Le prestazioni INAIL a favore del dipendente: indennizzo in forma capitale o in forma di rendita

Le prestazioni INAIL a favore del dipendente: indennizzo in forma capitale o in forma di rendita
Giovedi 7 Novembre 2019

1)  L’assicurazione obbligatoria dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.)

L’INAIL è l’Ente assicuratore sugli INFORTUNI e le MALATTIE PROFESSIONALI che tutela –obbligatoriamente- tutte le categorie di lavoratori (*) nello svolgimento della loro attività lavorativa, compreso il rischio “in itinere” (percorso casa/lavoro).

Con quest’obbligo di legge il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre - in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro  (combinato disposto Artt. 2059 Codice Civile e 185 Codice Penale).

(*) Prevalentemente: tutti i lavoratori dipendenti, i Dirigenti, gli Artigiani, i Commercianti, i Soci Amministratori, i Professionisti di Società di professionisti (esclusi i Professionisti “associati”), i componenti i Consigli di Amministrazione delle società, i collaboratori titolari di pensione di vecchiaia, i componenti dell’impresa familiare, i lavoratori di prestazioni di collaborazioni marginali (ex art. 61 c.2 D.Lgs. 276/2003), i soci delle cooperative, gli associati in partecipazione, i prestatori di lavoro accessorio.

AVVERTENZA

Tale esonero confonde spesso i datori di lavoro che ritengono che, con il pagamento dei contributi obbligatori all’INAIL, la loro responsabilità civile (e penale) sia salvaguardata, non soffermandosi sul “salvo i casi in cui…”. 

Per questo motivo la garanzia assicurativa denominata R.C.O. (Responsabilità Civile Operai o Prestatori di Lavoro) è quella che, invece, tutela definitivamente il patrimonio aziendale o personale dell’imprenditore/datore di lavoro, sia per l’eventuale azione di “rivalsa INAIL”, che per DANNO BIOLOGICO, nei limiti previsti dalle condizioni di polizza.

2)  La “rivalsa (o diritto di surrogazione)” esperita dall’INAIL

E’ quel diritto previsto dal Codice Civile che, all’Art. 1916 (Diritto di surrogazione dell'assicuratore) recita: “L'assicuratore (n.d.r. anche l’INAIL è considerato tale) che ha pagato l'indennità è surrogato (n.d.r. si sostituisce a qualcuno in un diritto), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (n.d.r. in questo caso il datore di lavoro che non ha ottemperato alle norme di prevenzione e igiene sul lavoro previste, ad esempio, dal Decreto Legislativo 81/2008)Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, [dagli affiliati], dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici. L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.”

La limitazione alla “rivalsa dell’INAIL” –prevista anche dal Codice delle Assicurazioni Private, di cui all’ultimo comma dell’art.142 D. Lgs. n.209/2005- ove è stabilito che “in ogni caso l’ente gestore dell’assicurazione sociale (INAIL) non può esercitare l’azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell’assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti”, presuppone il diritto dell’infortunato di pretendere dal datore di lavoro anche il c.d. “danno differenziale” (vedi Nota successiva), comprensivo delle voci indennitarie di natura non patrimoniale che l’INAIL non riconosce, in quanto indennitarie e non risarcitorie.

3)  Danno biologico e Garanzia R.C.O.

Con il Decreto Legislativo 81/2008 il c.d. DANNO BIOLOGICO è stato riconosciuto anche dall’INAIL ed è corrisposto al lavoratore infortunato al di sopra della franchigia del 6% (vedi sotto: Prestazioni INAIL da danno biologico).

Ciò significa che, fino a quella percentuale in franchigia, il risarcimento per DANNO BIOLOGICO al lavoratore spetta direttamente ed esclusivamente al datore di lavoro, ferma restando la sua comprovata responsabilità sull’infortunio sul lavoro.

Nel merito assicurativo, la garanzia facoltativa denominata R.C.O. è quella preposta, come detto sopra, a tutelare il datore di lavoro da questa tipologia di richieste di risarcimento.

Ma le polizze-prodotto sono spesso proposte in default con due limitazioni importanti e derogabili con sopra-premio: 1) la medesima franchigia del 6% a carico dell’Assicurato, che è consigliabile limitare da percentuale a cifra fissa (3/5 mila euro) per sinistro; 2) l’esclusione delle Malattie Professionali.

Inoltre la Garanzia R.C.O. consente di beneficiare delle spese e dell’assistenza legale (in sede giudiziale, stragiudiziale, civile e penale) a carico dell’Assicuratore, fino a quando ne ha interesse, nel limite del quarto del massimale per il danno cui si riferisce la domanda.

Per percentuali d’invalidità superiori al 6% ed erogate al lavoratore dall’INAIL, l’Ente ha il medesimo diritto di “rivalsa”, il lavoratore ha il diritto a percepire il risarcimento del “danno differenziale” dal datore di lavoro responsabile, il tutto tutelato dalla medesima garanzia assicurativa della R.C.O. a difesa del patrimonio del datore di lavoro medesimo.

Tutto ciò premesso, analizziamo compiutamente nel merito quanto ci suggerisce l’INAIL sul lavoro subordinato:

4) Le prestazioni INAIL a favore del dipendente

Indennità per inabilità temporanea assoluta

Nei casi di inabilità che comporti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni, l’INAIL paga l’indennità giornaliera (retribuzione giornaliera media nei 15 gg. precedenti).

L’indennità viene erogata dal quarto giorno successivo alla data di infortunio o manifestazione della malattia professionale fino alla guarigione clinica.

L’indennità è calcolata sulla retribuzione giornaliera:

  • 60% fino al 90° giorno e

  • 75% dal 91° giorno fino alla guarigione clinica.

  • nessuna indennità per inabilità temporanea spetta nell’ambito dell’assicurazione per infortuni domestici.

Avuto riguardo alla natura sostitutiva di reddito, la prestazione è soggetta ad IRPEF. 

Prestazione INAIL da danno biologico (dal 25 luglio 2000)

L’art. 13 del D.Lgs. 38/2000 precisa che il DANNO BIOLOGICO è la lesione dell'integrità fisica e psichica del soggetto, medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato (nel diritto italiano il c.d. DANNO BIOLOGICO consiste nella lesione dell'interesse, costituzionalmente garantito, all'integrità fisica della persona. Questo sussiste in presenza di una lesione fisica o psichica della persona per combinato disposto degli Artt. 32 Costituzione e 2043 C.C. ). Trattasi cioè di fattispecie totalmente indipendente dalla capacità produttiva del danneggiato (DANNO NON PATRIMONIALE).

La giurisprudenza ritiene che esista un danno alla salute nel caso di:

  • Modificazione all'aspetto esteriore di una persona;

  • Riduzione dalla capacità di relazionarsi con altri individui;

  • Riduzione della capacità lavorativa, ossia dell'attitudine di una persona a lavorare;

  • Perdita di chance lavorative;

  • Perdita della capacità sessuale;

  • Danno psichico.

I requisiti per avere diritto alla prestazione sono:

  • causa lavorativa dell’infortunio o della malattia

  • grado di menomazione dell’integrità psicofisica compreso tra il 6% ed il 100%.

Le menomazioni conseguenti alle lesioni psicofisiche sono indennizzate dall’INAIL, senza alcun riferimento alla retribuzione, in base a:

  • tabella menomazioni

  • tabella indennizzo danno biologico.

 Nozioni 

5) DANNO NON PATRIMONIALE

Lesioni personali (si distinguono in volontarie e colpose. Le lesioni colpose sono di norma perseguibili per querela, ma sono perseguibili d'ufficio se sono malattie professionali o lesioni gravi o gravissime derivanti da infortunio sul lavoro.

Le lesioni personali colpose sono così descritte nell'articolo 590 del Codice Penale:

  • « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239 (...) »

Le lesioni personali sono classificate in base alla prognosi del soggetto leso:

  • Lievissime – lesioni personali che conducono a malattia (per il Codice Penale le lesioni/infortuni sono classificate come malattie) o incapacità di svolgere attività della vita quotidiana per un tempo non superiore ai 20 giorni (penalmente perseguibile con querela della parte offesa, salvo aggravanti)

  • Lievi - tra 21 e 40 giorni (se la lesione è volontaria il medico è obbligato al referto; penalmente è perseguibile d’ufficio);

  • Gravi - superiori ai 40 giorni (penalmente rientrano nelle circostanze aggravanti ex-Art. 583 Codice Penale. "Circostanze aggravanti");

  • Gravissime - malattia insanabile (come sopra).

Danno biologico, Danno morale, Danno esistenziale, Danno da perdita di chance e Danno edonistico sono giudicati in ambito del DANNO NON PATRIMONIALE (c.d. “pecunia doloris”); il Danno tanatologico (la morte successiva all’evento) è risarcibile ma non indennizzabile dall’INAIL. 

6) DANNO PATRIMONIALE

  • Danno emergente (è la perdita subita: si quantifica secondo la perdita che ha subito il patrimonio del creditore dalla mancata, inesatta o ritardata prestazione del debitore o da un danno cagionato).

  • Lucro cessante (è il mancato guadagno: si fa riferimento ad una situazione futura, e non ad una presente come quella che abbiamo visto nel danno emergente. In questo caso si guarda alla ricchezza che il creditore non ha conseguito in seguito al mancato utilizzo della prestazione dovuta dal debitore. Trattandosi di evento futuro e solo prevedibile, per ottenere il risarcimento sarà necessaria una ragionevole certezza circa il suo accadimento.

7) Schema semplificato di DANNO BIOLOGICO: indennizzo INAIL

Danno biologico subito dal dipendente 

a) Fino al 6% l'INAIL  non corrisponde indennizzo per il danno biologico, per il danno esistenziale, per il danno morale (danni non patrimoniali), nonché per le conseguenze di danno patrimoniale.

b) Dal 6% al 16% l'INAIL risponde con indennizzo in forma di capitale del danno biologico + indennizzo per le conseguenze di danno patrimoniale. Adotta proprie Tabelle valutative indennitarie diverse da quelle civilistiche risarcitorie (vedi Tabella Tribunale di Milano).

c) Dal 16% al 100% l'INAIL risponde con indennizzo in forma di rendita per il danno biologico, integrata per le conseguenze di danno patrimoniale di una ulteriore quota/rendita commisurata ai gradi di menomazione, alla retribuzione percepita ed al coefficiente individuato nell’apposita “tabella dei coefficienti in vigore all’INAIL”.

Schema semplificato di DANNO BIOLOGICO: risarcimento civilistico

Danno biologico subito dal dipendente 

a) Fino al 6% il DATORE DI LAVORO risponde della richiesta di risarcimento del dipendente (o dei suoi aventi diritto) del danno biologico (non patrimoniale), sempreché il datore di lavoro sia riconosciuto civilmente responsabile.

b) Dal 6% al 100% il DATORE DI LAVORO risponde dell’eventuale regresso esperito dall’INAIL qualora sia riconosciuto civilmente responsabile; inoltre risponde dell’eventuale “danno differenziale” (Nota: differenza fra somma delle voci civilistiche spettanti per risarcimento e somma dell’indennizzo erogata dall’INAIL in forma di rendita, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Non si cumulano gli indennizzi INAIL con il risarcimento civilistico, ma si integrano per differenza).

Fausto Spaggiari - Consulente

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