Il pareggio di bilancio nella Costituzione

Il pareggio di bilancio nella Costituzione
Sostituito completamente l'art. 81 e modificati altri 3 articoli della Carta costituzionale.
Lunedi 14 Maggio 2012

Quasi in sordina è stata approvata la legge costituzionale destinata ad influire pesantemente sulle future manovre finanziarie del nostro Paese, e quindi sulla vita di tutti noi.

La legge introduce nella nostra Carta costituzionale un principio economico finalizzato al raggiungimento ed al mantenimento del "pareggio di bilancio" (a partire dal 2014), con forti limitazioni all'utilizzo dell'indebitamento.

Il pensiero economico internazionale, apparentemente compatto,registra tuttavia alcune voci discordanti sull'argomento, anche se, come è ovvio, ogni Nazione ha le sue peculiarità e non sempre è facile trovare delle soluzioni valide per tutti.

Alcuni economisti sostengono ad esempio che, specialmente nei momenti di forte crisi come quello che stiamo vivendo, uno Stato Sovrano debba avere la possibilità di iniettare liberamente nel circuito economico tutte le risorse necessarie allo sviluppo.

Del resto la convinzione che la politica del rigore non sia più l'unico mezzo per fronteggiare la crisi economica si sta diffondendo sempre più anche in Europa, come si evince dai recenti risultati elettorali.

Per quanto riguarda l'Italia possiamo solo augurarci che questa modifica alla Carta Costituzionale costituisca l'occasione per razionalizzare ed ottimizzare la spesa pubblica con un occhio di riguardo al mantenimento di quei servizi essenziali, quanto mai indispensabili in un momento come questo.

 

Ecco il testo completo della legge costituzionale approvata

 

LEGGE COSTITUZIONALE 20 aprile 2012, n. 1

Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.

Vigente al: 14-5-2012

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga la seguente legge costituzionale:

 

Art. 1

1. L'articolo 81 della Costituzione e' sostituito dal seguente:
«Art. 81. - Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.
Il ricorso all'indebitamento e' consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.
Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte.
Le Camere ogni anno approvano con legge il bilancio e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puo' essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto
dei principi definiti con legge costituzionale».

 

Art. 2

1. All'articolo 97 della Costituzione, al primo comma e' premesso il seguente:
«Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilita' del debito pubblico».

 

Art. 3

1. All'articolo 117 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: «sistema tributario e contabile dello Stato;» sono inserite le seguenti: «armonizzazione dei bilanci pubblici;»;
b) al terzo comma, primo periodo, le parole: «armonizzazione dei bilanci pubblici e» sono soppresse.

 

Art. 4

1. All'articolo 119 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea»;
b) al sesto comma, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio».

 

Art. 5

1. La legge di cui all'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, disciplina, per il complesso delle pubbliche amministrazioni, in particolare:
a) le verifiche, preventive e consuntive, sugli andamenti di finanza pubblica;
b) l'accertamento delle cause degli scostamenti rispetto alle previsioni, distinguendo tra quelli dovuti all'andamento del ciclo economico, all'inefficacia degli interventi e agli eventi eccezionali;
c) il limite massimo degli scostamenti negativi cumulati di cui alla lettera b) del presente comma corretti per il ciclo economico rispetto al prodotto interno lordo, al superamento del quale occorre intervenire con misure di correzione;
d) la definizione delle gravi recessioni economiche, delle crisi finanziarie e delle gravi calamita' naturali quali eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge costituzionale, al verificarsi dei quali sono consentiti il ricorso all'indebitamento non limitato a tenere conto degli effetti del ciclo economico e il superamento del limite massimo di cui alla lettera c) del presente comma sulla base di un piano di rientro;
e) l'introduzione di regole sulla spesa che consentano di salvaguardare gli equilibri di bilancio e la riduzione del rapporto tra debito pubblico e prodotto interno lordo nel lungo periodo, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica;
f) l'istituzione presso le Camere, nel rispetto della relativa autonomia costituzionale, di un organismo indipendente al quale attribuire compiti di analisi e verifica degli andamenti di finanza pubblica e di valutazione dell'osservanza delle regole di bilancio;
g) le modalita' attraverso le quali lo Stato, nelle fasi avverse del ciclo economico o al verificarsi degli eventi eccezionali di cui alla lettera d) del presente comma, anche in deroga all'articolo 119 della Costituzione, concorre ad assicurare il finanziamento, da parte degli altri livelli di governo, dei livelli essenziali delle prestazioni e delle funzioni fondamentali inerenti ai diritti civili e sociali.

2. La legge di cui al comma 1 disciplina altresi':
a) il contenuto della legge di bilancio dello Stato;
b) la facolta' dei Comuni, delle Province, delle Citta' metropolitane, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di ricorrere all'indebitamento, ai sensi dell'articolo 119, sesto comma, secondo periodo, della Costituzione, come modificato dall'articolo 4 della presente legge costituzionale;
c) le modalita' attraverso le quali i Comuni, le Province, le Citta' metropolitane, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla sostenibilita' del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni.

3. La legge di cui ai commi 1 e 2 e' approvata entro il 28 febbraio 2013.

4. Le Camere, secondo modalita' stabilite dai rispettivi regolamenti, esercitano la funzione di controllo sulla finanza pubblica con particolare riferimento all'equilibrio tra entrate e spese nonche' alla qualita' e all'efficacia della spesa delle pubbliche amministrazioni.

 

Art. 6

1. Le disposizioni di cui alla presente legge costituzionale si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario relativo all'anno 2014.
La presente legge costituzionale, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 20 aprile 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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