Per le operazioni soggettivamente inesistenti la prova è a carico dell'Ufficio

Per le operazioni soggettivamente inesistenti la prova è a carico dell'Ufficio

Nel caso di asserita inesistenza soggettiva dell'operazione, grava sull'Ufficio l'onere di dimostrare la fittizia interposizione del cedente e la conoscenza dell'intento frodatorio da parte del cessionario.

Decisione: Ordinanza n. 25545/2017 Cassazione Civile - Sezione VI

Mercoledi 21 Febbraio 2018

Massima: Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture ai fini IVA ed IRPEG, in quanto relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/ committente che richiede la detrazione, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili" (Cass. Sez. V, 428/15, 12650/17; Sez. VI-5, 13238/17; cfr. Corte Giust. 22/10/2015, C-277/14)».

Osservazioni.

La questione affrontata dalla Suprema Corte riguardava un avviso di accertamento col quale venivano riprese a tassazione alcune operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, perché fatturate alla contribuente da una cd. "società cartiera".

In sede di appello l'atto di accertamento veniva annullato all'esito di una consulenza tecnica d'ufficio, ma l'Agenzia delle Entrate ricorreva per Cassazione, ritenendo ampiamento provato che la società era una vera e propria cartiera, e sotto questo profilo riteneva la decisione del Giudice di appello in violazione degli artt. 2729 e 2697 codice civile.

Nel rigettare il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha ritenuto che il giudice di appello avesse fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova, e che il terzo motivo di ricorso proposto dall'Ufficio veicolasse in realtà censure di merito attinenti alla valutazione el materiale probatorio da parte dei giudici, in contrasto con l'orientamento (definito "granitico" nel corpo della pronuncia) per cui il ricorso in Cassazione non rappresenta uno strumento per accedere a un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della pronuncia impugnata.

Giurisprudenza rilevante.

Cass. 428/2015

Cass. 12650/2017

Cass. 13238/2017

Corte di Giustizia Europea, C-277/14

Disposizioni rilevanti.

Codice civile

Vigente al: 18-02-2018

Art. 2697 - Onere della prova

Chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.

Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.

Art. 2729 - Presunzioni semplici

Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 5 Ordinanza n. 25545 del 27/10/2017

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