Avvocati: contenuto ed ambito di operatività dell'obbligo di preventivo scritto.

Avvocati: contenuto ed ambito di operatività dell'obbligo di preventivo scritto.
Lunedi 5 Marzo 2018

Il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso una Scheda dell'Ufficio Studi n. 67 del 12 ottobre 2017 in tema di “ Accordo sul compenso: oneri e obblighi informativi”, che chiarisce contenuti e ambiti di applicazione dell'art. 13 comma 5, L. n. 247/12, come modificato dall’art. 1, comma 141, lett. d, L. n. 124/17 (c.d. Legge annuale per il mercato e la concorrenza).

In particolare nella suddetta scheda è affrontata la questione dell'obbligo per l'avvocato di comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale (c.d. obbligo di preventivo scritto).

Più in generale il comma 5 dell'art. 13 pone a carico dell'avvocato una serie di oneri informativi, che si possono distinguere in due categorie:

  1. l’avvocato deve rendere noto al cliente il livello della complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico.

    L'art. 27 del Codice deontologico integra la suddetta previsione legislativa disponendo che l’avvocato specifichi al cliente: a) le attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione, ivi compresa la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione alternativa delle controversie; b) la possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato; c) la prevedibile durata del processo; d) gli estremi della propria polizza assicurativa.

    A tali oneri, l’avvocato potrà adempiere anche oralmente, mentre la forma scritta è richiesta unicamente per l’indicazione del presumibile costo della prestazione.

  2. L'avvocato ha l'onere di comunicazione in forma scritta della misura prevedibile dei costi e accordo sul compenso.

    - Sul punto la nota chiarisce che la comunicazione debba essere effettuata in forma scritta “a colui che conferisce l’incarico”, e ciò comporta che essa intervenga dopo l’accettazione dell’incarico, mentre restano di fatto escluse dall’operatività dell’obbligo tutte quelle prestazioni che debbono necessariamente rendersi nell’immediato e che ivi si esauriscono, quali ad es.: la consulenza resa in maniera orale e contestuale alla richiesta, la difesa e l’interrogatorio in carcere di persona arrestata, il procedimento per direttissima, costituzioni e redazione di atti di particolare urgenza, e tutte le altre fattispecie nelle quali non è oggettivamente possibile assolvere al dovere di informativa, come nelle ipotesi di difesa di soggetti latitanti ed irreperibili, etc.

    - In particolare devono essere indicate, a garanzia della trasparenza e corretta informazione, le voci di costo, distinguendo tra oneri (ad esempio, contributo unificato), spese (ad esempio, per notifiche, copie o trasferte, così come quelle forfettarie) e compenso per l’avvocato, determinato secondo i criteri di cui all’art. 13, comma 3 L.P., individuando – se consentito dalle concrete caratteristiche dell’incarico – le principali fasi del procedimento giudiziale o dell’attività stragiudiziale.

    - Il mancato adempimento dell’obbligo di comunicazione in forma scritta, o comunque la mancanza dell’accordo sul compenso, comporterà l’applicazione del comma 6 del medesimo art. 13 e dunque il ricorso ai parametri per la determinazione del costo della prestazione

- In ogni caso, la violazione dell’obbligo di comunicazione “scritta” non risulta idonea a provocare la nullità dell’accordo e la conseguente inefficacia del contratto d’opera professionale.

- La disposizione in parola, precisa la Nota, può essere qualificata in termini di “norma di comportamento dei contraenti” e non già quale “norma di validità del contratto” e, secondo la Suprema Corte di Cassazione, la violazione delle norme di comportamento, “tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto.....non incide sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso che non è idonea a provocarne la nullità”.

- L’inosservanza di tale obbligo, però, potrebbe rilevare sul piano disciplinare.

Risorse Correlate:

Parametri Forensi Civili D.M.55/2014

Parametri Stragiudiziali D.M.55/2015

Allegato:

Nota Ufficio Studi del Cnf

Vota l'articolo:
0 / 5 (0voti)

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.098 secondi