Decreto lavoro: le principali misure per l’occupazione

D.L. 76/2013: primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
Decreto lavoro: le principali misure per l’occupazione
Mercoledi 3 Luglio 2013

Il "decreto lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno 2013 il D.L. n. 76/2013 , è entrato in vigore il 28/06/2013, data di pubblicazione nella G.U. e, trattandosi di un decreto legge, dovrà essere convertito entro 60 giorni, pena la sua decadenza.

Il provvedimento si pone come obbiettivo quello di promuovere l'occupazione, contrastando soprattutto la disoccupazione giovanile, e mantenere nel contempo la coesione sociale, con particolare riguardo alle zone disagiate, dove il fenomeno ha ormai superato il livello di guardia.

Le novità più rilevanti in materia di occupazione giovanile sono costituite dai previsti sgravi contributivi per un massimo di 18 mesi a chi assume giovani fino a 29 anni (con determinati requisiti) e intervalli ridotti tra un contratto a termine e l’altro.

Non sono per il momento previste norme a tutela di chi perde il lavoro ma ci auguriamo che il governo faccia tesoro dell’autorizzazione concessa da Bruxelles allo sforamento temporaneo del patto di stabilità per indirizzare parte delle risorse al contenimento dei livelli di disoccupazione (non solo giovanile) che stanno diventando preoccupanti, cercando se possibile di precorrere i tempi senza dover aspettare la programmazione comunitaria di lungo termine, come indicato al comma 1.

 

Incentivi all’assunzione

Per quanto riguarda gli incentivi previsti dall'art. 1 del decreto essi consistono in un terzo della retribuzione mensile lorda (la parte imponibile ai fini previdenziali) per un massimo di 18 mesi.

Il tetto massimo per l’incentivo è fissato in ogni caso in € 650,00 mensili per ciascun lavoratore e viene praticamente scontato mensilmente tramite conguaglio al momento del versamento dei contributi previdenziali.

La nuova assunzione deve costituire sempre un incremento occupazionale all’interno dell’azienda calcolato come differenza con il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti all’assunzione; i lavoratori a tempo parziale ‘peseranno’ nel calcolo della media in base al periodo di tempo effettivamente lavorato (es: chi ha lavorato per 6 mesi va calcolato non come 1 ma come 0,5).

Il beneficio però non è esteso a tutti i giovani fino a 29 anni ma soltanto a quelli che si trovano nelle seguenti condizioni:

  • - devono essere disoccupati da almeno sei mesi;
  • - devono essere privi di un diploma di scuola media superiore o professionale, ossia devono avere la sola licenza elementare;
  • - devono vivere soli ed inoltre avere una o piu' persone a carico.

Le assunzioni dovranno essere effettuate entro il 30 giugno 2015.

Le risorse destinata all’incentivo saranno così ripartite:

Per le regioni del mezzogiorno: 100 milioni di euro nel 2014, 150 milioni nel 2015 e 100 milioni per il 2016.

Per le restanti regioni: 48 milioni per il 2014, 98 milioni per il 2014 e 50 milioni nel 2016.

L’INPS avrà il compito di adeguare il protocollo interno nonché le proprie procedure informatiche per far fronte alle richieste di erogazione dell’incentivo e potrà anche interrompere l’accoglimento delle domande qualora le risorse destinate a livello regionale fossero ritenute insufficienti per l’erogazione dell’incentivo nel corso degli anni.

Le Regioni e le province autonome potranno prevedere un ulteriore finanziamento dell’incentivo in caso di necessità.

 

Sono diverse inoltre le modifiche alla L. 92/2012, meglio conosciuta come “legge fornero”, tra le quali segnaliamo le seguenti:

 

Contratti a chiamata

Per i lavoratori assunti con contratto “a chiamata” il decreto prevede un tetto massimo di 400 giornate complessive nell’arco di tre anni; se tale limite viene superato il contratto si trasforma automaticamente a tempo indeterminato (v. art. 7, comma 2).

Il nuovo comma 2.bis aggiunto all’art. 34 della “legge fornero” recita:

2-bis. In ogni caso, il contratto di lavoro intermittente e' ammesso, per ciascun lavoratore, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari. In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.”

 

Contratti a tempo indeterminato

Il comma 3 dell’art. 7 sostituisce il precedente comma della “legge fornero” e riduce le pause obbligatorie minime intercorrenti tra i vari contratti:

  • da 60 a 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi
  • da 90 a 20 giorni oer i contratti oltre i 6 mesi

Di seguito il testo del nuovo comma 3:

“3. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell'articolo 1, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. Le disposizioni di cui al presente comma non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attivita' stagionali di cui al comma 4-ter nonche' in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.";

 

Formazione e Tirocini

Le regioni e le province autonome doranno adottare le linee guida per disciplinare il contratto di apprendistato professionale  per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre dalle piccole e medie imprese tenendo presente alcuni principi tra cui:

I piani di formazione saranno obbligatori solo se finalizzati all’acquisizione delle competenze

L’attività formativa e le competenze acquisite dal lavoratore saranno inserite in un curriculum formativo.

 

Allegati: 

Testo completo del decreto.

La riforma fornero con le modifiche del "decreto lavoro".

Bollettino statistico sulla disoccupazione in Italia aggiornato a Maggio 2013.

 

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