Processo Tributario: nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile

Processo Tributario: nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile
Lunedi 20 Dicembre 2010

Processo Tributario
Nuovi termini processuali dopo la riforma del processo civile.
(Legge n. 69 del 18/06/2009, pubblicata in G.U. n. 140 del 19 giugno 2009, in vigore dal 4 luglio 2009).

Articolo
D.LGS. 546/92
Argomento Termini sino al 03/07/09
Nuovi termini
dal 04/07/2009
Note
3, co. 2 Regolamento preventivo di giurisdizione.
Termine per la riassunzione della causa.
6 mesi 3 mesi (Nuovo Termine) Il termine di 3 mesi decorre dalla comunicazione dell'ordinanza di regolamento o dell'ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito; in difetto, il processo si estingue.
38, co. 3 Termine lungo per l'appello ed il ricorso per Cassazione 1 anno + 46 gg. 6 mesi (Nuovo Termine) Indipendentemente dalla notificazione, il termine lungo di 6 mesi decorre dalla pubblicazione della sentenza.
Tale disposizione non si applica se la parte non costituita dimostri di non aver avuto conoscenza del processo per nullità della notificazione del ricorso e della comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza.
43, co. 1 Ripresa del processo sospeso o interrotto 6 mesi 3 mesi (Nuovo Termine) Se col provvedimento di sospensione non è stata fissata l'udienza in cui il processo deve proseguire, le parti devono chiedere la fissazione entro il termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia civile o amministrativa di cui all'art. 295 c.p.c..Il processo deve essere proseguito o riassunto entro il termine perentorio di 3 mesi dall'interruzione, altrimenti si estingue.
51, co. 1 Appello – Termine breve 60 gg. 60 gg. Immutato
54, co. 2 Appello incidentale 60 gg. 60 gg. Particolare procedura tributaria. Nello stesso atto di appello depositato può essere proposto, a pena di inammissibilità, appello incidentale.
62, co. 2 Ricorso per Cassazione 60 gg. 60 gg. Termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte.
63, co. 1 Cassazione – Giudizio di rinvio 1 anno + 46 gg. 3 mesi (Nuovo Termine) La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio può essere fatta da ciascuna delle parti non oltre 3 mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di Cassazione.
51, co. 2 Revocazione
(art. 395 nn.1-2-3-6 c.p.c.)
60 gg. 60 giorni E' di 60 giorni il termine per proporre la revocazione. Se i fatti menzionati nell'art. 395 nn. 1,2,3 e 6 c.p.c. avvengono durante il termine per l'appello, il termine stesso è prorogato dal giorno dell'avvenimento in modo da raggiungere i 60 giorni da esso.
64, co. 1 Revocazione
(art. 395 nn.4-5 c.p.c.)
1 anno + 46 giorni 6 mesi (Nuovo Termine) Casi particolari.
Indipendentemente dalla notificazione, la revocazione per i motivi particolari indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 c.p.c. non possono proporsi dopo decorsi 6 mesi dalla pubblicazione della sentenza.

NOTA: I nuovi termini si applicano ai giudizi instaurati dopo il 04 luglio 2009.

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