La clausola vessatoria illeggibile è valida se sottoscritta dal contraente

La clausola vessatoria illeggibile è valida se sottoscritta dal contraente
Venerdi 16 Febbraio 2018

Con l’ordinanza n. 3307/2018, depositata il 12 febbraio 2018, la Corte di Cassazione si è occupata della questione relativa alla validità o meno delle clausole vessatorie inserite nei contratti conclusi con la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti, affermando il seguente principio di diritto:

In materia di contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in modo uniforme determinati rapporti (nella specie, utenza telefonica), la clausola con cui si stabilisce una deroga alla competenza territoriale ha natura vessatoria e deve essere, ai sensi dell’art. 1341, secondo comma, cod. civ., approvata espressamente per iscritto. Qualora la medesima risulti scarsamente o per nulla leggibile, sia perché il modello è in fotocopia sia perché i caratteri grafici sono eccessivamente piccoli, il contraente debole può esigere dalla controparte che gli venga fornito un modello contrattuale pienamente leggibile; ma , ove ciò non abbia fatto, non può lamentare in sede giudiziale di non aver rettamente compreso la portata della suddetta clausola derogatoria”.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di legittimità nasce dalla richiesta di risarcimento danni formulata da una società nei confronti di una compagnia telefonica per il ritardo di oltre otto mesi nell’attivazione della linea telefonica.

Si costituiva nel giudizio la società telefonica eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di altro Tribunale in virtù di una clausola contenuta nel contratto sottoscritto con l’attore. Il Tribunale accoglieva la domanda di quest’ultimo e condannava la società telefonica al pagamento di un ingente somma a titolo di risarcimento danni. In sede di gravame, la sentenza di primo grado veniva totalmente riformata. La Corte territoriale dichiarava l’incompetenza territoriale del Tribunale adito e condannava l’appellata alla restituzione in favore della società appellante delle somme percepite in virtù della sentenza di primo grado.

Pertanto, la sentenza di appello veniva impugnata in Cassazione dalla parte soccombente la quale deduceva l’errata interpretazione dell’art. 1341, seconda comma, codice civile, e violazione delle norme sulla competenza.

NORMA DI RIFERIMENTO: ART. 1341 Cod. Civ. CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità , facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l' esecuzione , ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze , limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

LA DECISIONE: Gli Ermellini nel ritenere infondato il motivo hanno rigettato il ricorso evidenziando che:

  1. La clausola che preveda la deroga alla competenza territoriale è per esplicita previsione dell’art. 1341 secondo comma, codice civile, una clausola vessatoria, per la quale è richiesta l’esplicita approvazione per iscritto da parte del soggetto contraente c d debole (Cass. Ord. 14 ottobre 2009 n. 21816);

  2. Secondo quanto previsto dal primo comma dell’art. 1341 codice civile, le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro “ se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza”;

  3. La stessa Corte di Cassazione con un precedente molto risalente ha affermato che la specifica approvazione per iscritto delle clausole onerose previste dall’art. 1341 codice civile, rende inammissibile la presunzione di una loro mancata conoscenza per l’asserito insufficiente rilievo tipografico o per la loro scarsa leggibilità (Cass. Sentenza 11 ottobre 1973 n. 2562);

  4. L’eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall’onere di vigilare affinché non vengano apposte firme “ad occhi chiusi”;

  5. Poiché l’art. 1341 codice civile, primo comma, prevede, l’efficacia delle clausole che il contraente avrebbe dovuto conoscere con l’ordinaria diligenza, la ricorrente non può addurre, a sostegno della propria tesi, il fatto che la clausola non fosse “chiaramente comprensibile e decifrabile”;

  6. Inoltre, la ricorrente non ha mai contestato, neanche in sede di ricorso per Cassazione, che il fac-simile del contratto prodotto nel giudizio di merito fosse diverso nel contenuto rispetto al documento, poco leggibile, effettivamente sottoscritto;

  7. Non è riconducibile all’effettiva impossibilità di fermare l’attenzione sul contenuto della clausola, la scarsa possibilità di conoscenza lamentata dalla società ricorrente, ma ad una sostanziale disattenzione del soggetto che ha firmato senza leggere o, in alternativa, non si è preoccupato di farsi consegnare un documento pienamente leggibile.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 3 Ordinanza n. 3307 del 12/02/2018

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