il CNF disciplina con regolamento le modalità e le procedure di svolgimento dell’esame di Stato e quelle di valutazione delle prove scritte ed orali da effettuarsi sulla base dei seguenti criteri:

a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell’esposizione;

b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;

c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;

d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;

e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

6. La prova scritta si svolge col solo ausilio dei testi di legge senza commenti e citazioni giurisprudenziali. Essa deve iniziare in tutte le sedi alla stessa ora, fissata dal Ministro di giustizia con il provvedimento con il quale vengono indetti gli esami. A tal fine, i testi di legge portati dai candidati per la prova devono essere controllati e vistati nei giorni anteriori all’inizio della prova stessa e collocati sul banco su cui il candidato sostiene la prova. L’appello dei candidati deve svolgersi per tempo in modo che la prova scritta inizi all’ora fissata dal Ministro della giustizia.

7. I candidati non possono portare con sé testi o scritti, anche informatici, né ogni sorta di strumenti di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall’esame, con provvedimento di un commissario presente.

8. Qualora siano fatti pervenire nell’aula, ove si svolgono le prove dell’esame, scritti od appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia al commissario è escluso immediatamente dall’esame, ai sensi del comma 7.

9. Chiunque faccia pervenire in qualsiasi modo ad uno o più candidati, prima o durante la prova d’esame, testi relativi al tema proposto è punito con la pena prevista dall’articolo 326 del codice penale. Per i fatti indicati in questo comma ed in quello precedente, i candidati sono denunciati alla commissione distrettuale di disciplina del distretto competente per il luogo di iscrizione all’albo, per i provvedimenti di sua competenza.

10. Per la prova orale, la commissione dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle materie di esame.

11. Sono giudicati idonei i candidati che ricevono un punteggio non inferiore a trenta punti per ciascuna materia.

Art. 47. (Commissioni esaminatrici)

1. La commissione esaminatrice è unica sia per la prova di preselezione informatica che per l’esame di Stato, è nominata dal Ministro della giustizia ed è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal CNF tra gli iscritti all’albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d’appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d’appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma 1.

3. Presso ogni Corte d’appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

4. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del presidente, uno o più funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

5. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei consigli dell’ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF.

6. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell’ordine, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del CNF nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell’incarico ricoperto.

7. L’avvio delle procedure per l’esame di abilitazione deve essere tempestivamente pubblicizzato secondo modalità contenute nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro di giustizia entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

8. Il CNF può nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d’esame scritte ed orali e l’uniformità di giudizio tra le varie commissioni d’esame. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o più distretti indicati nell’atto di nomina ed esaminare tutti gli atti, con facoltà di intervenire e far inserire le proprie dichiarazioni nei verbali delle prove. Gli ispettori redigono ed inviano al CNF la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Ministro di giustizia può annullare gli esami in cui siano state compiute irregolarità. La nullità può essere dichiarata per la prova di singoli candidati o per tutte le prove di una Commissione o per tutte le prove dell’intero distretto.

9. Dopo la conclusione dell’esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l’iscrizione nell’albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell’iscrizione negli albi.

Art. 48. (Disciplina transitoria per la pratica professionale)

1. Fino al quinto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l’abilitazione all’esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l’esame di cui all’articolo 49, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato i corsi di formazione di cui all’articolo 42. Il termine di cui al presente comma può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.

2. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del CNF.

3. Ai fini dell’iscrizione nel registro dei praticanti, dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è necessario il superamento di un test di ingresso secondo quanto previsto dall’articolo 41.

4. All’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 11 dicembre 2001, n. 475, le parole: «di avvocato e» sono soppresse.

Art. 49. (Disciplina transitoria per l’esame)

1. L’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato previsto all’articolo 48, comma 1, ferma la prova di preselezione informatica prevista dall’articolo 45, si articola:

a) in tre prove scritte aventi ad oggetto:

1) la redazione di un atto giudiziario di primo grado, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

2) la redazione di un atto giudiziario di impugnazione, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo;

3) la redazione di un parere motivato da scegliersi tra tre questioni in materia regolata dal codice civile, dal codice penale o dal diritto amministrativo;

b) in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare una sufficiente conoscenza delle seguenti materie: ordinamento e deontologia forensi, diritto civile, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale; oltre ad altre due materie scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto comunitario ed internazionale privato, diritto tributario, ordinamento giudiziario.

2. Si applicano le disposizioni di cui all’art. 46, commi da due a undici.

TITOLO V

IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Capo I

REGOLE GENERALI

Art. 50. (Organi del procedimento disciplinare)

1. L’azione disciplinare è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina e dai Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante.

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina è organo degli ordini circondariali del distretto, istituito a livello distrettuale presso il Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’Appello.

3. Ciascun Consiglio dell’Ordine circondariale elegge, fra gli iscritti al proprio albo, i componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina nel numero e con le modalità previste con regolamento del CNF. Il mandato è triennale e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Le operazioni di voto avvengono a scrutinio segreto e risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione all’albo.

5. La carica di componente del Consiglio Istruttore di Disciplina è incompatibile con quella di consigliere nazionale forense, consigliere dell’ordine, componente di uno degli organi della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense; si applica, inoltre, ogni altra causa di incompatibilità prevista dalla presente legge per la carica di consigliere dell’ordine.

Il componente del Consiglio Istruttore di Disciplina cessato dalla carica è ineleggibile alle cariche di cui sopra per il periodo di anni tre immediatamente successivo alla cessazione. Nei tre anni si computa l’anno solare in corso all’atto della cessazione dalla carica di consigliere istruttore.

6. Le riunione di insediamento del Consiglio Istruttore di Disciplina viene convocata per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell’Ordine nel cui circondario ha sede la Corte d’appello entro trenta giorni dalla ricezione dell’ultima comunicazione da parte dei Consigli dell’Ordine circondariali dell’esito delle elezioni. Nella stessa riunione, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione, il Consiglio Istruttore di Disciplina elegge tra i propri componenti il Presidente.

7. I collegi del Consiglio Istruttore di Disciplina siedono presso la sede del Consiglio dell’Ordine distrettuale, sono composti da tre membri effettivi e da un supplente, vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e sono presieduti dal componente più anziano per iscrizione all’albo.

8. I Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante sono composti per ogni procedimento da sette membri effettivi e da tre supplenti: il Presidente del Consiglio dell’Ordine competente ai sensi dell’art. 51, c. 2 o altro consigliere da lui delegato per l’ipotesi di sua impossibilità o incompatibilità a partecipare, due membri effettivi designati dal Consiglio dell’Ordine competente e quattro membri effettivi indicati tra i componenti degli altri Consigli dell’Ordine del distretto. Il Consiglio dell’Ordine competente indica un componente supplente, gli altri Consigli dell’Ordine del distretto designano due consiglieri supplenti. I Collegi vengono costituiti mediante criteri predeterminati, disciplinati con regolamento del CNF e non potranno mutare la loro composizione dopo l’inizio del dibattimento. Il regolamento disciplinerà anche la formazione dei collegi giudicanti per i casi in cui, per motivi di incompatibilità o altro, ne sia impossibile la costituzione secondo i criteri sopra indicati.

9. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante è presieduto dal Presidente del Consiglio dell’Ordine circondariale competente o dal suo delegato ai sensi dell’art. 50, n.8.

10. Fermo quanto previsto dall’articolo 51, comma 3 per i componenti del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante, nell’ipotesi in cui il procedimento riguardi un Consigliere di un ordine circondariale, al Collegio Giudicante non possono partecipare altri consiglieri dello stesso ordine ed il dibattimento dovrà tenersi presso la sede del Consiglio dell’Ordine distrettuale; se il procedimento riguarda un componente del Consiglio dell’Ordine distrettuale l’istruttoria e il giudizio si terranno presso la sede distrettuale determinata dall’Art. 11 del Codice di Procedura Penale.

11. I componenti dei Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante possono essere ricusati per gli stessi motivi, in quanto applicabili, previsti dal codice di procedura civile e devono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione da essi conosciuto, anche se non contestato.

12. Per la validità delle riunioni dei collegi dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell’Ordine costituiti in Collegio Giudicante è necessaria la presenza di tutti i componenti.

13. I costi del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Collegio Giudicante sono sostenuti dai consigli dell’ordine circondariali del distretto in proporzione al numero degli iscritti all’albo ordinario.

14. Il Consiglio Nazionale Forense disciplina con regolamento il funzionamento, l’organizzazione e i relativi criteri di ripartizione delle spese tra gli Ordini del Distretto dei Consigli Istruttori di disciplina e del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante. Il regolamento potrà determinare altresì i criteri di formazione delle tabelle periodiche per la composizione dei Consigli Istruttori di disciplina e dei Consigli dell’Ordine costituiti in Collegi Giudicanti che dovranno essere trasmesse al Consiglio Nazionale Forense per l’approvazione.

15. Rimangono regolati dalla precedente disciplina i procedimenti disciplinari per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge sia già stato notificato il capo di incolpazione, altrimenti gli atti sono trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina degli ordini.

Art. 51. (Competenza)

1. La competenza territoriale del Consiglio Istruttore di Disciplina e del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante è determinata dal luogo in cui si trova l’ordine presso il cui albo, elenchi speciali o registro è iscritto l’avvocato o il praticante avvocato, ovvero dal luogo ove l’iscritto ad altro albo, elenco o registro abbia commesso il fatto.

2. Nell’ipotesi in cui l’indagato o l’incolpato sia uno dei componenti del Consiglio Istruttore di Disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza a provvedere è determinata ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale.

Art. 52. (Azione disciplinare)

1. L’azione disciplinare è obbligatoria ed è esercitata dal Consiglio Istruttore di Disciplina d’ufficio o a seguito di comunicazione di fatti suscettibili di rilievo disciplinare da parte del Consiglio dell’Ordine o da parte di altri. Nel caso in cui la segnalazione non provenga dal Consiglio dell’Ordine, il Consiglio Istruttore di Disciplina ne da immediata notizia al Consiglio dell’Ordine competente trasmettendogli gli atti per conoscenza.

2. Al fine di cui al punto 1:

a) il Consiglio dell’Ordine circondariale che abbia ricevuto notizia di fatti suscettibili di rilievo disciplinare ovvero l’abbia acquisita d’ufficio, la trasmette entro 15 giorni al Consiglio Istruttore di Disciplina;

b) l’autorità giudiziaria è tenuta a dare immediata notizia al Consiglio dell’Ordine circondariale competente quando nei confronti di un iscritto all’albo, agli elenchi speciali o al registro è esercitata l’azione penale, è disposta l’applicazione di misure cautelari o di sicurezza, sono effettuati perquisizioni o sequestri ovvero sono emesse sentenze che definiscono il grado di giudizio nonché degli sviluppi processuali successivi. Il Consiglio dell’Ordine circondariale trasmette al Consiglio Istruttore di Disciplina la notizia nel termine di cui alla precedente lettera a).

3. Se l’esponente è un avvocato e l’esposto riguardi violazioni del rapporto fra colleghi, o dei rapporti con il Consiglio dell’Ordine, o dei rapporti con i praticanti, come disciplinati dal codice deontologico forense, fatta salva l’immediata trasmissione degli atti secondo il disposto di cui al precedente punto 2, lettera a), il Consiglio dell’Ordine circondariale che abbia ricevuto la segnalazione tenta la conciliazione tra i colleghi e ne comunica l’esito al Consiglio Istruttore di Disciplina.

Art. 53. (Prescrizione dell’azione disciplinare)

1. L’azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.

2. Nel caso di condanna penale per reato non colposo, il termine di prescrizione per la riapertura del procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 59 è di due anni dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna.

3. Il termine della prescrizione è interrotto:

a) dalla comunicazione di apertura del procedimento disciplinare;

b) dalla comunicazione all’iscritto del capo di incolpazione;

c) dalla delibera di convocazione dell’incolpato;

d) dalla notifica della decisione del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante emessa all’esito del dibattimento;

e) dalla notifica all’iscritto della sentenza pronunciata dal ai sensi dell’articolo 57;

4. Dalla data di comunicazione o notifica dell’atto interruttivo della prescrizione di cui al comma 3 decorre un nuovo termine della durata di cinque anni; in caso di pluralità di atti interruttivi la prescrizione decorre dall’ultimo di essi, ma in nessun caso il termine di prescrizione di cui al comma 1 può essere prolungato di oltre la metà.

Art. 54. (Istruttoria disciplinare)

1. Ricevuti gli atti, il Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina provvede senza ritardo ad iscrivere in apposito registro la notizia in relazione alla quale può aprirsi un procedimento disciplinare, indicando il nome dell’iscritto a cui la stessa si riferisce e assegna il procedimento al collegio competente per la trattazione dell’istruttoria. Del collegio non può far parte un iscritto allo stesso Albo dell’indagato.

2. Il Presidente del collegio istruttorio designa per la trattazione se stesso o altro componente del collegio stesso. L’istruttore designato diventa responsabile della fase istruttoria a lui affidata e comunica senza ritardo all’iscritto l’avvio di detta fase, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, fornendogli ogni elemento utile ed invitandolo a formulare per iscritto le proprie osservazioni entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. L’interessato può chiedere di essere ascoltato personalmente dall’istruttore ed ha la facoltà di farsi assistere da un difensore. Il collegio istruttorio provvede ad ogni accertamento di natura istruttoria nel termine di sei mesi dall’iscrizione della notizia di illecito disciplinare nel registro di cui al comma 1. Nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione per qualunque causa e per i rinvii ottenuti dall’interessato. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

3. Conclusi gli atti di sua competenza, ed nel solo caso di manifesta infondatezza della notizia di illecito disciplinare, l’istruttore propone al collegio di appartenenza richiesta motivata di archiviazione o, in caso contrario, di apertura del procedimento disciplinare; in questa seconda ipotesi, egli formula la proposta del capo di incolpazione e deposita il fascicolo in segreteria. Il collegio istruttorio delibera, con la partecipazione dell’istruttore, l’archiviazione o l’apertura del procedimento. In questo secondo caso, approva il capo di incolpazione.

4. Il provvedimento di archiviazione è comunicato all’iscritto, al Consiglio dell’Ordine presso il quale l’avvocato è iscritto, al pubblico ministero ed all’esponente.

5. Il provvedimento di apertura del procedimento disciplinare e quello di rinvio a giudizio sono impugnabili al Consiglio Nazionale Forense solo insieme alla decisione che contenga l’applicazione di una sanzione.

Art. 55. (Dibattimento disciplinare)

1. Qualora il Consiglio Istruttore di Disciplina disponga l’apertura del procedimento disciplinare ne dà comunicazione all’incolpato, al pubblico ministero e al Consiglio dell’Ordine competente.

2. La comunicazione contiene il capo d’incolpazione con l’enunciazione:

1) delle generalità dell’incolpato e del numero cronologico attribuito al procedimento;

2) dell’addebito, con l’indicazione delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno gli stessi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) della data della delibera di approvazione del capo d’incolpazione;

4) l’avviso che l’incolpato, nel termine di venti giorni dal ricevimento della stessa, ha diritto di accedere ai documenti contenuti nel fascicolo, prendendone visione ed estraendone copia integrale;

ha facoltà di depositare memorie e documenti.

3. Decorso il termine concesso per il compimento degli atti difensivi, il Consiglio Istruttore di Disciplina trasmette gli atti al competente Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante.

4. Il Presidente del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante nomina il consigliere relatore, ne dà comunicazione all’incolpato e al pubblico ministero a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante può disporre il proscioglimento nelle forme di cui all’articolo 56, comma 1, lettera a), oppure il rinvio a giudizio dell’incolpato.

5. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante notifica a mezzo dell’ufficiale giudiziario o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento il proscioglimento al Consiglio Istruttore di Disciplina, al pubblico ministero, all’incolpato e all’esponente.

In caso di rinvio a giudizio, la citazione a giudizio è notificata negli stessi modi all’incolpato, nonché al pubblico ministero, il quale ha facoltà di presenziare alla udienza dibattimentale, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente e almeno venti giorni liberi prima della data di comparizione.

La citazione contiene:

1) le generalità dell’incolpato;

2) l’enunciazione in forma chiara e precisa degli addebiti, con le indicazioni delle norme violate; se gli addebiti sono più di uno essi sono contraddistinti da lettere o numeri;

3) l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora della comparizione avanti al collegio giudicante per il dibattimento, con l’avvertimento che l’incolpato potrà essere assistito da un difensore, e che, in caso di mancata comparizione, non dovuta a legittimo impedimento o assoluta impossibilità a comparire, si procederà in sua assenza;

4) l’avviso che l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti e di indicare testimoni, con l’enunciazione sommaria delle circostanze sulle quali essi dovranno essere sentiti, nel termine di giorni sette prima della data fissata per il dibattimento;

5) l’elenco dei testimoni che il collegio intende ascoltare;

6) la data e la sottoscrizione del Presidente.

6. Nel corso del dibattimento, che si apre con l’esposizione dei fatti da parte del relatore, l’incolpato ed il pubblico ministero hanno diritto di produrre documenti, interrogare o far interrogare testimoni, di rendere dichiarazioni. L’incolpato, ove lo chieda o vi acconsenta, è sottoposto all’esame del collegio. L’incolpato ha la parola per ultimo.

7. Il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante acquisisce i documenti prodotti dall’incolpato e dal pubblico ministero; provvede all’esame dei testimoni e, subito dopo, all’esame dell’incolpato che ne abbia fatto richiesta o vi abbia acconsentito; procede d’ufficio, o su istanza di parte, all’ammissione e all’acquisizione di ogni eventuale ulteriore prova necessaria od utile per l’accertamento dei fatti.

8. Le dichiarazioni e i documenti provenienti dall’incolpato e dal pubblico ministero, gli atti formati ed i documenti acquisiti nel corso della fase istruttoria e del dibattimento sono utilizzabili per la decisione, così gli esposti e le segnalazioni inerenti la notizia di illecito disciplinare ed i verbali di dichiarazioni testimoniali redatti nel corso dell’istruttoria.

9. Terminato il dibattimento, il Presidente ne dichiara la chiusura, e dà la parola al pubblico ministero, all’incolpato e al suo difensore, per le loro conclusioni e per la discussione, che si svolge nell’ordine che precede; l’incolpato e il suo difensore hanno in ogni caso la parola per ultimi.

10. Conclusa la discussione, il collegio delibera il provvedimento a maggioranza.

11. Viene data immediata lettura alle parti del dispositivo con l’indicazione del termine per l’impugnazione.

12. La motivazione del provvedimento è predisposta dal relatore o da altro consigliere se il Presidente lo ritenga opportuno. Il provvedimento è sottoscritto dal Presidente del collegio e dal relatore e depositato nella segreteria del Consiglio dell’Ordine entro il termine di sessanta giorni dalla lettura del dispositivo. Copia integrale del provvedimento è notificato all’incolpato, al pubblico ministero, al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d’appello del distretto, al Consiglio Istruttore di Disciplina, nonché all’autore dell’esposto nel solo caso di proscioglimento. Nel caso di decisioni complesse, il termine per il deposito della motivazione può essere aumentato fino al doppio, con provvedimento del Presidente del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante allegato al dispositivo della decisione.

13. per quanto non specificatamente disciplinato, si applicano le norme del codice di procedura civile, se compatibili.

14. Il procedimento avanti il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante si conclude entro il termine di diciotto mesi dalla sua apertura; nel termine non sono calcolati i periodi di sospensione e quelli per i rinvii ottenuti dall’incolpato o gli eventuali rinvii dovuti all’impossibilità di costituire il collegio giudicante. Si tiene conto in ogni caso della sospensione feriale dei termini.

Art. 56. (Decisione disciplinare e sanzioni)

1. Con la decisione che definisce il dibattimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»; il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante può pronunciarsi con la medesima formula in ogni stato del procedimento;

b) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

2. L’avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l’incolpato non commetta altre infrazioni. L’avvertimento consiste nell’informare l’incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico e alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.

3. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando per la gravità dell’infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell’incolpato e il suo comportamento successivk al fatto non sia irrogata altra sanzione più grave.

4. La sospensione importa l’esclusione temporanea dall’esercizio della professione o dal tirocinio e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e gradi di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.

5. La radiazione consiste nell’esclusione definitiva dall’albo, elenco speciale o registro e impedisce l’iscrizione a qualsiasi albo, elenco speciale o registro tenuti da altro Consiglio dell’Ordine, salvo quanto stabilito nell’articolo 62, comma 7. La radiazione è inflitta per violazioni che rendono incompatibile la permanenza dell’incolpato nell’albo, elenco speciale o registro.

6. Nella determinazione della sanzione si tiene conto dell’eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

Art. 57. (Impugnazioni)

1. Avverso la decisione disciplinare è ammesso ricorso al Consiglio Nazionale Forense da parte dell’incolpato, da parte del procuratore della Repubblica e del procuratore generale presso la Corte d’Appello, rispettivamente del circondario e del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione; e da parte del Consiglio Istruttore di Disciplina nel solo caso di proscioglimento.

2. L’autore dell’esposto ha facoltà di presentare al Procuratore della Repubblica, al Procuratore generale, competenti per territorio e al Presidente del Consiglio Istruttore di Disciplina richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.

3. Il ricorso si propone con atto scritto, depositato presso la segreteria del Consiglio dell’Ordine cui appartiene il collegio giudicante che ha emanato la decisione impugnata nel termine di venti giorni dalla notifica eseguita ai sensi dell’articolo 55, comma 1, lettera m). Si applica, per quanto non specificato nel presente articolo, l’articolo 50 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e successive modificazioni.

4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo, ed enunciati i capi o i punti del provvedimento ai quali si riferisce l’impugnazione, i motivi dell’impugnazione con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.

5. Il ricorso è notificato al pubblico ministero ed al Procuratore Generale della Corte d’Appello che possono proporre impugnazione incidentale entro venti giorni dalla notifica. Ne è altresì data comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza dell’incolpato, se diverso dal Consiglio dell’Ordine che ha deciso.

6. La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento, salvo il provvedimento di sospensione cautelare di cui all’articolo 61.

7. Il giudizio si svolge secondo le norme previste per il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense di cui al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale presso la Corte di cassazione o da un suo sostituto.

8. In ogni caso di impugnazione da parte dell’incolpato, il Consiglio Nazionale Forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante.

9. Per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al Consiglio Nazionale Forense si applicano gli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

10. Avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense può essere proposto ricorso alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione, dall’incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d’appello al cui distretto appartiene l’incolpato. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l’articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

11. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile.

Art. 58. (Rapporto fra procedimento disciplinare e processo penale)

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto all’eventuale processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.

2. Il Consiglio Istruttore di Disciplina e il Consiglio dell’Ordine in sede Giudicante hanno il potere di acquisire atti e documenti appartenenti al processo penale presso l’Autorità Giudiziaria.

3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d’ufficio, l’organo procedente ne informa l’autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell’interdizione dalla professione inflitta all’avvocato dall’autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

Art. 59. (Riapertura del procedimento disciplinare)

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:

a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l’incolpato non lo ha commesso;

b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l’autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l’accertamento della responsabilità disciplinare, che il Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante non ha potuto valutare.

2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell’interessato o d’ufficio con le forme del procedimento ordinario.

3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il Consiglio dell’Ordine che ha emesso la decisione. In tal caso il Presidente lo assegna ad un Collegio Giudicante che deve essere diversamente formato da quello che ha emesso il precedente provvedimento.

Art. 60. (Divieto di cancellazione volontaria dall’albo)

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno della iscrizione nel registro di cui all’articolo 54, comma 1, non può essere deliberata la richiesta di cancellazione fatta dall’avvocato o dal praticante dell’avvocato sottoposto ad indagine in sede disciplinare, né essere accolta la richiesta del suo trasferimento. E ciò fino alla fine del procedimento.

2. Nel caso di cancellazione d’ufficio, il procedimento disciplinare rimane sospeso; può essere ripreso qualora l’avvocato o il praticante avvocato, cessate le ragioni che hanno imposto la cancellazione, si iscriva nuovamente. Dalla delibera di cancellazione rimangono sospesi i termini per la celebrazione del giudizio ed i termini di prescrizione.

Art. 61. (Sospensione cautelare)

1. La sospensione cautelare dalla professione o dal tirocinio deve essere deliberata dal Consiglio dell’Ordine competente, previa audizione dell’interessato, fatta salva la sua rinuncia, anche a mezzo di un Consigliere delegato, nei seguenti casi:

a) applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva emessa in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello;

b) pena accessoria di cui all’articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado;

c) applicazione di misura di sicurezza detentiva;

d) condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell’ambito dell’esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni;

e) in ogni altro caso in cui il fatto contestato sia di gravità tale da rendere necessaria la sospensione per la tutela del decoro dell’Avvocatura o dei diritti di terzi.

2. La decisione è deliberata in camera di consiglio, dopo aver concesso un termine per il deposito di difese non inferiore a dieci giorni. Gli atti del procedimento e la decisione devono essere immediatamente trasmessi al Consiglio Istruttore di Disciplina. . Nei casi di eccezionale urgenza il termine per il deposito di difese viene assegnato con il provvedimento di sospensione. In tale caso il Consiglio prende in esame le difese al fine della conferma, modifica o revoca del provvedimento assunto, quindi trasmette immediatamente gli atti del procedimento ed i provvedimenti assunti al Consiglio Istruttore di Disciplina.

3. La sospensione cautelare non può avere durata superiore a un anno ed è esecutiva dalla data della notifica all’interessato.

4. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di due anni dalla sua irrogazione, non sia deliberato il provvedimento sanzionatorio. Nel termine non si computano i periodi di cui all’articolo 55, comma 14.

5. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se venga deliberato di non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero se venga disposta l’irrogazione dell’avvertimento o della censura.

6. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d’ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.

7. Contro la sospensione cautelare, l’interessato può proporre ricorso avanti il Consiglio Nazionale Forense nel termine di venti giorni dall’avvenuta notifica nei modi previsti per l’impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

Art. 62. (Esecuzione)

1. La decisione emessa dal Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante non impugnata, quella emessa ai sensi dell’articolo 61 e la sentenza del Consiglio Nazionale Forense sono immediatamente esecutive.

2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell’impugnazione, per le decisioni del Consiglio dell’Ordine costituito in Collegio Giudicante, o dal quindicesimo giorno successivo alla notifica all’incolpato della sentenza emessa dal Consiglio Nazionale Forense .

3. Per l’esecuzione della sanzione è competente il Consiglio dell’Ordine al cui albo, elenco speciale o registro è iscritto l’incolpato. A tal fine il Consiglio Nazionale Forense trasmette senza ritardo al Consiglio dell’Ordine competente, affinché provveda all’immediata notifica all’incolpato, le copie autentiche della sentenza nel numero necessario alla notifica stessa.

4. Il Consiglio dell’Ordine, una volta perfezionata la notifica e verificata la data della stessa, invia all’incolpato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione nella quale indica la data di decorrenza finale della esecuzione della sanzione.

5. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione, nonché a tutti i Consigli dell’Ordine. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del Consiglio dell’Ordine competente per l’esecuzione.

6. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il Consiglio dell’Ordine determina d’ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

7. Decorsi cinque anni dalla data di esecutività del provvedimento sanzionatorio della radiazione, può essere richiesta una nuova iscrizione all’albo, all’elenco speciale o al registro, fermi restando i requisiti di cui all’articolo 15.

Art. 63. (Poteri ispettivi del Consiglio Nazionale Forense)

1. Il Consiglio Nazionale Forense può richiedere ai Consigli Istruttori di disciplina e ai Consigli dell’Ordine notizie relative all’attività disciplinare svolta; può inoltre nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell’albo speciale per il patrocinio avanti le magistrature superiori, ispettori per il controllo del regolare funzionamento dei Consigli Istruttori di Disciplina e dei Consigli dell’Ordine quanto all’esercizio delle loro funzioni in materia disciplinare. Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Gli ispettori redigono ed inviano al Consiglio Nazionale Forense la relazione di quanto riscontrato, formulando osservazioni e proposte. Il Consiglio Nazionale Forense può disporre la decadenza dei componenti i Consigli Istruttori di Disciplina chiedendo la loro sostituzione agli Ordini.

2. Analoghi poteri ispettivi possono essere esercitati per quanto riguarda i procedimenti in corso presso i Consigli dell’Ordine di appartenenza per la previsione transitoria di cui all’articolo 50.

TITOLO VI

DELEGA AL GOVERNO E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 64. (Delega al Governo per il testo unico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il CNF, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai princìpi e criteri direttivi seguenti:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l’elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

Art. 65. (Disposizioni transitorie)

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti in questa legge, da approvare entro il termine di cui al comma 3, si applicano se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.

2. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il CNF ed i Consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo.

4. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del mandato. In tal caso, gli organi eletti decadono alla data del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

5. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistono incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l’obbligo, pena la cancellazione dall’albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L’incompatibilità di cui all’art. 26, n. 10, tra la carica di consigliere dell’ordine e quella di componente del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense deve essere rimossa comunque non oltre la scadenza dei mandati in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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