La clausola “visto e piaciuto” non implica rinuncia alla garanzia per vizi occulti

La clausola “visto e piaciuto” non implica rinuncia alla garanzia per vizi occulti

Con la sentenza n. 21204 del 19/10/2016 la Suprema Corte si prinuncia in tema di operatività della garanzia per vizi occulti in presenza della clausola “visto e piaciuto”.

Mercoledi 26 Ottobre 2016

Il caso: una signora conveniva davanti al Giudice di pace di Milano una società di rivendita di auto usate per sentirla condannare alla restituzione dell'importo di €. 3.820,00, previo accertamento della responsabilità della convenuta, quale venditrice, per i vizi riscontrati nell'autovettura dalla medesima acquistata e previa riduzione del, prezzo di compravendita.

L'attrice esponeva di aver acquistato dalla predetta società una autovettura al prezzo di €. 26.000,00 e che prima di definire la vendita si era incontrata con il rappresentante legale della società, il quale le aveva assicurato che l'autovettura era in buone condizioni e che non aveva mai subiti incidenti e non presentava alcun vizio; nonostante le rassicurazioni del venditore, tuttavia, già lo stesso giorno in cui era stata conclusa la compravendita, la signora aveva rilevato delle rumorosità generate dal mezzo spinto a velocità autostradale, cosicché aveva provveduto a far visionare l'autovettura ad un meccanico, che aveva rilevato che la rumorosità era dovuta alla rottura dell'avantreno anteriore non derivante da urto e per la relativa riparazione chiedeva una somma di €. 2.850,00 più IVA.

L'acquirente aggiungeva di aver provveduto a denunciare il vizio al venditore con e-mail e successivamente con fax e con raccomandata; la convenuta si costituiva ed eccepiva la tardività della denuncia per vizi ai sensi dell'art. 1495 cod. civ.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda di parte attrice, mentre il Tribunale, pronunciandosi sull' appello proposto dalla società, accoglieva l'impugnazione, rigettava la domanda e condannava la stessa appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio: per il Tribunale si trattava di una macchina usata e la vendita era avvenuta con la esplicata clausola "vista e piaciuta", che non sarebbe una clausola di stile ma, se espressa in modo chiaro, comportava una limitazione della garanzia per i vizi della cosa.

In tale ipotesi, per il giudice di appello, con tale clausola il compratore accetta senza alcuna riserva il bene allo stato in cui appare, rinunciando alla garanzia per vizi anche quelli occulti.

L'acquirente propone quindi ricorso per Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado laddove, basandosi su una errata interpretazione ella clausola contrattuale, ha escluso l'operatività della garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ.: per la ricorrente se il Tribunale avesse ricostruito la comune intenzione delle parti tenendo conto di tutte le circostanze avrebbe assegnato a quella clausola l'unico significato coerente con la volontà delle parti e cioè "vista e piaciuta nello stato in cui si trovava", all'esito delle verifiche effettuate prima dell'acquisto e delle rassicurazioni fornite dalla venditrice circa il buono stato conservativo del mezzo.

La Suprema Corte, nel ritenere fondate le censure, accoglie il ricorso, evidenziando quanto segue:

  • la garanzia per vizi prevista dall'art. 1490 cod. civ. deve ritenersi operante anche nei casi di vendita di cose mobili usate, dovendo rimanere il vizio della cosa, ed, in particolare , il vizio occulto preesistente alla conclusione dei contratto, ben distinto dal semplice logorio del bene, dovuto al normale uso dello stesso;

  • anche nei casi di vendita di beni usati (quale una autovettura usata) i contraenti nell'ambito della loro autonomia contrattuale possono derogare alla disciplina legale della garanzia per vizi della cosa venduta, con l'inserimento nel contratto di apposita clausola ammessa dall'art. 1490 11 comma, cod. civ. e debitamente approvata per iscritto ex art. 1341 comma 2, cod. civ.

  • riguardo alla clausola “visto e piaciuto”, la Cassazione già in precedenza ha formulato il seguente principio: «La garanzia per i vizi della cosa oggetto della compravendita è esclusa dalla clausola "vista e piaciuta" - la quale ha lo scopo di accertare consensualmente che il compratore ha preso visione della cosa venduta -, qualora si tratti di vizi riconoscibili con la normale diligenza e non taciuti in mala fede”;

  • La clausola di contro, non può riferirsi ai vizi occulti, che si manifestano cioè, dopo i normali controlli eseguiti ante acquisto, soltanto dopo l'uso del bene compravenduto. Né potrebbe essere diversamente, giacchè la espressione "vista" inequivocabilmente allude solo ai vizi agevolmente riscontrabili ictu oculi dall'acquirente ad primo esame;

  • di conseguenza, iI venditore di vettura usata è tenuto alla garanzia per i vizi occulti, anche se la vendita sia avvenuta "nello stato come vista e piaciuta" e, ciò, a prescindere dal fatto che la presenza di essi non sia imputabile ad opera del venditore, ma, esclusivamente, a vizi di costruzione del bene venduto, anche alla luce dei principi contrattuali dell'equità e del corretto sinallagma dei contratto, nonché della buona fede contrattuale, che induce a tener conto di un corretto equilibrio degli interessi contrapposti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21204 del 19 ottobre 2016

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