RCA: quando è risarcibile il c.d. “fermo tecnico”

RCA: quando è risarcibile il c.d. “fermo tecnico”
Mercoledi 8 Luglio 2015

La Cassazione con la sentenza n. 13215 del 26/06/2015 è tornata sulla questione del “danno da fermo tecnico”, che spesso è oggetto di contesa tra danneggiati e compagnie di assicurazioni.

Come sappiamo, il “fermo tecnico” è la sosta forzata che subisce il danneggiato il quale, a seguito di un sinistro stradale, non può utilizzare la propria autovettura durante il tempo necessario alla sua riparazione.

Nel caso sottoposto al vaglio della Suprema Corte, il ricorrente censurava la sentenza del giudice di appello laddove, pur riconoscendo in suo favore una somma a titolo di risarcimento del danno, non aveva liquidato il “danno da sosta tecnica”, sul presupposto che l'attore non aveva provato di aver dovuto pagare il noleggio di altra autovettura in sostituzione di quella inutilizzabile per l'esecuzione delle necessarie riparazioni.

La Cassazione, nell'accogliere il ricorso, ribadisce un principio già consolidato in precedenti pronunce: il danno da fermo tecnico può essere liquidato anche in assenza di una prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall'uso effettivo a cui esso era destinato.

L'autoveicolo, precisa la Corte, anche durante la sosta forzata è una fonte di spesa per il proprietario, che deve sostenere comunque gli oneri per la tassa di circolazione e il premio di assicurazione, ed è soggetto inoltre a un naturale deprezzamento di valore; pertanto il suo mancato utilizzo è di per sé fonte di danno risarcibile.

Pertanto la sentenza di appello viene cassata con rinvio ad altro giudice, che dovrà adeguarsi al principio di diritto enunciato.

 

Leggi il testo della sentenza n. 13215

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