Impugnazione dell'avviso di accertamento tributario non recapitato al destinatario assente

Impugnazione dell'avviso di accertamento tributario non recapitato al destinatario assente

Con l’ordinanza n. 4049/2018, pubblicata il 20 febbraio scorso, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa alla decorrenza dei termini per impugnare l’avviso di accertamento tributario nel caso di mancato recapito della raccomandata contenente il suddetto avviso presso il domicilio del contribuente per temporanea assenza di quest’ultimo.

Lunedi 26 Febbraio 2018

Gli Ermellini con la suddetta ordinanza hanno ribadito il proprio orientamento secondo il quale il dies a quo decorre dall’undicesimo giorno dalla data dell’avviso di giacenza o dalla data del ritiro del plico presso l’ufficio postale nel caso in cui il suddetto ritiro è antecedente al termine per la giacenza.

IL CASO: Un contribuente impugnava un avviso di accertamento entro il termine dei sessanta giorni decorrenti dalla data del ritiro del plico presso l’ufficio postale. Il suddetto ritiro era avvenuto oltre il decorso dei termini di giacenza.

La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale confermava la sentenza di primo grado ritenendo tardivo il gravame proposto dal contribuente. Secondo i giudici di secondo grado non si poteva considerare quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomanda contenente l’avviso di accertamento, in quanto la notifica si era perfezionata con il deposito dell’avviso di compiuta giacenza del plico non ritirato nei termini.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, il contribuente proponeva ricorso per Cassazione sostenendo che la decorrenza del termine per l’impugnazione si ha dalla data del ritiro dell’atto.

LA DECISIONE: Gli Ermellini hanno rigettato il ricorso, confermando quindi la decisione emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, evidenziando che:

  1. Come più volte affermato dalla stessa Corte di Cassazione, in caso di mancato recapito della raccomandata contenente l’avviso di accertamento all’indirizzo del destinatario, la notifica eseguita in via diretta dall’ufficio fiscale ai sensi dell’art. 14 della legge n. 890/82 deve intendersi eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata di trasmissione dell’avviso di giacenza), oppure, se anteriore, dalla data del ritiro del plico ed è da tale data che decorre il termine per proporre l’impugnazione avverso il provvedimento, non potendo considerarsi quale dies a quo il giorno del ritiro della raccomandata da parte del destinatario, trovando applicazione analogicamente l’articolo 8 della legge 890/1992, relativo alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta (Cass. 2047/2016);

  2. Il suddetto indirizzo è stato confermato dalla stessa Corte di Cassazione con la recente sentenza n. 19958/2017, con la quale è stato “escluso che il momento di sostanziale perfezionamento della notifica possa coincidere con il ritiro del plico raccomandato presso l’ufficio postale, poiché in tal modo si rimetterebbe al destinatario la scelta del momento a far data del quale far decorrere il termine per l’impugnazione dell’atto notificato con conseguente compressione dell’interesse del soggetto notificante”

  3. Pertanto, per il perfezionamento della notifica ai fini della decorrenza del termine per proporre l’impugnazione contro l’atto impositivo, la regola da applicare è quella secondo la quale la notificazione si considera eseguita una volta decorsi dieci giorni dalla data di spedizione, con raccomandata, dell’avviso di giacenza, mentre la data del ritiro del plico, successiva al primo termine non può considerarsi fiscalmente rilevante.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 5, Ordinanza n. 4049 del 20/02/2018

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