Spese straordinarie: sono dovute dal genitore non affidatario anche se non concordate.

Spese straordinarie: sono dovute dal genitore non affidatario anche se non concordate.
Si segnala una sentenza del Giudice di Pace di Taranto del 26/10/2015 n. 3339 in materia di “spese straordinarie”, nell'interesse del minore.
Venerdi 20 Novembre 2015

Ancora oggi, nei giudizi di separazione, spesso si discute su quali siano le voci di spesa che devono rientrare in tale categoria, così come dibattuta è anche la questione relativa alle condizioni in presenza delle quali un genitore è obbligato a contribuire ad esse, solitamente nella misura del 50%, salva diversa pattuizione.

Nel caso in esame, un genitore, non affidatario, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'ex moglie per il rimborso della somma di € 188,69, oltre alle spese del monitorio: a supporto di tale richiesta la signora aveva esibito due fatture emesse, rispettivamente, da una libreria e da una cartoleria (per un importo totale di Euro 377,38, ossia 188,69 pro capite), relative a libri e materiale vario che la signora aveva acquistato per i figli.

Per il ricorrente in opposizione, il D.I. non vi erano le condizioni di ammissibilità ex art. 633 e segg. c.p.c. e pertanto ne chiedeva il rigetto e/o la revoca.

Il Giudice di pace adito, nel respingere l'opposizione, rileva la fondatezza del decreto emesso immediatamente esecutivo e si richiama al principio stabilito dalla Corte di Cassazione - Sezione VI civile - con Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175, dove è precisato che “anche se non è stato previamente consultato, il coniuge è tenuto a contribuire alle «spese straordinarie» effettuate nell'interesse dei figli se utili e proporzionate rispetto al tenore di vita”.

Nel caso di specie, il giudice di pace conclude che le spese documentate prodotte a supporto della richiesta di ingiunzione, sia pure non concordate, devono essere considerate del tutto straordinarie, nei termini indicati dalla Cassazione, atteso che l’opponente versa per i tre figli complessivi € 600,00 al mese.

Pertanto l'opposizione è infondata e deve essere respinta.

Testo della sentenza

Cass. Civ. - Ordinanza 30 luglio 2015 n. 16175

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