Tribunale di Verona: la liquidazione dei parametri non è retroattiva

Tribunale di Verona: la liquidazione dei parametri non è retroattiva
Una sentenza controcorrente rispetto alle recenti pronunce della Cassazione in materia di retroattività dei parametri forensi per la liquidazione giudiziale dei compensi.
Mercoledi 31 Ottobre 2012

Riportiamo l'estratto della sentenza del Tribunale di Venezia, segnalata dall' Avv. Luigi Miniati, in cui il Giudice dedica ampio spazio, con argomentazioni convincenti e condivisibili, al tema della liquidazione delle spese legali, alla stregua dei nuovi parametri ministeriali.

 

....OMISSIS....

Peraltro, per quanto attiene alla concreta liquidazione della somma da riconoscere all'attrice a titolo di rimborso delle spese di lite, occorre chiedersi se essa debba avvenire in base al regolamento 140/2012 entrato in vigore il 23 agosto 2012 oppure in base al regime tariffario, abrogato dall'art. 9, comma 1, del d.l.1/2012.
Sul punto va evidenziato come l'art. 9 del d.l. n. 1/12 e il regolamento 140/2012 contengono sia norme di diritto sostanziale (quelle che regolano il rapporto cliente-avvocato) sia norme di diritto processuale (quelle che indirizzano la condanna ex art. 91 c.p.c.).
L'art.9 non contiene norme di diritto transitorio, se non la proroga dell'applicazione delle tariffe fino al 24 luglio 2012 "limitatamente alle liquidazioni giudiziali", mentre l'art. 41 del D.M. n. 140/12 prevede la propria applicabilità alle "liquidazioni" successive al 23 agosto.
Si noti che quest'ultima disposizione si riferisce all'applicazione, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., dei parametri, ma riguarda, in mancanza o in caso di invalidità dell'accordo sul compenso, anche il rapporto tra cliente ed avvocato.
Si tratta allora di stabilire se il nuovo regime dei parametri si applichi anche ai processi pendenti alla data del 23 agosto 2012 e tale verifica va compiuta in virtù del criterio interpretativo di cui all'art. 11 disp. prel. che impone di valutare se la norma, in questo caso di natura processuale, nella sua interpretazione retroattiva abbia una ragionevole giustificazione e non incontri limiti in particolari norme costituzionali.
Non si può invece tener conto, ai fini della predetta indagine, del principio giurisprudenziale che regolava la fattispecie della successione di tariffe professionali forensi. Il nuovo sistema di determinazione del compenso dell'avvocato infatti non è una naturale evoluzione del precedente ma, oltre a seguire alla sua espressa abrogazione, muove da presupposti e criteri completamente diversi, primo tra tutti quello della possibilità di maggiorazioni e riduzioni del compenso.

La prima opzione interpretativa possibile è quella che, muovendo dal riferimento al momento della liquidazione presente nell'art. 41 del D.M. 140/2012, giunge ad affermare l'utilizzabilità dei nuovi criteri ai fini della determinazione del compenso da porre a carico del soccombente per tutte le attività difensive che siano condotte a termine dopo l'entrata in vigore del regolamento medesimo, vale a dire il 23 agosto 2012, con la precisazione che il momento ultimo da considerare a tali fini è quello dell'esaurimento della fase in cui si è svolta l'attività.
Sul punto deve però innanzitutto evidenziarsi come il dato letterale della norma in esame non deponga univocamente in tal senso. Essa, infatti, si limita ad individuare il momento a partire dal quale vanno utilizzati i nuovi criteri ma non precisa quali siano le attività alle quali applicarli, ed in particolare se si tratti di attività difensive precedenti o successive al menzionato momento della liquidazione.
Ancora non può sottacersi come l'interpretazione sopra citata non paia idonea a superare il vaglio di ragionevolezza di cui si è detto, ponendosi in contrasto con il parametro dell'art. 3 Cost., con la conseguenza che sarebbe possibile disapplicare l'art. 41 D.M. 140/2012. Essa darebbe luogo infatti ad una applicazione retroattiva della nuova disciplina che è irragionevole perché inciderebbe sulle aspettative maturate da avvocati e parti del giudizio prima della instaurazione della causa, e in molti casi diversi anni prima dell'entrata in vigore della riforma, senza una adeguata giustificazione.
Per cogliere appieno tale profilo occorre considerare che, avuto riguardo, in particolare, all'entità dei valori medi di liquidazione, al più restrittivo regime in tema di prova delle spese e alla presenza di una norma sanzionatoria come l'art. 4, ultimo comma (disposizione che si riferisce alle liquidazioni ai sensi dell'art. 91 cpc e che riguarda i difensori di entrambe le parti), previsti dal D.M. 140/2012, il nuovo sistema è, nel suo complesso e in astratto, meno favorevole, rispetto a quello previgente, sia per la parte vittoriosa del giudizio che per il difensore di essa che per il soccombente. Resta ferma peraltro la possibilità che in concreto la liquidazione operata in base ai parametri risulti pari o anche superiore a quella effettuata in base alle tariffe, sebbene, nemmeno in tale ipotesi, si possa tener conto della più favorevole disciplina in tema di spese di cui al D.M. 127/2004.
Si noti poi che a giustificare l'opzione interpretativa in esame non potrebbe valere nemmeno la valorizzazione della ratio, sottesa alla riforma di favorire il mercato e, indirettamente, anche l'accesso alla giustizia, attraverso la incentivazione di accordi sul compenso tra avvocati e clienti, perché tali obiettivi non possono che valere pro futuro.
 
Una seconda soluzione porta ad attribuire rilievo, come discriminante, al momento del compimento di ciascun singolo atto difensivo, cosicchè si dovrebbe ricorrere alle tariffe per le prestazioni difensive compiute sotto la loro vigenza e ai parametri per gli atti difensivi compiuti dopo il 23 agosto 2012, secondo una rigorosa applicazione del principio tempus regit actum.
Una simile tesi presenta, però, un inconveniente di ordine sistematico. Essa infatti dà luogo ad un regime transitorio differente per le norme di diritto processuale e per quelle di diritto sostanziale, contenute nel d.l. 1/2012 e nel D.M. 140/2012.
Le disposizioni, anche in tema di liquidazione giudiziale del compenso, relative al rapporto tra professionista e cliente presenti nel nuovo sistema normativo non possono che riferirsi ai rapporti di mandato sorti successivamente al 25 gennaio 2012, data di entrata in vigore del d.l. 1/2012.
Ciò si evince chiaramente dalla scelta di fondo della riforma di ridurre a due, rispetto agli originari quattro previsti dall'art. 2233, primo comma, c.c., i criteri di determinazione del compenso del professionista (accordo o, in caso di mancanza o di invalidità di esso, liquidazione giudiziale).
Ancora l'art. 9, comma 4, del D.M. 140/2012 ha posto a carico del professionista alcuni specifici obblighi informativi, primo fra tutti quello di rendere noto al cliente il preventivo di massima, che sono ipotizzabili solo nella fase precedente la conclusione del contratto e non certo rispetto a rapporti iniziati da tempo e tantomeno rispetto a quelli esauriti.
Non va sottaciuto poi che, anche in questo, l'applicazione dei parametri ad accordi raggiunti prima del 25 gennaio 2012, e che proseguano dopo tale data, è irragionevole se si considera che: tali contratti sono stati etero integrati nel momento genetico, quantomeno con riguardo ai diritti, e il diritto al pagamento del corrispettivo dell'avvocato è sorto al momento della stipulazione del contratto, sebbene diventi liquido ed esigibile al termine dell'incarico.
 
Proprio gli inconvenienti delle tesi fin qui esaminate inducono questo Giudice a propendere per una diversa opzione interpretativa, ossia quella secondo cui il D.M. 140/2012 è applicabile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopo il 23 agosto 2012, in conformità al principio del tempus regit processum.
Tale soluzione invero risulta conforme a quella che il legislatore ha adottato rispetto ad una norma processuale del tutto analoga a quelle introdotte dal D.M. 140/2012, ossia la modifica ad opera della L.69/2009 dell'art. 96 c.p.c., (anch'essa trova applicazione al momento della liquidazione delle spese del giudizio e richiede, al pari dell'art. 4, ultimo comma, del D.M. 140/2012, la valutazione del comportamento processuale sia pure della parte e non dell'avvocato). Infatti, in virtù del regime transitorio fissato dall'art.58, primo comma della L.69/2009, la norma succitata si applica ai giudizi iniziati dopo il 4 luglio 2009, data di entrata in vigore della novella.
È evidente poi come l'adesione alla regola del tempus regit processum consenta di uniformare il regime transitorio delle norme processuali e di quelle sostanziali contenute nel d.l. 1/2012 e nel D.M. 140/2012.
In questa prospettiva allora le liquidazioni menzionate dall'art. 41 del regolamento 140/2012 sono quelle delle attività difensive svolte nei giudizi iniziati dopo la sua entrata in vigore.
 

P.Q.M

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunziando, ogni diversa ragione ed eccezione disattesa, in accoglimento della domanda avanzata dall'attrice nei confronti della convenuta condanna quest'ultima a corrispondere all'attrice la somma di euro 70.904,00, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria dalla data dei singoli addebiti, calcolati sull'importo di ciascuno di essi, a quella di pubblicazione della presente sentenza e alla rivalutazione monetaria sulla somma complessiva così risultante dalla data di pubblicazione della presente sentenza a quella del saldo effettivo. Condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite che liquida nella somma complessiva di euro 10.687,50, di cui 2.500,00 per diritti,7.000,00 per onorari ed il resto per spese, oltre Iva, se dovuta, e Cpa.
 
Verona 2 ottobre 2012
 
Il Giudice Unico

 

Il testo integrale della sentenza è pubblicato in questa pagina.

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.102 secondi