Cassazione: riconosciuti i diritti di abitazione e di uso al coniuge superstite anche nell'ipotesi di successione legittima.

Cassazione S.U. sentenza n. 4847 del 27 febbraio 2013.
Cassazione: riconosciuti i diritti di abitazione e di uso al coniuge superstite anche nell'ipotesi di successione legittima.
Venerdi 8 Marzo 2013

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza del 27/02/2013 n. 4847, hanno chiarito in via definitiva una questione, in materia di successione legittima o ab intestato, che sino ad oggi è stata oggetto di pronunce contrastanti: la spettanza o meno in favore del coniuge superstite del diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso dei mobili che la corredano, già previsti per la successione necessaria dall'art. 540 c.c., comma 2.

La controversia che ha dato origine alla pronuncia in commento ha ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria: in particolare il de cuius, deceduto ab intestato, lascia un consistente patrimonio mobiliare ed immobiliare al coniuge superstite e alle due figlie: si instaura la causa di divisione e in tale sede, al momento di individuare e assegnare le quote ereditarie, sorge la questione se al coniuge superstite, in presenza di una successione legittima, spettino o meno i diritti di abitazione e di uso previsti e disciplinati, nel diverso ambito della successione necessaria, dall'art. 540 c.c comma 2, dal momento che tale disposizione non è richiamata espressamente dalle norme dettate in tema di successione legittima.

Su tale questione sia il Tribunale che la Corte di Appello si pronunciano in senso negativo e pertanto, presentato ricorso avanti alla Corte di cassazione, trattandosi di questione di particolare importanza, essa viene assegnata alle Sezioni Unite.

In particolare la Corte deve rispondere ad un duplice quesito: 1) se al coniuge superstite spetti nella successione legittima i diritti di abitazione e di uso ex art. 540 c.c comma 2; 2) in caso di risposta affermativa, se tali diritti debbano o meno aggiungersi alla quota intestata spettante al coniuge ex artt. 581 e 582 c.c

Sul primo quesito le Sezioni Unite si pronunciano in senso positivo, traendo spunto dalla stessa ratio che sottintende all'art. 540 c.c così come riformato dalla L. 19/05/1975n. 151: “ infatti, anche nella materia successoria il legislatore ha voluto realizzare una nuova concezione della famiglia tendente ad una completa parificazione dei coniugi non solo sul piano patrimoniale ma anche sotto quello etico e sentimentale, sul presupposto che la ricerca di un nuovo alloggio per il coniuge superstite potrebbe essere fonte di un grave danno psicologico e morale e sconvolgere le sue abitudini di vita; la finalità dell'istituto, quindi, deve considerarsi valida per il coniuge superstite sia nella successione necessaria che in quella legittima”

Di conseguenza i diritti di abitazione e di uso trovano necessariamente applicazione anche alla successione legittima.

Quanto al secondo quesito, in merito ai criteri i calcolo del valore della quota del coniuge superstite, la Corte accoglie l'orientamento secondo il quale tali diritti si configurano come prelegati “ex lege” e pertanto essi si cumulano alla quota spettante al coniuge così come stabilita dagli artt. 581 e 582 c.c: di conseguenza ai fini del calcolo occorre stralciare il loro valore capitale dalla massa ereditaria, che poi viene divisa tra tutti i coeredi secondo le norme sulla successione legittima.

Di fatto non si deve tener conto dell'attribuzione al coniuge dei diritti summenzionati, mentre rimane compreso nell'asse ereditario il valore della nuda proprietà della casa familiare e dei mobili.

 

Leggi il testo integrale della sentenza.

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