Cassazione: circolazione stradale - uso del cronotachigrafo - violazioni - utilizzo di foglio di registrazione di altro conducente

Sentenza n. 14440 del 15 giugno 2010 - Sezione Seconda Civile.
Cassazione: circolazione stradale - uso del cronotachigrafo - violazioni - utilizzo di foglio di registrazione di altro conducente
Domenica 25 Luglio 2010

In tema di violazioni connesse al prescritto uso del cronotachigrafo, di cui all'art. 179, comma 2, del codice della strada, la sanzionata fattispecie di mancato inserimento del foglio di registrazione è integrata non solo dal mancato utilizzo a detto fine del foglio di registrazione proprio del conducente, ma anche dalla utilizzazione di un foglio di registrazione appartenente ad altro conducente.

 

Testo Completo:

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 26 ottobre 2005, il Giudice di pace di San Vito al Tagliamento rigettava l'opposizione proposta da MEVIO avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia stradale di Pordenone in data 20 aprile 2005, per la violazione dell'art. 179, comma 2, codice della strada, per avere circolato alla guida di un autotreno di proprietà di CAIO, avendo inserito un foglio di registrazione appartenente ad altro autista.
Il Giudice di pace riteneva integrata la contestata violazione sulla base del rilievo che il foqlio del cronotachigrafo, che è uno speciale apparecchio di misura destinato al controllo degli impieghi temporali nel settore dei trasporti su strada, previsto dalla legge n. 727 del 1978, doveva considerarsi strettamente personale, per cui, in ipotesi di avvicendamento di più autisti su uno stesso veicolo, ognuno di essi è tenuto ad inserire il proprio foglio annotando i periodi di pausa dalla guida; nel caso di cambio di veicolo, poi, il conducente deve inserire il medesimo foglio personale nel nuovo veicolo.
Nel caso in cui il conducente non rispetti tale comportamento, di fatto risultano impediti sia il controllo dei tempi di guida e di riposo del conducente stesso sia l'attribuzione delle responsabilità per i superamenti dei limiti di velocità eventualmente rilevati dalle registrazioni del cronotachigrafo.
Per la cassazione di questa sentenza ricorre MEVIO, sulla base di un unico motivo; resiste, con controricorso, l'intimata amministrazione.
Attivatasi la procedura per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ai sensi dell' art. 375 cod. proc. civ., nell'udienza del 17 aprile 2009 è stata disposta la trattazione del ricorso in pubblica udienza.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

Deve preliminarmente rilevarsi che la violazione è stata accertata dalla Polizia stradale di Pordenone e che l'opponente ha proposto ricorso avverso il relativo verbale di accertamento dell'infrazione.
Legittimato passivo nel giudizio di opposizione era dunque il Ministero dell' Interno, quale organo di vertice dell'Amministrazione dalla quale dipende l'organo verbalizzante (ex plurimis, Cass., n. 16458 del 2006; Cass. Il. 10216 del 2005; n. 7992 del 2005; n. 19541 del 2004).
Il giudizio di merito è stato invece proposto e si è svolto nei confronti del Prefetto di Pordenone.
Tuttavia, in virtù del principio enunciato dalle Sezioni. unite (Cass., n. 3117 del 2006), l'errore di identificazione dell'organo legittimato a contraddire comporta una mera irregolarità, sanabile per effetto della rinnovazione dell'atto nei confronti di quello indicato dal giudice, della mancata eccezione da parte dell' amministrazione, o della mancata deduzione di specifico motivo di cassazione.
Tanto è accaduto nella specie, in quanto l'Avvocatura generale dello Stato ha resistito al ricorso, senza formulare alcun rilievo sul punto.

Con l'unico motivo di ricorso, MEVIO deduce erronea interpretazione dell'art. 179, comma 2, del codice della strada e travisamento dei fatti, per insufficiente motivazione.
Il ricorrente rileva che la citata disposizione sanziona il conducente dell' autocarro quando non sia munito di cronotachigrafo ovvero quando circoli con autoveicolo munito di cronotachigrafo avente le caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, ovvero ancora quando ncn inserisca il foglio di registrazione.
Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non si sarebbe ve:.:ificata nessuna delle ipotesi previste dalla legge, mentre l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui il foglio da inserire nel cronotachigrafo è strettamente personale, non sarebbe altro che un'opinione, ma non troverebbe il proprio fondamento nella citata disposizione.
Anzi, posto che sul retro del foglio è predisposta un'annotazione relativa all' avvicendamento, dovrebbe ritenersi esattamente il contrario, e cioè che la ratio della norma è sostanzialmente quella di verificare nell'arco delle 24 ore il tempo di guida di ciascun autista; e, nella specie, sarebbe stato sufficiente che il conducente avesse scritto il proprio nome e l'ora di inizio alla guida sul retro del disco, avendo possibilità di registrazione nell'arco delle 24 ore di giorno in giorno.
In sostanza, il documento non sarebbe affatto personale anche "perché deve essere obbligatoriamente custodito dapprima a bordo dell' autoveicolo e poi nella sede dell' azienda proprietaria del mezzo, come prevede la noma, deve essere esibito agli accertatori che ne facciano richiesta e prescinde da chi si trovi alla guida al momento del controllo"; da qui la conseguenza che il documento, per il quale non è prevista alcuna segretezza, "non è personale di chi guida, ma del veicolo e permette di controllare oltre agli autisti che si devono susseguire alla guida, anche la condotta di quelli precedenti".

 

Il ricorso è manifestamente infondato e va pertanto rigettato.

 

Deve innanzi tutto escludersi la inammissibilLità del ricorso per mancata formulazione dei quesiti di diritto, ai sensi dell' art. 366-bis cod. proc. civ. , come eccepito dalla difesa erariale.
Tale disposizicone, infatti, non è applicabile nel caso di specie, posto che la sentenza impugnata è stata depositata il 26 ottobre 2005.
Nel merito, la sentenza impugnata, la quale ha affermato la natura personale del foglio di registrazione, si sottrae alle censure del ricorrente, trattandosi di soluzione che trova conforto nella normativa, applicabile.
Questa Corte ha, infatti, già avuto modo di rilevare (Cass., n. 2208 del 2007) che la violazione dell'art. 179 C.d.S. ricorre in tre diverse fattispecie, considerate dal legislatore equivalenti per la idoneità di ciascuna ad escludere il controllo costante della registrazione automatica "della velocità e del percorso", che il Regolamento comunitario 3281 del 1985, di cui la norma costituisce attuazione, ha inteso perseguire onde "contribuire notevolmente alla sicurezza della circolazione e alla guida razionale del veicolo".
Le ipotesi previste sono: la mancanza del cronotachigrafo (nei casi in cui lo stesso è previsto), la presenza a bordo di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure il mancato inserimento del foglio di registrazione.
In ognuna di esse, infatti, non è possibile "effettuare un controllo efficace" degli elementi riguardanti la marcia del veicoli soggetti a registrazione, la quale richiede, come si legge nel preambolo del Re'golamento, non solo che l'apparecchio sia "di sicuro funzionamento, di facile impiego e concepito in modo da escludere al massimo le possibilità di frode", ma anche e a tale scopo "che l'apparecchio di controllo fornisca su fogli individuali a ciascun conducente registrazioni dei diversi gruppi di tempi sufficientemente esatte e facilmente identificabili".

Per tale ragione l'art. 15 richiede agli stessi conducenti di apportare sul foglio di registrazione le seguenti indicazioni:
a) cognome e nome all'inizio dell'utilizzazione del foglio;
b) data e luogo all'inizio e alla fine dell'utilizzazione del foglio;
c) numero della targa del veicolo al quale è assegnato prima del primo viaggio registrato sul foglio e, in seguito, in caso di cambiamento di veicolo, nel corso dell'utilizzazione del foglio;
d) la lettura del contachilometri prima del primo viaggio registrato sul foglio, alla fine del'ultimo viaggio registrato sul foglio, in caso di cambio di veicolo durante la giornata di servizio (contatore del veicolo al quale è stato assegnato e contatore del veicolo al quale sarà assegnato).
Operazioni, queste, tutte necessarie per garantire la corrispondenza e la correttezza delle complesse registrazioni previste dalla prima parte della norma ed assicurare i controlli su di esse da parte degli agenti incaricati.

Da tale disciplina emerge chiaramente che il conducente può utilizzare diversi veicoli soggetti a registrazione, ma sempre utilizzando la propria scheda di registrazione, mentre non è consentita la diversa ipotesi di guida del medesimo veicolo da parte di diversi conducenti che utilizzino un'unica scheda di registrazione.
Tali essendo le finalità perseguite dalla normativa in materia e tenuto conto delle specifiche indicazioni contenute nel regolamento comunitario, che qualificano il foglio di registrazione in termini di documento necessariamente individuale, risultano evidenti ad un tempo la correttezza della soluzione data alla questione dal Giudice di pace e la infondatezza del ricorso.
Quanto alla obiezione del ricorrente, secondo cui la violazione contestata non sarebbe prevista dall'art. 179 del codice della strada, è appena il caso di rilevare che l'utilizzo di un foglio di registrazione appartenente ad altro conducente integra proprio la fattispecie del mancato inserimento del foglio di registrazione, dovendo tale prescrizione essere intesa come volta a vietare sia il mancato utilizzo del foglio di registrazione proprio del conducente, sia il caso della utilizzazione di un foglio di registrazione di altro conducente.

 

In conclusione, il ricorso va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo.

 

Per questi motivi

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 600,00 per onorari, oltre alle spese prenotate a debito.

 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione,

 

 

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