Dal 2 febbraio animali domestici o per uso terapeutico non possono essere più pignorati

Dal 2 febbraio animali domestici o per uso terapeutico non possono essere più pignorati
Mercoledi 10 Febbraio 2016

Il 2 febbraio 2016 è entrata in vigore la L. 28/12/2015 n. 221, pubblicata sulla G.U. Del 18/01/2016, recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, che ha apportato una modifica all'art. 514 c.p.c. in materia di beni assolutamente impignorabili.

Com'è noto l'art. 514 c.p.c. contiene un elenco di cose e oggetti che non possono essere pignorati:

1. le cose sacre e quelle che servono all'esercizio del culto;

2. l'anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi; sono tuttavia esclusi i mobili, meno i letti di rilevante valore economico, anche per accertato pregio artistico o di antiquariato;

3. i commestibili e i combustibili necessari per un mese al mantenimento del debitore e delle altre persone indicate nel numero precedente;

4. gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l'esercizio della professione, dell'arte o del mestiere del debitore;

5. le armi e gli oggetti che il debitore ha l'obbligo di conservare per l'adempimento di un pubblico servizio;

6. le decorazioni al valore, le lettere, i registri e in genere gli scritti di famiglia, nonché i manoscritti, salvo che formino parte di una collezione;

L'art. 77 della legge sopra menzionata ha aggiunto all'art. 514 c.p.c. due nuovi commi (il 6-bis ed il 6-ter) dichiarando assolutamente impignorabili:

6 -bis ) gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali;

6-ter) gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del coniuge, del convivente o dei figli».

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