Divorzio: lasciare il lavoro non giustifica un aumento dell'assegno

Divorzio: lasciare il lavoro non giustifica un aumento dell'assegno
Lunedi 12 Febbraio 2018

Con l'ordinanza n.3015/2018, pubblicata il 7 febbraio 2018, la Corte di Cassazione è tornata ad occuparsi della questione relativa al diritto dell'ex coniuge all’assegno di divorzio, affermando che non ha diritto all’aumento del suddetto assegno l’ex coniuge che si dimette volontariamente dal lavoro, in quanto il tenore di vita matrimoniale non è più parametro di riferimento, mentre è necessario verificare il raggiungimento dell’indipendenza ed autosufficienza economica.

IL CASO: Il Tribunale revocava l’assegnazione della casa coniugale assegnata in sede di divorzio all’ex moglie e rigettava la domanda formulata da quest’ultima di aumentare l’importo dell’assegno divorzile posto a carico dell’ex marito.

La sentenza di primo grado veniva confermata in sede di appello: la Corte Territoriale rigettava anche il gravame incidentale formulato dall’ex marito che chiedeva l’eliminazione dell’assegno di divorzio. Secondo i giudici di secondo grado, l’ex moglie non aveva diritto all’assegnazione della casa coniugale in quanto l’unico figlio della coppia era maggiorenne e dimorava presso il padre, nè aveva diritto all’aumento dell’assegno di divorzio in quanto la stessa era proprietaria di un appartamento, dal quale percepiva un canone di locazione, e di un terreno, oltre a beneficiare di un reddito derivante da un’attività lavorativa svolta in una società.

Pertanto, l’ex moglie soccombente proponeva ricorso per Cassazione deducendo fra l’altro la violazione e falsa applicazione dell’articolo 5 della legge n. 898 del 1970, e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, non avendo la sentenza impugnata considerato che l’integrazione dell’assegno era necessaria per conservare il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha ritenuto corretta la decisione della Corte di Appello che ha tenuto conto della breve durata della convivenza matrimoniale (circa sei anni), delle condizioni personali ed economiche dell’ex moglie, la quale era abilitata all’esercizio della professione forense e proprietaria di immobili e che aveva rinunciato volontariamente al lavoro.

Secondo i giudici di legittimità:

- La conservazione del tenore di vita matrimoniale, richiamato dalla ricorrente a sostegno della richiesta di quantificazione dell’assegno di divorzio in misura superiore a quello che gli era stato riconosciuta, non costituisce più un parametro di riferimento utilizzabile né ai fini del giudizio sull’an debeatur né di quello sul quantum debeatur, la cui determinazione è finalizzata a consentire all’ex coniuge il raggiungimento dell’indipendenza economica (Cass n. 11504, 15481, 23602, 20525, 25327 del 2017);

- Al fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile non sono sufficienti lo squilibrio o il divario tra le condizioni reddituali delle parti, all’epoca del divorzio, ne' il peggioramento delle condizioni del coniuge richiedente l’assegno rispetto alla situazione (o al tenore) di vita matrimoniale. Occorre invece prendere in considerazione la mancanza della “indipendenza o autosufficienza economica” di uno dei coniugi, intesa come impossibilità di condurre con i propri mezzi un’esistenza economicamente autonoma e dignitosa;

- Ai fini della determinazione della “soglia dell’indipendenza economica occorrerà aver riguardo alle indicazioni economiche provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità, quale, nei casi singoli, da questa coscienza configurata e di cui il giudice deve farsi interprete ad essa rapportando, senza fughe, le proprie scelte valutative, in un ambito necessariamente duttile, ma non arbitrariamente dilatabile”.

- In merito alla questione relativa alla revoca dell’assegnazione della casa coniugale, la Corte di Cassazione ha ribadito, con la sentenza in commento, il principio secondo il quale “il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti, conviventi con i genitori: tale ratio protettiva, che tutela l’interesse dei figli a permanere nell’ambiente domestico in cui sono cresciuti, non è configurabile in presenza di figli economicamente autosufficienti, sebbene ancora conviventi, verso cui non sussiste alcuna esigenza di speciale protezione (Cass. 25010/2007, in ambito divorzile; Cass. 21334/2013 in sede di separazione).

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