Domanda di accertamento negativo del credito e interruzione della prescrizione.

Domanda di accertamento negativo del credito e interruzione della prescrizione.

Con l’ordinanza n. 15292/2020, pubblicata il 17 luglio 2020, la Corte di Cassazione si è pronunciata sull’idoneità o meno della domanda giudiziale di accertamento negativo del credito ai fini dell’interruzione della prescrizione.

Venerdi 24 Luglio 2020

IL CASO: La vicenda trae origine dalla sentenza con la quale il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda proposta da un assistito nei confronti dell’INAIL e dell’INPS tesa ad accertare l’intervenuta prescrizione dei crediti contenuti in alcune cartelle di pagamento.

L’appello proposto dagli Enti avverso la suddetta sentenza veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di Appello. Pertanto, rimasta soccombente in entrambi i gradi di giudizio, l’Agenzia delle Entrate- Riscossione interponeva ricorso per cassazione deducendo l’erroneità della decisione impugnata per avere la Corte territoriale ritenuta maturata la prescrizione quinquennale del credito portato dalle cartelle di pagamento, dovendosi applicare invece il termine ordinario di prescrizione e per non aver ritenuto atti idonei ad interrompere la prescrizione gli sgravi effettuati dall’ente e non contestati dal contribuente e il deposito del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

LA DECISIONE: I Giudici della Suprema Corte, dopo aver ricordato che ai sensi del primo comma dell’art. 2943 del codice civile, l’interruzione della prescrizione si verifica tutte le volte in cui viene iniziato un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo, hanno dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando che la domanda di accertamento negativo proposta dal debitore non è sufficiente ai fini dell’interruzione della prescrizione, essendo invece necessaria una domanda da parte del creditore.

In altri termini, secondo gli Ermellini, poiché la ratio della prescrizione è quella di sanzionare l’inerzia del titolare nell’esercizio del diritto, l’interruzione non è configurabile con l’azione promossa dal soggetto passivo del rapporto che è rivolta a contestare l’esistenza del diritto.

Il primo comma dell’art. 2943 del codice civile, hanno concluso, ai fini dell’interruzione della prescrizione richiede la notifica della domanda giudiziale sul presupposto che si tratti di una domanda proposta dal creditore nei confronti del debitore e non viceversa.

Allegato:

Cassazione civile ordinanza n.15292 2020

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