Decreto lavoro: spunta la tassa sulla sigaretta elettronica

Decreto lavoro: spunta la tassa sulla sigaretta elettronica
Mercoledi 3 Luglio 2013

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 il D.L. n. 76/2013, detto anche "decreto lavoro", recante “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”.

Molti si staranno chiedendo quale sia la relazione tra il lavoro e la nuova tassa sulla sigaretta elettronica ma il "mistero" è presto svelato.

Dal momento che il "decreto lavoro" prevede oneri aggiuntivi per complesivi 2 miliardi di euro e, non potendo più far leva sul debito pubbico, si trovano le risorse con le modalità più disparate (vedi ad esempio il recente aumento delle marche da bollo per finanziare la ricostruzione in Abruzzo).

E poiché, come era prevedibile considerata la diffusione su vasta scala di questi nuovi dispositivi, che da tempo stanno prendendo il posto delle sigarette tradizionali, lo Stato non intende perdere l'occasione di racimolare qualche soldo, ecco l'introduzione della nuova imposta su un bene di consumo che almeno aveva il pregio di disincentivare i fumatori dal continuare a far uso del tabacco lavorato.

 

Ma vediamo nel dettaglio cosa prevede il decreto.

 

Il comma 22 dell'art. 11 introduce la nuova imposta di consumo non solo sulle sigarette elettroniche ma in generale su tutti i prodotti contenenti nicotina o sostanze in grado di sostituire l’uso dei tabacchi lavorati (detti anche prodotti succedanei dei prodotti da fumo) e sulle apparecchiature per la loro assimilazione (le sigarette elettroniche).

Si tratta in pratica di un imposta di consumo che inciderà per il 58,5% sul prezzo di vendita al dettaglio di tali prodotti.

La nuova imposta scatterà a partire dal 1° gennaio 2014 e, come detto, inciderà pesantemente sul prezzo di vendita sia dei prodotti principali che delle parti di ricambio e delle ricariche.

Inoltre la loro commercializzazione non sarà più libera ma soggetta ad autorizzazione da parte dei monopoli e dell'agenzia delle dogane, come avviene attualmente per i prodotti da fumo tradizionali.

I rivenditori dovranno quindi rispettare gli stessi requisiti previsti per la gestione dei depositi fiscali dei tabacchi lavorati, come stabilito dal D.M. n. 67 del 22 febbraio 1999.

Tralasciando le ovvie motivazioni di carattare sanitario, è ragionevole supporre che un aumento così cospicuo, riducendo sensibilmente il margine di risparmio rispetto alla sigaretta tradizionale, potrebbe produrre l'effetto di dissuadere i fumatori dal passare alla sigaretta elettronica, che, prima di queste nuove disposizioni, risultava economicamente molto più conveniente, aspetto questo da non sottovalutare soprattutto in un periodo di crisi.

Paradossalmente, da un punto di vista strettamente economico, se la "migrazione" dal tabacco alla sigaretta elettronica dovesse ridursi drasticamente, aumenterebbero i costi per il servizio sanitario nazionale, essendo ormai dimostrata la stretta correlazione tra fumo e molte delle patologie più diffuse, e il "guadagno" per lo Stato, a conti fatti, potrebbe ridursi pesantemente con inevitabile aggravio per i conti pubblici.

 

Riportiamo in dettaglio le norme del decreto che disciplinano la materia.

 

Comma 22.

Nel decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'articolo 62-ter è inserito il seguente:

"Art. 62-quater (Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonchè i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5 per cento del prezzo di vendita al pubblico.

2. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1, è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei confronti di soggetti che siano in possesso dei medesimi requisiti stabiliti, per la gestione dei depositi fiscali di tabacchi lavorati, dall'articolo 3 del decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67.

3. Il soggetto di cui al comma 2 e' tenuto alla preventiva prestazione di cauzione, in uno dei modi stabiliti dalla legge 10 giugno 1982, n. 348, a garanzia dell'imposta dovuta per ciascun periodo di imposta.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita' di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati.

5. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi e' consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresi' per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

6. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 e' soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

7. Il soggetto autorizzato ai sensi del comma 2 decade in caso di perdita di uno o piu' requisiti soggettivi di cui al comma 2, o qualora sia venuta meno la garanzia di cui al comma 3. In caso di violazione delle disposizioni in materia di liquidazione e versamento dell'imposta di consumo e in materia di imposta sul valore aggiunto e' disposta la revoca dell'autorizzazione.".

 

Comma 23.

All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, e' aggiunto il seguente:
" 10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute.".

 

Scarica il testo integrale del decreto.

 

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