Mansioni non consone alla professionalitą del dirigente: legittime le dimissioni

Mansioni non consone alla professionalitą del dirigente: legittime le dimissioni

Se si assegnano mansioni al dirigente non consone alla sua professionalità, sono legittime le dimissioni per snaturamento della sua posizione nella scala gerarchica aziendale.

Giovedi 19 Gennaio 2017

La Suprema Corte (Cass. 10 novembre 2016, n. 22938) ha avuto modo di pronunciarsi in tema di dimissioni del dirigente per mutamento sostanziale di posizione, con conseguente diritto all'indennità sostitutiva del preavviso.

Ai sensi dell’art. 24 CCNL Dirigenti Terziario «il dirigente che, a seguito di mutamento delle proprie mansioni sostanzialmente incidente sulla sua posizione, risolva, entro sessanta giorni, il rapporto di lavoro, avrà diritto, oltre al trattamento di fine rapporto, anche all'indennità sostitutiva del preavviso».

La Cassazione, rilevato che la privazione del dirigente di poteri decisionali e, quindi, della possibilità di partecipare al governo dell'organizzazione imprenditoriale, con assegnazione di un ruolo connotato da meri compiti di supporto e di controllo dell'operato degli organi societari, configuri un mutamento sostanziale della posizione del dirigente, ha respinto il ricorso promosso dal datore di lavoro, sostanzialmente confermando la pronuncia di secondo grado che aveva riconosciuto al lavoratore il diritto a rassegnare le dimissioni ai sensi dell'art. 24 del CCNL Dirigenti Terziario e a percepire l'indennità sostitutiva del preavviso.

In particolare, la Corte rileva che la valutazione compiuta nelle precedenti fasi di merito atteneva non tanto al contenuto delle nuove mansioni assegnate rispetto a quelle precedenti, ma allo scostamento di quelle di nuova assegnazione rispetto alla specifica professionalità che connotava i precedenti compiti esercitati dalla dirigente, per estendersi, poi, alla considerazione della più complessiva valenza dei distinti ruoli rivestiti in seno all'organizzazione aziendale.

Il giudice del merito era giunto a tali conclusioni considerando la consistenza e rilevanza dei compiti, poteri e responsabilità propri di ciascuno di quei ruoli con un giudizio comparativo condotto tra il precedente ruolo, caratterizzato dalla gestione operativa in posizione di vertice di una specifica funzione aziendale con una pluralità di addetti alle dirette dipendenze del dirigente implicante l'esercizio di poteri, a contenuto decisionale, di direzione, gerarchici e di rappresentanza, e il successivo ruolo, non più operativo ma sostanzialmente "notarile", connotato da compiti di supporto e, al più, di verifica della legalità dell'operato degli organi societari, riconducibili ad una figura di "professional" senza responsabilità di gestione di funzioni, uffici, personale e senza rilevanza esterna.  

Allegato:

Cassazione civile Sez. lavoro Sentenza n. 22938 del 10/11/2016

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