Effetti delle comunicazioni via pec della cancelleria sul termine per impugnare.

Effetti delle comunicazioni via pec della cancelleria sul termine per impugnare.

La Corte di Cassazione, sezione Lavoro, nella sentenza n. 22486/2016 si occupa degli effetti delle comunicazioni via PEC da parte della cancelleria sul decorso del termine per impugnare.

Lunedi 28 Novembre 2016

Nell'ambito di una causa di lavoro proposta da un dipendente dell'Agenzia del Demanio volta a far dichiarare illegittimo il licenziamento e ottenere la reintegra nel posto di lavoro, la Corte di Appello, in riforma della sentenza di primo grado, annullava il licenziamento con l'ordine alla suddetta Agenzia di reintegrare il dipendente nel posto di lavoro e la condannava a corrispondergli una indennità pari all'importo delle retribuzioni globali di fatto dalla data del licenziamento fino all'effettiva reintegra, oltre agli accessori di legge.

Parte soccombente proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, e il dipendente si costituiva con controricorso.

In via preliminare la Corte di Cassazione esamina la eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, proposta dal controricorrente, in quanto la notifica del ricorso avvenuta in data 11 luglio 2014 sarebbe tardiva perchè avvenuta "oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla notificazione della sentenza intervenuta il 18 marzo 2016".

In particolare la notificazione da parte della cancelleria della Corte d'appello del testo integrale della sentenza di primo grado sarebbe da considerare idonea a far scattare il termine breve dell'impugnazione, perchè “concernente il testo integrale della sentenza ed effettuata in via telematica all'indirizzo di PEC”.

Per la Suprema Corte l'eccezione non è fondata per le seguenti considerazioni:

a) l’art. 133, comma 2, c.p.c., nel testo attualmente vigente, stabilisce che: “il cancelliere dà atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne dà notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all’art. 325”.

Tale testo è il risultato delle modifiche introdotte dall’art. 45, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (in vigore dal 25 giugno 2014), convertito, con modificazioni, con Legge 11 agosto 2014, n. 114 (vigente dal 19 agosto 2014), che hanno comportato l'aggiunta dell'ultimo periodo al comma secondo;

b) l'art. 133, comma 2, c.p.c., secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni indicati all'art. 325 c.p.c., è finalizzata a non generalizzare nel nostro ordinamento giuridico il principio di decorrenza dei termini brevi per l’impugnazione a far data dalla comunicazione del provvedimento integrale da parte della cancelleria, lasciando così la necessità dell’impulso di controparte, la quale dovrà continuare a notificare il provvedimento se vorrà avvalersi dei termini brevi per il passaggio in giudicato del provvedimento ( Cass. 5 novembre 2014, n. 23526);

c) la nuova normativa peraltro, non va ad incidere, lasciandole in vigore, sulle norme processuali derogatorie e speciali che ancorano la decorrenza del termine breve d’impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione della pronuncia sia integrale o meno (es: art. 348-ter, comma 3, c.p.c., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis, c.p.c.) (vedi, per tutte: Cass. Sez. Unite, 15 dicembre 2015, n. 25208).

Testo della sentenza n.22486/2016

Risorse correlate:

Calcolo termini per le impugnazioni

Iscriviti gratis alla nostra newsletter


Aggiungi al tuo sito i box con le notizie
Prendi il Codice





Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.034 secondi